CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2025
Cassazione n. 23857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 902/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13247/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, in replica agli argomenti del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’impugnata con ricorso per cassazione l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, il 22.3.2025, ex art. 309 c.p.p., che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impositiva della misura cautelare in carcere – poi sostituita con quella degli arresti domiciliari – in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90 (capi 10, 11 e 14 dell’imputazione provvisoria). 2.Deduce l’imputato, tramite il difensore di fiducia, tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23857/2025 Roma, lì, 26/06/2025 Premette che, a fronte di quanto posto in evidenza con l'istanza di riesame, l'ordinanza afferma che l'indagato avrebbe intrattenuto assidui contatti con l'associazione criminale, ma l'unico elemento a sostegno di tale affermazione è costituito da due sole intercettazioni nell'arco di un'indagine durata circa due anni, intervenute a distanza di 20 giorni l'una dall'altra. Una di tali intercettazioni peraltro riguarda una chiamata a cui l'indagato non ha neppure risposto. Il Tribunale ha affermato che Riolo avrebbe avuto un ruolo stabile e continuativo all'interno dell'associazione per delinquere. A sostegno di tale tesi l'ordinanza richiama i meri tentativi, risultati infruttuosi, di essere contattato dal presunto promotore dell'associazione in occasione dell'episodio indicato al capo 16. 2.1. Tanto premesso, col primo motivo deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p. anche sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre che della carenza motivazionale. Il Tribunale ha omesso di dar conto dell'iter seguito per confermare il provvedimento impugnato, non essendo sufficiente il richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato trascurando le deduzioni difensive. L'ordinanza impugnata si fonda su affermazioni assertive e prive di un effettivo riscontro probatorio e si risolve in una lettura parziale e fuorviante del compendio indiziario. Indi, si deduce anche l'erronea applicazione degli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309/90. Il Tribunale ha trascurato le argomentazioni presenti nella memoria difensiva limitandosi a sostenere che le allegazioni del difensore non superano la doppia presunzione di pericolosità. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla ravvisata gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 11 e 14 dell'imputazione provvisoria. 2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata si limita a richiamare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. senza confrontarsi con gli elementi sopravvenuti che nel caso concreto la superano ampiamente. Innanzitutto, non si considera che i fatti oggetto di imputazione risalgono al primo semestre del 2022, che a distanza di oltre tre anni l'indagato, oltre a non avere contatti rilevanti con i coindagati, ha mantenuto una condotta irreprensibile esercitando un'attività lavorativa stabile e lecita senza risultare coinvolto in alcuna nuova indagine. Né si è considerata la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, non equiparabile, sotto il profilo delle esigenze cautelari, a quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contro- deducendo ai rilievi del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente alla valutazione della gravita indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 e delle esigenze cautelari. Esso è, invece, infondato nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso, che lamenta la insufficienza degli elementi posti a base dell’affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 10 dell’imputazione e alla partecipazione ritagliata in capo al ricorrente, è fondato, soprattutto se si considera che la difesa aveva svolto puntuali rilievi al riguardo già in sede di riesame, con la memoria in atti, che tuttavia non risultano adeguatamente vagliati dal Tribunale. In particolare, come ribadito anche in ricorso, si era segnalato che l'unico elemento a sostegno di tale affermazione fosse costituito da due sole intercettazioni nell'arco di un'indagine durata circa due anni, intervenute a distanza di circa 20 giorni l'una dall'altra (una di tali intercettazioni peraltro riguarderebbe una chiamata a cui l'indagato non avrebbe neppure risposto). In sede di riesame si era altresì censurato l'iter logico seguito dal G.i.p. in fase di applicazione della misura, non comprendendosi sulla base di quali elementi fattuali dalle due intercettazioni captate (una relativa alla presunta presenza del ricorrente in un episodio di trasporto, l’altra relativa al suo presunto coinvolgimento nella fase di “steccatura” della sostanza) dovessero desumersi elementi indiziari idonei a far ritenere con elevata probabilità che nelle occasioni riscontrate il Riolo avesse effettivamente contribuito alle dinamiche di un gruppo organizzato. Al ricorrente viene, invero, attribuito il ruolo stabile e continuativo di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che egli avrebbe procacciato clienti e svolto funzioni di autista per il trasporto dello stupefacente. E ciò il Tribunale lo desume dalla conversazione intercettata il 12.3.2022 in cui [OSCURATO:PERSONA] diceva al Riolo di farsi trovare pronto in quanto doveva accompagnarlo in un luogo non indicato, ove poi entrambi si sarebbero recati e sarebbe intervenuto l’approvvigionamento di sostanza stupefacente (cocaina) da parte del primo (episodio contestato al Riolo in concorso con [OSCURATO:PERSONA] al capo 14), e da quella del 1.4.2022, in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con Riolo della qualità scarsa dello stupefacente appena consegnatogli da un terzo soggetto, dalla quale, in particolare, il Tribunale desume che i due stavano stoccando lo stupefacente (dopo che il Conti si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per l’accompagnamento a Randazzo per l’acquisto dello stupefacente stante l’indisponibilità del Riolo). A sostegno di tale ricostruzione l'ordinanza a pagina 10 richiama altresì l'esistenza di 122 contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] e 35 con [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente indicati in imputazione, il primo, come il capo e organizzatore dell’associazione e, il secondo, come partecipe - senza che venga tuttavia precisato, come si segnala in ricorso, neppure l'arco temporale di riferimento. Trattasi comunque di un dato di per sé privo di reale specifica valenza indiziaria ai fini che occupano, limitandosi a indicare un mero scambio di chiamate tra soggetti. Sicché, come giustamente evidenzia il ricorso, si sarebbe imposta ben altra valutazione da parte dei giudici di merito nel ricucire i vari elementi emersi, laddove essi si sono limitati ad indicarli e a desumere sulla base della loro mera emergenza la partecipazione del Riolo all’associazione, senza fornire una spiegazione puntuale quanto alla valenza degli stessi in termini di contributo associativo. Ciò vieppiù si sarebbe imposto se si considera che gli episodi criminosi dotati di un effettivo contenuto espressivo di un coinvolgimento diretto del ricorrente nel traffico di stupefacenti sono solo due e che la difesa in sede di riesame aveva formulato rilievi specifichi quanto all’eloquenza di tali episodi in termini di partecipazione associativa (ravvisando al più un concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90). Ciò senza considerare l’allegazione difensiva relativa al rapporto di lavoro che il Riolo avrebbe intrattenuto in luogo distante dai fatti, che pure avrebbe meritato una qualche adeguata risposta da parte del Tribunale, che si è invece limitato a ritenerla irrilevante. 1.1.1.Si rammenta che in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, Sentenza n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 – 01). E tali riferimenti al gruppo organizzato necessitano di adeguata esplicitazione ai fini della prova dell'intraneità vieppiù allorquando – come nel caso di specie - gli elementi avuti a disposizione non sono particolarmente numerosi e meritano di essere spiegati e valorizzati nell’ambito delle dinamiche associative cui si intende ricondurli. D’altra parte, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. Fermo restando che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 1343 del 04/11/2015, dep. 14/01/2016, Rv. 265890 – 01, conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.); e che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 1.1.2.Sicché, di là dell’effettivo significato attribuibile alle conversazioni intercettate (oggetto di censura col secondo motivo) - i cui contenuti in ogni caso denotano il coinvolgimento del ricorrente in attività illecita relativa alla sostanza stupefacente - la cui puntuale verifica rientra comunque nel merito della decisione e non è sindacabile nella presente sede, si deve rilevare, come lamenta il ricorso, la mancanza di una risposta adeguata da parte del Tribunale in ordine al reato associativo, che, in definitiva, nel rendere la motivazione impugnata, non ha tenuto in debito conto i principi sopra enunciati. Sicché, ferma restando l’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati diversi da quello associativo, s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente a tale ultimo reato, non risultando la motivazione assunta dal Tribunale adeguata rispetto ai rilievi difensivi dei quali in parte si era già fatta carico la memoria presentate in sede di riesame. 1.2. Passando quindi all’esame del terzo motivo di ricorso che lamenta che l’ordinanza impugnata si limiti a richiamare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. senza confrontarsi con gli elementi sopravvenuti, che nel caso di specie, nell’ottica difensiva, consentirebbero di superarla ampiamente, si osserva quanto segue. Innanzitutto, come si segnala in ricorso, non si considera che le condotte oggetto di imputazione risalgono al primo trimestre del 2022 e che nell’arco di tempo di circa tre anni intercorso tra tale data e quella di applicazione della misura cautelare custodiale risalente al gennaio 2025 non si sono registrati ulteriori contatti tra il ricorrente e gli altri coindagati, e che, anzi, secondo quanto si prospetta ed allega al ricorso, il Riolo avrebbe mantenuto una condotta irreprensibile esercitando attività lavorativa stabile e lecita senza risultare coinvolto in alcuna nuova indagine (circostanza definita dal Tribunale, apoditticamente, non idonea a superare la presunzione relativa de qua). Ebbene, si deve innanzitutto precisare che il cd. tempo silente, cui si riferisce la giurisprudenza (e lo stesso dettato normativo di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), è proprio quello che intercorre tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare, che ove rilevante e contrassegnato, appunto, dall’assenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (concetto che quindi meglio si attaglia, per definizione, al periodo in cui il soggetto è libero, prima dell’applicazione della misura), può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelar o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", cui fa riferimento l’art. 275, comma 3, del codice di rito. Sicché di tale, non affatto trascurabile arco di tempo, avrebbe dovuto farsi adeguatamente carico il giudice nella fase di applicazione della misura cautelare e poi, ovviamente, anche il Tribunale in sede di riesame (peraltro specificamente sollecitato sul punto). Né si è considerata, come si segnala in ricorso, la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, in relazione al quale la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare come i legami tra compartecipi non presentino quella tendenziale stabilità nel tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di stampo mafioso. Si è affermato che infatti in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti nel tempo deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata soprattutto dai reati fini e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del rapporto. Sicché la stessa natura di reato permanente propria di ogni reato associativo, rispetto all’associazione di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 non assume quel crisma di per sè idoneo a connaturarne la stabilità, a prescindere, cioè, dalle connotazioni specifiche che la struttura associativa ha in concreto assunto. Connotazioni specifiche che vieppiù assumono rilievo rispetto all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che può in concreto consistere anche in una struttura operativa rudimentale, priva di un’articolata organizzazione, che nasce ed opera sul territorio in virtù di esigenze comuni contingenti, che in quanto tali, pur potendo implicare vera e propria affectio societatis tra coloro che agiscono per essa per la tendenziale proiezione indeterminata nel tempo del pactum, non consentono tuttavia di attribuire all’organizzazione associativa quel carattere di insistenza stabile sul territorio proprio dell’associazione di stampo mafioso. La stabilità di questa, com’è noto, è, infatti, piuttosto legata ai connotati propri di tale consorteria che non si limita ad operare in un determinato territorio per far fronte alle esigenze comuni degli accoliti, ma persegue le sue finalità imponendosi su di esso attraverso la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, e fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. In questo quadro, tenuto conto che alla stregua della stessa contestazione l’associazione si colloca dal gennaio al maggio 2022 (dato, a rigore, di per sé non determinante trattandosi di reato permanente la cui sostanza prescinde dalla perimetrazione data dal Pubblico Ministero, ma che nel caso di specie potrebbe assumere rilievo alla luce della altre considerazioni svolgibili in relazione alle caratteristiche che l’associazione in argomento ha in concreto assunto) e che sono in ogni caso trascorsi circa tre anni rispetto al momento applicativo della misura senza che siano venuti alla luce ulteriori elementi a carico dell'indagato (non evidenziati nell’ordinanza impugnata), risulta evidente che la valutazione all’attualità del rischio concreto di recidiva che si fondi unicamente sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. non è adeguata. Laddove, peraltro, i riferimenti effettuati alla criminalità di tipo mafioso in cui si muoverebbe il capo [OSCURATO:PERSONA] e si collocherebbero i fatti per cui si procede, pur potendo essere veri (come ammette lo stesso ricorso), non risultano vagliati con specifico riferimento alla ricostruzione complessiva della vicenda associativa in argomento e delle condotte dei suoi presunti accoliti, che, come rilevato al punto 1.1., è a sua volta rimasta priva di adeguata motivazione e deve essere ulteriormente approfondita (essendo stata, peraltro, di contro, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. c.p. contestata in relazione al capo 11). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 ed alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania; e che, nel resto (in relazione alla gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 11 e 14), il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 ed alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 11/6/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli