CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 49311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da 12 D1C 2023 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21/06/2023 del tribunale di Varese;ILIT-tki .41;:cuaes- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Liiana rzi udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di Varese convalidava il provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023, nella parte in cui era stato applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'obbligo di presentazione al Comando della Tenenza dei Carabinieri di Quarto per il periodo di anni 2 ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 L. 401/89. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge: si osserva che il m provvedimento del Questore di Varese sopra citato sarebbe stato notificato il 20 giugno 2023 alle ore 18.25, con richiesta di convalida del P.M. e successiva convalida del Gip del 21 giugno 2023, alle ore 14.00, senza quindi il rispetto di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, riservato per l'esercizio del diritto di difesa. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione circa l'obbligo di presentazione anche in occasione dello svolgimento di partite amichevoli. 5. Il ricorso è fondato, avendo il Gip statuito prima del previsto decorso del termine, insuperabile (salvo che la difesa abbia comunque esercitato le proprie prerogative, diversamente da quanto emerge nel caso in esame), di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Come noto, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (dep. 24/05/2021) Rv. 281341 - 01). 6. Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15/6/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di