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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38886/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. di Bari aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con le modalità di controllo elettroniche in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico cui all'art. 74 comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. il Tribunale aveva ritenuto che non fossero intervenute, in corso di applicazione della misura cautelare in carcere da parte del Franco, elementi di novità tali da poter giustificare il superamento della presunzione di adeguatezza della misura cautelare ex art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. 2.

Il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo, deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere.

Il ricorrente, dopo aver enunciato i principi che governano la disciplina delle misure cautelari detentive con particolare riferimento alla loro adeguatezza, ha messo in rilievo l'apparenza della motivazione resa dal Tribunale su detto profilo, che avrebbe prevalentemente espresso valutazioni in ordine alla non pertinente questione riconducibile alle esigenze cautelari, aspetto non sottoposto a censure.

In realtà il G.i.p. di Bari aveva ritenuto di superare la presunzione relativa circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere facendo pertinente riferimento all'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nell'ambito di altro identico procedimento.

La difesa censura, altresì, la parte del provvedimento che avrebbe ritenuto ininfluente la pregressa esecuzione per diversi mesi della più tenue misura degli arresti domiciliari alla luce della non significativa valenza della stessa in ragione della saltuarietà dei controlli; motivazione che sarebbe in contrasto con i principi di diritto espressi da questa Corte che ha reiteratamente affermato l'irrilevanza della difficoltà di esecuzione dei controlli ai fini della esclusione della concessione della misura domiciliare (il ricorrente fa espresso riferimento alla sentenza Sez. 4 n. 34284 del 05/07/2007, Dinacci, Rv. 237241, secondo cui «La custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti»). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che si caratterizza per genericità, risulta inammissibile.

2. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha con adeguatezza motivato circa l'assenza di novità idonee a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.

Ha provveduto a confutare ogni elemento valorizzato dal G.i.p. che, prendendo le mosse da una ritenuta riduttiva valenza della gravità delle esigenze cautelari, attraverso la valorizzazione del prescelto rito abbreviato, l'esito di condanna seguito allo stesso, il probabile futuro riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo ed il reato fine (1.108 chilogrammi di marijuana proveniente dall'Albania) ed il tempo trascorso in regime domiciliare per detto reato apprezzato come "identico", aveva sostituito la misura cautelare in carcere con quella domiciliare con dispositivo elettronico di controllo.

Il Tribunale ha osservato come il G.i.p. si fosse immotivatamente discostato dal consolidato principio di diritto a mente del quale, ai fini della revoca o sostituzione della misura per il giudice non è necessaria una nuova motivazione sul decorso del tempo dai fatti per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999) ed ha analizzato l'irrilevanza della scelta del rito abbreviato e la conseguente condanna che, contrariamente a quanto sostenuto, non avrebbe dimostrato alcuna resipiscenza (conforme la giurisprudenza di questa Corte che ritiene l'intervenuta condanna rilevante solo allorché riqualifichi il fatto di reato, in tal senso Sez. 1, n. 5469 del 15/12/2005, dep. 2006, Cancellieri, Rv. 235096).

Con riferimento al rapporto con l'altra misura cautelare attenuata, Il Tribunale ha con logicità e completezza rilevato come le due fattispecie, contrariamente a quanto si poteva leggere nell'ordinanza di attenuazione, non fossero per nulla identiche e che, a fronte di un pur grave delitto connesso ad un unico episodio di importazione dall'Albania di oltre una tonnellata di sostanza stupefacente, ben più grave risultava la contestazione oggetto della misura attenuata oggetto in quella sede di impugnazione da parte del P.M. che prevedeva un ruolo di primo piano del Franco nell'ambito del sodalizio dedito al narcotraffico interessato all'importazione di ingenti quantità di stupefacente in Italia provenienti d'oltre Adriatico; il Collegio della cautela ha, inoltre, evidenziato come immotivata si rivelasse la prognosi del futuro riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due distinte misure.

A fronte delle coerenti e puntuali censure rivolte al provvedimento del G.i.p., determinante, per quel che in questa sede rileva, è la complessiva valorizzazione del dato che vedeva Franco saldamente inserito negli ambienti di criminalità organizzata con conseguente permanenza della prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura autocustodiale.

Motivazione completa e logica in alcun modo contraddetta dal ricorso che, oltre a prospettare una apodittica carenza di motivazione in punto di adeguatezza, rivolge critiche di natura meramente lessicale (il riferimento alla possibilità di adeguato controllo) che nessun rilievo hanno assunto rispetto alla determinante assenza di novità idonee a confutare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5.

L'intervenuta definitività della decisione impone ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in data 13/10/2021.

Il Consigliere estensore Il P ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. di Bari aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con le modalità di controllo elettroniche in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico cui all'art. 74 comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. il Tribunale aveva ritenuto che non fossero intervenute, in corso di applicazione della misura cautelare in carcere da parte del Franco, elementi di novità tali da poter giustificare il superamento della presunzione di adeguatezza della misura cautelare ex art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. 2. Il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo, deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, dopo aver enunciato i principi che governano la disciplina delle misure cautelari detentive con particolare riferimento alla loro adeguatezza, ha messo in rilievo l'apparenza della motivazione resa dal Tribunale su detto profilo, che avrebbe prevalentemente espresso valutazioni in ordine alla non pertinente questione riconducibile alle esigenze cautelari, aspetto non sottoposto a censure. In realtà il G.i.p. di Bari aveva ritenuto di superare la presunzione relativa circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere facendo pertinente riferimento all'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nell'ambito di altro identico procedimento. La difesa censura, altresì, la parte del provvedimento che avrebbe ritenuto ininfluente la pregressa esecuzione per diversi mesi della più tenue misura degli arresti domiciliari alla luce della non significativa valenza della stessa in ragione della saltuarietà dei controlli; motivazione che sarebbe in contrasto con i principi di diritto espressi da questa Corte che ha reiteratamente affermato l'irrilevanza della difficoltà di esecuzione dei controlli ai fini della esclusione della concessione della misura domiciliare (il ricorrente fa espresso riferimento alla sentenza Sez. 4 n. 34284 del 05/07/2007, Dinacci, Rv. 237241, secondo cui «La custodia cautelare in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti»). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si caratterizza per genericità, risulta inammissibile. 2. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha con adeguatezza motivato circa l'assenza di novità idonee a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ha provveduto a confutare ogni elemento valorizzato dal G.i.p. che, prendendo le mosse da una ritenuta riduttiva valenza della gravità delle esigenze cautelari, attraverso la valorizzazione del prescelto rito abbreviato, l'esito di condanna seguito allo stesso, il probabile futuro riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo ed il reato fine (1.108 chilogrammi di marijuana proveniente dall'Albania) ed il tempo trascorso in regime domiciliare per detto reato apprezzato come "identico", aveva sostituito la misura cautelare in carcere con quella domiciliare con dispositivo elettronico di controllo. Il Tribunale ha osservato come il G.i.p. si fosse immotivatamente discostato dal consolidato principio di diritto a mente del quale, ai fini della revoca o sostituzione della misura per il giudice non è necessaria una nuova motivazione sul decorso del tempo dai fatti per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999) ed ha analizzato l'irrilevanza della scelta del rito abbreviato e la conseguente condanna che, contrariamente a quanto sostenuto, non avrebbe dimostrato alcuna resipiscenza (conforme la giurisprudenza di questa Corte che ritiene l'intervenuta condanna rilevante solo allorché riqualifichi il fatto di reato, in tal senso Sez. 1, n. 5469 del 15/12/2005, dep. 2006, Cancellieri, Rv. 235096). Con riferimento al rapporto con l'altra misura cautelare attenuata, Il Tribunale ha con logicità e completezza rilevato come le due fattispecie, contrariamente a quanto si poteva leggere nell'ordinanza di attenuazione, non fossero per nulla identiche e che, a fronte di un pur grave delitto connesso ad un unico episodio di importazione dall'Albania di oltre una tonnellata di sostanza stupefacente, ben più grave risultava la contestazione oggetto della misura attenuata oggetto in quella sede di impugnazione da parte del P.M. che prevedeva un ruolo di primo piano del Franco nell'ambito del sodalizio dedito al narcotraffico interessato all'importazione di ingenti quantità di stupefacente in Italia provenienti d'oltre Adriatico; il Collegio della cautela ha, inoltre, evidenziato come immotivata si rivelasse la prognosi del futuro riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due distinte misure. A fronte delle coerenti e puntuali censure rivolte al provvedimento del G.i.p., determinante, per quel che in questa sede rileva, è la complessiva valorizzazione del dato che vedeva Franco saldamente inserito negli ambienti di criminalità organizzata con conseguente permanenza della prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura autocustodiale. Motivazione completa e logica in alcun modo contraddetta dal ricorso che, oltre a prospettare una apodittica carenza di motivazione in punto di adeguatezza, rivolge critiche di natura meramente lessicale (il riferimento alla possibilità di adeguato controllo) che nessun rilievo hanno assunto rispetto alla determinante assenza di novità idonee a confutare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'intervenuta definitività della decisione impone ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in data 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il P ident
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