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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25765/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevando l'intervenuta prescrizione dei reati, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva assolto gli imputati per J.1 insussistenza del fatto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi e quindici giorni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione in quanto ritenuti responsabili di aver offeso l'onore e il prestigio oltre che minacciato, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, il [OSCURATO:PERSONA] al fine di impedirgli di compiere l'attività di verifica dei titoli di viaggio sul treno "Intercity" durante la tratta Roma - Firenze in data 13 dicembre 2012.

Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte di appello, i ricorrenti, richiesti del biglietto a bordo del treno, dapprima tergiversavano, per poi dichiarare di esserne sprovvisti, pretendendo da parte del Pieraccioni, addetto al controllo, che il verbale venisse redatto una volta giunti a destinazione (Bolzano).

Il controllore procedeva invece a redigere l'atto, allertando la Polizia nella stazione ove la stessa si rendeva disponibile per far scendere i passeggeri che, una volta visti arrivare detti pubblici ufficiali saliti a bordo del treno nella stazione di [OSCURATO:PERSONA] di Marte, rivolgevano al controllore le minacce contestate, occasione in cui il [OSCURATO:PERSONA] mimava di rivolgere un pugno in direzione dell'operante ed affermando il [OSCURATO:PERSONA] (testualmente) "ora che scendo ti spacco la capoccia".

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola vari motivi che possono essere enunciati in numero di sei.

2.1. Si deduce la nullità della sentenza ex artt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, nonché nullità della notifica del verbale di udienza del 29 febbraio 2016 per violazione dell'art.161 cod. proc. pen.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, che ha ritenuto di rigettare identica questione, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato "per posta e non a mani" presso la precedente residenza del ricorrente in Torricella in Sabina circostanza che implicava la mancata conoscenza per omessa notifica per compiuta giacenza del decreto di citazione a giudizio inviato allo stesso indirizzo un anno dopo il trasferimento; l'unica elezione di domicilio effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] risulta quella avvenuta con il deposito dell'atto all'udienza del 29 febbraio 2016 da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia.

La difesa deduce, inoltre, l'omessa notifica del verbale con cui era stata modificata la data della contestazione dei delitti di cui al presente procedimento che, rimasta ineseguita per irreperibilità del destinatario, doveva essere eseguita mediante consegna di copia al difensore ex art. 161, comma 4, e non ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen.; a differenza di quanto affermato in sentenza la variazione del tempus commissi delicti che ha formato oggetto di comunicazione costituisce circostanza rilevante tale da implicare la nullità della decisione ex art. 2 522 cod. proc. pen. in quanto idonea ad incidere sulle scelte difensive visto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva usufruito di alcun treno sulla tratta Roma-Firenze in data corrispondente a quella inizialmente indicata in contestazione.

2.2. La difesa deduce la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e difesa; la Corte di appello ha ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per aver impedito l'attività del [OSCURATO:PERSONA] diretta a far scendere dal treno i ricorrenti in quanto passeggeri sprovvisti di biglietto (atto, peraltro, di competenza delle Forze dell'ordine, e non del Capotreno), a fronte di contestazione che prevedeva l'impedimento in merito all'attività rivolta alla verifica dei titoli di viaggio.

2.3. Il ricorrente deduce violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonostante la persona offesa non avesse tale qualifica in quanto "[OSCURATO:PERSONA]" e non "Capotreno" con conseguente carenza dei poteri autoritativi o certificativi finalizzati all'espletamento dell'attività - asseritamente ostacolata - di invito rivolto ai passeggeri non paganti di scendere dal treno.

2.4. Il ricorrente deduce violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 341-bis cod. pen. avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nonostante la persona offesa non rivestisse tale qualifica, la condotta non risulti compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto verificatasi all'interno di una carrozza chiusa e non alla presenza di più persone.

2.5. Si deducono vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all'intervento delle forze dell'ordine.

La testimonianza della persona offesa risulterebbe in contrasto con quanto contenuto nella nota inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che ha negato un intervento su richiesta del Capotreno.

2.6. Con l'ultimo motivo si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. nonostante sussistesse prova che la persona offesa avesse dato causa al reato di cui all'art. 337 cod. pen. eccedendo le proprie attribuzioni in occasione della richiesta di intervento delle forze dell'ordine ad identificazione dei passeggeri ormai compiuta.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 337 e 341-bis cod. pen.All'esito della difforme sentenza di condanna su gravame del Procuratore generale, la motivazione omette di rendere una motivazione in forma rafforzato, non confutando i punti essenziali valorizzati invece dalla sentenza di primo grado là dove ha valorizzato l'assenza di condotte impeditive dell'esercizio della funzione svolta dal capotreno che portava regolarmente a conclusione l'attività di verifica dei titoli di viaggio.

La Corte di appello non ha adeguatamente confutato, inoltre gli aspetti messi in evidenza e valorizzati dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha rilevato che l'azione non si fosse svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, ha escluso che fossero presenti altre persone, oltre agli interessati, smentendo che la parte offesa, quale capotreno, possedesse la qualifica richiesta dalla norma.

La ritenuta responsabilità si pone in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa dalle quali emerge che aveva potuto redigere il verbale tanto da essere stato invitato in tal senso dagli stessi ricorrenti.

Priva di riscontro sarebbe, infatti, l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preteso la compilazione dell'atto solo una volta giunti a destinazione.

La Corte di merito, errando nell'interpretazione delle dichiarazioni, ha travisato le stesse ed operato una differente ricostruzione della vicenda secondo cui la condotta minacciosa sarebbe stata realizzata all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, ma che non risulta abbiano redatto alcuna annotazione o verbalizzazione in merito all'intervento.

3.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena che è rimasta priva di vaglio e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la cui negazione si rendeva una motivazione apparente in quanto su formule di stile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, mentre deve essere disposto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste relativamente al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. contestato ad entrambi i ricorrenti e dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto al residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale con conseguente rideterminazione della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuno prendere le mosse dalla ritenuta responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. la cui insussistenza per carenza di uno dei presupposti della fattispecie risulta di tale evidenza da prevalere sulla necessità di dichiarare l'intervenuta prescrizione (per [OSCURATO:PERSONA] in data 16 luglio 2022 e per [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2021, data anteriore alla stessa sentenza di appello che ne ha accertato la responsabilità (ma non dedotta in quella sede di merito) ex art. 129 cod. proc. pen..

2.1. Ed invero avverso i rilievi dei ricorrenti che evidenziavano come il delitto in esame non fosse stato realizzato in luogo aperto al pubblico ed alla presenza di più persone, la sentenza risponde, con riferimento all'aspetto del numero dei soggetti presenti, valorizzando il dato connesso alla presenza di un altro soggetto che viaggiava, privo di titolo, unitamente ai due ricorrenti, e dei due pubblici ufficiali appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] intervenuti a richiesta del controllore (punto 5, pag. 5 sentenza impugnata).

2.2. Così facendo, la Corte territoriale ha errato nella interpretazione dell'art. 341-bis cod. pen. con particolare riferimento al principio di diritto ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di oltraggio la condotta offensiva del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono essere computate quelle che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999).

Conforme risulta il precedente di questa Corte che, proprio in una ipotesi analoga a quella sottoposta a scrutinio, ha escluso la sussistenza del reato allorché le offese, rivolte ad un appartenente alle forze dell'ordine, erano state compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell'esercizio delle proprie funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838).

2.3. La presenza di altri soggetti appartenenti alle forze di polizia che comunque si trovavano nel luogo del commesso reato in quanto chiamati proprio in ausilio all'espletamento della funzione connessa alla complessiva attività di controllo dei titoli di viaggio esercitata dal capotreno non può essere incluso tra quelle "più persone" necessarie ai fini della integrazione del delitto in esame.

Esclusi, pertanto, dal novero delle persone idonee a costituire le "più persone" ciascun concorrente, il capotreno quale persona offesa ed i due appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], rilevata la sola presenza del compagno di viaggio dei ricorrenti, rimasto estraneo ad ogni condotta di reato, viene meno un elemento costitutivo necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen. con conseguente necessità di disporre l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

3. Inammissibili risultano le residue censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferenti al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

3.1. Il primo motivo con cui si deducono plurimi ed eterogenei vizi di natura processuale è manifestamente infondato.

3.1.1. Tale si rivela la parte del primo motivo con cui la difesa deduce la nullità della sentenza di primo grado in ragione dell'omessa notifica della citazione a giudizio.

Deve in via preliminare osservarsi che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01).

La citata decisione assunta da questa Corte nel suo più prestigioso consesso ha puntualizzato come la notifica in un luogo che non consente all'imputato di venire a conoscenza della contestazione e della conseguente citazione a giudizio comporta una nullità assoluta ed insanabile della vocatio in íudicium, che non può essere sostituita dalla notifica al difensore di fiducia o di ufficio.

Pertanto, quando emerge che la notifica non ha prodotto i suoi effetti lasciando la parte sostanzialmente all'oscuro della progressione del procedimento deve essere disposta la correlata regressione del procedimento.

Ciò premesso, sulla base degli atti a cui questa Corte ha accesso quando viene dedotto un error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che l'indirizzo presso cui era stata effettuata la notifica della citazione a giudizio corrisponde al luogo ove l'ufficiale postale aveva in precedenza notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. pen.

Detto avviso, seppure notificato presso il luogo in cui, dalle risultanze anagrafiche emerge fosse emigrato il precedente dal 13 maggio 2014, veniva comunque recapitato al destinatario "a mani proprie" il 29 luglio 2014.

L'operatività della disciplina prevista dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. autorizza, invero, le successive notifiche, compresa la citazione a giudizio, nel luogo in cui è stata recapitato il primo atto, salvo il caso in cui ci sia stata un'elezione o dichiarazione di domicilio che nel caso di specie non risulta sia stata effettuata.

Ed infatti, nonostante con la comunicazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. il ricorrente fosse stato espressamente invitato ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. per le successive notificazioni, con l'avvertimento di dover comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, d'insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notifiche sarebbero state eseguite nel luogo in cui era stato notificato il primo atto, ovvero - nel caso di impossibilità - al suo difensore, il [OSCURATO:PERSONA] ometteva ogni dichiarazione o elezione di domicilio che interveniva solo durante la celebrazione del processo in primo grado all'udienza del 29 febbraio 2016, allorché il difensore depositava la nomina di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] con contestuale elezione di domicilio presso la sua residenza in Roma alla via Baccano n. 59.

Ciò posto, nessun rilievo assume la circostanza che il ricorrente prospetti, in sede di gravame ed in questa sede, che il successivo atto di citazione sia stato notificato per mezzo della compiuta giacenza presso un indirizzo in cui non risultava più residente, visto che proprio la regolare notifica a "mani proprie", come osservato dalla Corte territoriale, dell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. in assenza di alcuna elezione o dichiarazione di domicilio, rendeva formalmente corretta la successiva notifica, compiuta presso lo stesso indirizzo determinato ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., in concreto avvenuta per compiuta giacenza.

Né risulta che nel corso del processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Firenze la difesa del ricorrente, sia di ufficio che - successivamente - di fiducia, abbia ma eccepito la regolarità della notifica effettuata per mezzo di raccomandata consegnata a mani del destinatario presso l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Eventuali vizi connessi alla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non integrando una nullità assoluta e insanabile, costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 47529 del 02/12/2008, Barcellona, Rv. 242075).

La circostanza che il ricorrente avesse avuto diretta conoscenza della intervenuta nomina del difensore di ufficio fin dal momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. gli consentiva di avere ogni notizia in ordine al procedimento in corso se solo avesse avuto - in concreto - interesse.

È pur vero che permane in capo al giudice di merito la possibilità, a prescindere da un onere di diligenza che incombe sull'imputato ed al di fuori di ogni presunzione, al cospetto dell'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., di verificare le allegazioni che depongano per l'ignoranza del processo a lui non imputabile (in tal senso si esprime apertamente Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), ma la circostanza che il ricorrente abbia inteso, seppure a processo in corso, nominare un difensore di fiducia ed eleggere domicilio fa ritenere come la notifica della citazione a giudizio avvenuta in maniera formalmente corretta, per le ragioni sopra espresse, attraverso la "compiuta giacenza", risultava essere sostanzialmente conosciuta dal ricorrente.

3.1.2. Manifestamente infondata risulta la parte del primo motivo con cui si deduce l'omessa notifica del verbale con cui era stata modificata la data della contestazione dei delitti.

Corretta risulta l'affermazione della Corte di appello che ha ritenuto determinante il fatto che tutti i dati contenuti nell'imputazione, quali, il treno sui cui viaggiava il ricorrente, il nome della persona offesa e del concorrente consentissero di ritenere, a prescindere deilla errata indicazione della data, quale fosse il contenuto della contestazione tanto che la notifica dell'imputazione, avvenuto per mero scrupolo, non fosse necessaria.

Al riguardo, risulta ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sola difforme indicazione della data del commesso reato, allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159 - 02).

Il ricorrente, a fronte di corretta motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, rileva un'apodittica lesione al diritto di difesa nella parte in cui gli sarebbe stato impedito di comprendere il fatto da cui difendersi, evenienza esclusa dalle stesse eccezioni sollevate anche in appello e pedisseque reiterazioni effettuate in sede di legittimità da cui si desume come la consistenza del fatto fosse senz'altro note alle parti.

3.2. Manifestamente infondata risulta la dedotta violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e difesa, la rappresentata carenza di qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del capotreno e prospettata sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. (sub 2.2., 2.3 e 2.6 del «ritenuto in fatto»).

3.2.1. La Corte di appello ha evidenziato come il comportamento del ricorrente fosse corrispondente alla imputazione, visto che anche la condotta tesa a far scendere dal treno i viaggiatori privi di biglietti alla prima stazione utile - se del caso con l'ausilio della forza pubblica - rientrava nella complessiva condotta afferente alla verifica dei titoli di viaggio.

I Giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha esplicitato l'ambito delle proprie competenze in merito all'intervento operato in occasione dell'attività di verifica dei titoli di viaggio; la Corte territoriale ha, inoltre, fatto riferimento all'art. 23 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 che disciplina i poteri e le modalità di esercizio da parte del personale di bordo delle "FS".

La citata normativa, da un canto, conferma l'esattezza delle dichiarazioni della parte offesa, sotto altro profilo, evidenzia la natura pubblicistica della funzione esercitata in detto contesto dal capotreno, smentendo le censure atte a negare il possesso della qualifica soggettiva del medesimo, mentre, sotto altro aspetto ancora, palesa la manifesta infondatezza della dedotta sussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sul presupposto dell'assenza di attribuzione del potere di far scendere dal treno il soggetto privo di idoneo titolo di viaggio anche avvalendosi della forza pubblica.

3.2.2. Generica, invero, risulta l'ipotizzata insussistenza di un potere di richiedere l'ausilio della forza pubblica tale da determinare un abuso da parte della persona offesa ed una legittima reazione minacciosa e violenta in capo all'agente; l'affermazione non è supportata da alcuna evidenza, visto che il potere di ricorrere all'ausilio delle forze dell'ordine al fine di far osservare le norme di legge risulta operazione percorribile anche dal privato cittadino e, a maggior ragione, dal pubblico ufficiale nell'espletamento della funzione svolta.

3.2.3. Manifestamente infondata risulta la contestata qualifica soggettiva del capotreno tale da escludere l'integrazione del reato, visto che ormai datata e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, nessuna incidenza ha avuto la trasformazione in s.p.a. dell'Ente delle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'originaria natura pubblicistica, con conseguente mantenimento della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti delle "FF.SS." con particolare riferimento alla figura del capotreno addetto al controllo del biglietto ferroviario in quanto abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione con identificazione del viaggiatore nell'ambito dell'attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti (Sez. 1, n. 10027 del 22/06/2000, Aalam, Rv. 217952 - 01).

Questa Corte ha, infatti, osservato che la qualità di incaricato di pubblico servizio del dipendente di "[OSCURATO:SOCIETA]." deve essere accertata da parte del giudice di merito esclusivamente sulla base del criterio funzionale di cui agli artt.357 e 358 cod. pen. (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, Sentenza n. 23465 del 26/04/2005, Laghi, Rv. 231929; quanto alla qualifica del personale di "[OSCURATO:SOCIETA]." che sia incaricato del controllo dei biglietti di linea, cfr., altresì, Sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311; Sez. 1, n. 38389 del 18/09/2009, Novello, Rv. 244747).

3.2.4. Scarso pregio assume la dedotta esclusione della qualifica in ragione del profilo di "[OSCURATO:PERSONA]" della parte offesa visto che il rilievo assume valenza meramente lessicale nella parte in cui, senza in alcun modo negare la sussistenza dei poteri secondo il criterio funzionaie di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., tende a far discendere effetti sulla qualifica soggettiva dalla mera denominazione dell'inquadramento professionale che lega la parte offesa all'ente di appartenenza, circostanza che non risulta significativa ai fini del legittimo esercizio delle funzioni di capotreno in concreto avvenuta conformemente alla norma sopra richiamata.

3.3. Attinge al precluso merito il motivo con cui il ricorrente rileva un contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la nota inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che ha negato un intervento sul treno in cui si sono svolti i fatti.

I Giudici di merito hanno rilevato come la stessa nota non potesse assumere alcuna rilevanza in merito allo svolgimento dei fatti per come rappresentati da [OSCURATO:PERSONA], in quanto chiaramente frutto di una carenza di coordinamento da parte del personale di polizia in servizio presso le due distinte stazioni interessate (Campo di Marte e [OSCURATO:PERSONA]), al contempo rilevando come neppure i ricorrenti avessero negato l'intervento da parte della polizia ferroviaria come riferito dal teste Pieraccioni sulla cui autenticità nessun rilievo era stato prospettato dalle difese.

4. L'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente alla contestata condotta di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen., comporta la necessità di rideterminare la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale; non essendo necessari accertamenti di fatto, la rideterminazione può essere effettuata dal Collegio ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. sulla base delle statuizioni del giudice di merito con la elisione di quindici giorni di reclusione dalla pena complessivamente irrogata dalla Corte di appello, così pervenendo alla pena finale di nove mesi di reclusione.

5. In merito alla dedotta prescrizione in sede di discussione da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che la rilevata inammissibilità delle censure in merito alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

Nondimeno, il Collegio osserva che il termine di prescrizione è pari ad anni undici e mesi tre ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (in ragione della contestata recidiva), a cui devono essere aggiunti quelli per la sospensione del procedimento per oltre 200 giorni, così determinandosi ia sua maturazione a far data da ottobre del 2024.

6. L'infondatezza del ricorso in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], impone la declaratoria di prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. pen. non risultando dalla decisione impugnata, che ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere integrato il delitto ai danni del capotreno oggetto delle minacce poste in essere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole per il ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevando l'intervenuta prescrizione dei reati, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva assolto gli imputati per J.1 insussistenza del fatto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi e quindici giorni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione in quanto ritenuti responsabili di aver offeso l'onore e il prestigio oltre che minacciato, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, il [OSCURATO:PERSONA] al fine di impedirgli di compiere l'attività di verifica dei titoli di viaggio sul treno "Intercity" durante la tratta Roma - Firenze in data 13 dicembre 2012. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte di appello, i ricorrenti, richiesti del biglietto a bordo del treno, dapprima tergiversavano, per poi dichiarare di esserne sprovvisti, pretendendo da parte del Pieraccioni, addetto al controllo, che il verbale venisse redatto una volta giunti a destinazione (Bolzano). Il controllore procedeva invece a redigere l'atto, allertando la Polizia nella stazione ove la stessa si rendeva disponibile per far scendere i passeggeri che, una volta visti arrivare detti pubblici ufficiali saliti a bordo del treno nella stazione di [OSCURATO:PERSONA] di Marte, rivolgevano al controllore le minacce contestate, occasione in cui il [OSCURATO:PERSONA] mimava di rivolgere un pugno in direzione dell'operante ed affermando il [OSCURATO:PERSONA] (testualmente) "ora che scendo ti spacco la capoccia". 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola vari motivi che possono essere enunciati in numero di sei. 2.1. Si deduce la nullità della sentenza ex artt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, nonché nullità della notifica del verbale di udienza del 29 febbraio 2016 per violazione dell'art.161 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, che ha ritenuto di rigettare identica questione, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato "per posta e non a mani" presso la precedente residenza del ricorrente in Torricella in Sabina circostanza che implicava la mancata conoscenza per omessa notifica per compiuta giacenza del decreto di citazione a giudizio inviato allo stesso indirizzo un anno dopo il trasferimento; l'unica elezione di domicilio effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] risulta quella avvenuta con il deposito dell'atto all'udienza del 29 febbraio 2016 da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia. La difesa deduce, inoltre, l'omessa notifica del verbale con cui era stata modificata la data della contestazione dei delitti di cui al presente procedimento che, rimasta ineseguita per irreperibilità del destinatario, doveva essere eseguita mediante consegna di copia al difensore ex art. 161, comma 4, e non ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen.; a differenza di quanto affermato in sentenza la variazione del tempus commissi delicti che ha formato oggetto di comunicazione costituisce circostanza rilevante tale da implicare la nullità della decisione ex art. 2 522 cod. proc. pen. in quanto idonea ad incidere sulle scelte difensive visto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva usufruito di alcun treno sulla tratta Roma-Firenze in data corrispondente a quella inizialmente indicata in contestazione. 2.2. La difesa deduce la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e difesa; la Corte di appello ha ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per aver impedito l'attività del [OSCURATO:PERSONA] diretta a far scendere dal treno i ricorrenti in quanto passeggeri sprovvisti di biglietto (atto, peraltro, di competenza delle Forze dell'ordine, e non del Capotreno), a fronte di contestazione che prevedeva l'impedimento in merito all'attività rivolta alla verifica dei titoli di viaggio. 2.3. Il ricorrente deduce violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonostante la persona offesa non avesse tale qualifica in quanto "[OSCURATO:PERSONA]" e non "Capotreno" con conseguente carenza dei poteri autoritativi o certificativi finalizzati all'espletamento dell'attività - asseritamente ostacolata - di invito rivolto ai passeggeri non paganti di scendere dal treno. 2.4. Il ricorrente deduce violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 341-bis cod. pen. avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nonostante la persona offesa non rivestisse tale qualifica, la condotta non risulti compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, in quanto verificatasi all'interno di una carrozza chiusa e non alla presenza di più persone. 2.5. Si deducono vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all'intervento delle forze dell'ordine. La testimonianza della persona offesa risulterebbe in contrasto con quanto contenuto nella nota inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che ha negato un intervento su richiesta del Capotreno. 2.6. Con l'ultimo motivo si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. nonostante sussistesse prova che la persona offesa avesse dato causa al reato di cui all'art. 337 cod. pen. eccedendo le proprie attribuzioni in occasione della richiesta di intervento delle forze dell'ordine ad identificazione dei passeggeri ormai compiuta. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 337 e 341-bis cod. pen.All'esito della difforme sentenza di condanna su gravame del Procuratore generale, la motivazione omette di rendere una motivazione in forma rafforzato, non confutando i punti essenziali valorizzati invece dalla sentenza di primo grado là dove ha valorizzato l'assenza di condotte impeditive dell'esercizio della funzione svolta dal capotreno che portava regolarmente a conclusione l'attività di verifica dei titoli di viaggio. La Corte di appello non ha adeguatamente confutato, inoltre gli aspetti messi in evidenza e valorizzati dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha rilevato che l'azione non si fosse svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, ha escluso che fossero presenti altre persone, oltre agli interessati, smentendo che la parte offesa, quale capotreno, possedesse la qualifica richiesta dalla norma. La ritenuta responsabilità si pone in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa dalle quali emerge che aveva potuto redigere il verbale tanto da essere stato invitato in tal senso dagli stessi ricorrenti. Priva di riscontro sarebbe, infatti, l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preteso la compilazione dell'atto solo una volta giunti a destinazione. La Corte di merito, errando nell'interpretazione delle dichiarazioni, ha travisato le stesse ed operato una differente ricostruzione della vicenda secondo cui la condotta minacciosa sarebbe stata realizzata all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, ma che non risulta abbiano redatto alcuna annotazione o verbalizzazione in merito all'intervento. 3.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena che è rimasta priva di vaglio e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la cui negazione si rendeva una motivazione apparente in quanto su formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, mentre deve essere disposto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste relativamente al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. contestato ad entrambi i ricorrenti e dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto al residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale con conseguente rideterminazione della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuno prendere le mosse dalla ritenuta responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. la cui insussistenza per carenza di uno dei presupposti della fattispecie risulta di tale evidenza da prevalere sulla necessità di dichiarare l'intervenuta prescrizione (per [OSCURATO:PERSONA] in data 16 luglio 2022 e per [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2021, data anteriore alla stessa sentenza di appello che ne ha accertato la responsabilità (ma non dedotta in quella sede di merito) ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.1. Ed invero avverso i rilievi dei ricorrenti che evidenziavano come il delitto in esame non fosse stato realizzato in luogo aperto al pubblico ed alla presenza di più persone, la sentenza risponde, con riferimento all'aspetto del numero dei soggetti presenti, valorizzando il dato connesso alla presenza di un altro soggetto che viaggiava, privo di titolo, unitamente ai due ricorrenti, e dei due pubblici ufficiali appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] intervenuti a richiesta del controllore (punto 5, pag. 5 sentenza impugnata). 2.2. Così facendo, la Corte territoriale ha errato nella interpretazione dell'art. 341-bis cod. pen. con particolare riferimento al principio di diritto ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di oltraggio la condotta offensiva del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono essere computate quelle che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999). Conforme risulta il precedente di questa Corte che, proprio in una ipotesi analoga a quella sottoposta a scrutinio, ha escluso la sussistenza del reato allorché le offese, rivolte ad un appartenente alle forze dell'ordine, erano state compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell'esercizio delle proprie funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838). 2.3. La presenza di altri soggetti appartenenti alle forze di polizia che comunque si trovavano nel luogo del commesso reato in quanto chiamati proprio in ausilio all'espletamento della funzione connessa alla complessiva attività di controllo dei titoli di viaggio esercitata dal capotreno non può essere incluso tra quelle "più persone" necessarie ai fini della integrazione del delitto in esame. Esclusi, pertanto, dal novero delle persone idonee a costituire le "più persone" ciascun concorrente, il capotreno quale persona offesa ed i due appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], rilevata la sola presenza del compagno di viaggio dei ricorrenti, rimasto estraneo ad ogni condotta di reato, viene meno un elemento costitutivo necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen. con conseguente necessità di disporre l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 3. Inammissibili risultano le residue censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferenti al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 3.1. Il primo motivo con cui si deducono plurimi ed eterogenei vizi di natura processuale è manifestamente infondato. 3.1.1. Tale si rivela la parte del primo motivo con cui la difesa deduce la nullità della sentenza di primo grado in ragione dell'omessa notifica della citazione a giudizio. Deve in via preliminare osservarsi che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01). La citata decisione assunta da questa Corte nel suo più prestigioso consesso ha puntualizzato come la notifica in un luogo che non consente all'imputato di venire a conoscenza della contestazione e della conseguente citazione a giudizio comporta una nullità assoluta ed insanabile della vocatio in íudicium, che non può essere sostituita dalla notifica al difensore di fiducia o di ufficio. Pertanto, quando emerge che la notifica non ha prodotto i suoi effetti lasciando la parte sostanzialmente all'oscuro della progressione del procedimento deve essere disposta la correlata regressione del procedimento. Ciò premesso, sulla base degli atti a cui questa Corte ha accesso quando viene dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che l'indirizzo presso cui era stata effettuata la notifica della citazione a giudizio corrisponde al luogo ove l'ufficiale postale aveva in precedenza notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. pen. Detto avviso, seppure notificato presso il luogo in cui, dalle risultanze anagrafiche emerge fosse emigrato il precedente dal 13 maggio 2014, veniva comunque recapitato al destinatario "a mani proprie" il 29 luglio 2014. L'operatività della disciplina prevista dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. autorizza, invero, le successive notifiche, compresa la citazione a giudizio, nel luogo in cui è stata recapitato il primo atto, salvo il caso in cui ci sia stata un'elezione o dichiarazione di domicilio che nel caso di specie non risulta sia stata effettuata. Ed infatti, nonostante con la comunicazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. il ricorrente fosse stato espressamente invitato ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. per le successive notificazioni, con l'avvertimento di dover comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, d'insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notifiche sarebbero state eseguite nel luogo in cui era stato notificato il primo atto, ovvero - nel caso di impossibilità - al suo difensore, il [OSCURATO:PERSONA] ometteva ogni dichiarazione o elezione di domicilio che interveniva solo durante la celebrazione del processo in primo grado all'udienza del 29 febbraio 2016, allorché il difensore depositava la nomina di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] con contestuale elezione di domicilio presso la sua residenza in Roma alla via Baccano n. 59. Ciò posto, nessun rilievo assume la circostanza che il ricorrente prospetti, in sede di gravame ed in questa sede, che il successivo atto di citazione sia stato notificato per mezzo della compiuta giacenza presso un indirizzo in cui non risultava più residente, visto che proprio la regolare notifica a "mani proprie", come osservato dalla Corte territoriale, dell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. in assenza di alcuna elezione o dichiarazione di domicilio, rendeva formalmente corretta la successiva notifica, compiuta presso lo stesso indirizzo determinato ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., in concreto avvenuta per compiuta giacenza. Né risulta che nel corso del processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Firenze la difesa del ricorrente, sia di ufficio che - successivamente - di fiducia, abbia ma eccepito la regolarità della notifica effettuata per mezzo di raccomandata consegnata a mani del destinatario presso l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Eventuali vizi connessi alla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non integrando una nullità assoluta e insanabile, costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 47529 del 02/12/2008, Barcellona, Rv. 242075). La circostanza che il ricorrente avesse avuto diretta conoscenza della intervenuta nomina del difensore di ufficio fin dal momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. gli consentiva di avere ogni notizia in ordine al procedimento in corso se solo avesse avuto - in concreto - interesse. È pur vero che permane in capo al giudice di merito la possibilità, a prescindere da un onere di diligenza che incombe sull'imputato ed al di fuori di ogni presunzione, al cospetto dell'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., di verificare le allegazioni che depongano per l'ignoranza del processo a lui non imputabile (in tal senso si esprime apertamente Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), ma la circostanza che il ricorrente abbia inteso, seppure a processo in corso, nominare un difensore di fiducia ed eleggere domicilio fa ritenere come la notifica della citazione a giudizio avvenuta in maniera formalmente corretta, per le ragioni sopra espresse, attraverso la "compiuta giacenza", risultava essere sostanzialmente conosciuta dal ricorrente. 3.1.2. Manifestamente infondata risulta la parte del primo motivo con cui si deduce l'omessa notifica del verbale con cui era stata modificata la data della contestazione dei delitti. Corretta risulta l'affermazione della Corte di appello che ha ritenuto determinante il fatto che tutti i dati contenuti nell'imputazione, quali, il treno sui cui viaggiava il ricorrente, il nome della persona offesa e del concorrente consentissero di ritenere, a prescindere deilla errata indicazione della data, quale fosse il contenuto della contestazione tanto che la notifica dell'imputazione, avvenuto per mero scrupolo, non fosse necessaria. Al riguardo, risulta ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sola difforme indicazione della data del commesso reato, allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159 - 02). Il ricorrente, a fronte di corretta motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, rileva un'apodittica lesione al diritto di difesa nella parte in cui gli sarebbe stato impedito di comprendere il fatto da cui difendersi, evenienza esclusa dalle stesse eccezioni sollevate anche in appello e pedisseque reiterazioni effettuate in sede di legittimità da cui si desume come la consistenza del fatto fosse senz'altro note alle parti. 3.2. Manifestamente infondata risulta la dedotta violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e difesa, la rappresentata carenza di qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del capotreno e prospettata sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. (sub 2.2., 2.3 e 2.6 del «ritenuto in fatto»). 3.2.1. La Corte di appello ha evidenziato come il comportamento del ricorrente fosse corrispondente alla imputazione, visto che anche la condotta tesa a far scendere dal treno i viaggiatori privi di biglietti alla prima stazione utile - se del caso con l'ausilio della forza pubblica - rientrava nella complessiva condotta afferente alla verifica dei titoli di viaggio. I Giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha esplicitato l'ambito delle proprie competenze in merito all'intervento operato in occasione dell'attività di verifica dei titoli di viaggio; la Corte territoriale ha, inoltre, fatto riferimento all'art. 23 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 che disciplina i poteri e le modalità di esercizio da parte del personale di bordo delle "FS". La citata normativa, da un canto, conferma l'esattezza delle dichiarazioni della parte offesa, sotto altro profilo, evidenzia la natura pubblicistica della funzione esercitata in detto contesto dal capotreno, smentendo le censure atte a negare il possesso della qualifica soggettiva del medesimo, mentre, sotto altro aspetto ancora, palesa la manifesta infondatezza della dedotta sussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sul presupposto dell'assenza di attribuzione del potere di far scendere dal treno il soggetto privo di idoneo titolo di viaggio anche avvalendosi della forza pubblica. 3.2.2. Generica, invero, risulta l'ipotizzata insussistenza di un potere di richiedere l'ausilio della forza pubblica tale da determinare un abuso da parte della persona offesa ed una legittima reazione minacciosa e violenta in capo all'agente; l'affermazione non è supportata da alcuna evidenza, visto che il potere di ricorrere all'ausilio delle forze dell'ordine al fine di far osservare le norme di legge risulta operazione percorribile anche dal privato cittadino e, a maggior ragione, dal pubblico ufficiale nell'espletamento della funzione svolta. 3.2.3. Manifestamente infondata risulta la contestata qualifica soggettiva del capotreno tale da escludere l'integrazione del reato, visto che ormai datata e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, nessuna incidenza ha avuto la trasformazione in s.p.a. dell'Ente delle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'originaria natura pubblicistica, con conseguente mantenimento della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti delle "FF.SS." con particolare riferimento alla figura del capotreno addetto al controllo del biglietto ferroviario in quanto abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione con identificazione del viaggiatore nell'ambito dell'attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti (Sez. 1, n. 10027 del 22/06/2000, Aalam, Rv. 217952 - 01). Questa Corte ha, infatti, osservato che la qualità di incaricato di pubblico servizio del dipendente di "[OSCURATO:SOCIETA]." deve essere accertata da parte del giudice di merito esclusivamente sulla base del criterio funzionale di cui agli artt.357 e 358 cod. pen. (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, Sentenza n. 23465 del 26/04/2005, Laghi, Rv. 231929; quanto alla qualifica del personale di "[OSCURATO:SOCIETA]." che sia incaricato del controllo dei biglietti di linea, cfr., altresì, Sez. 6, n. 15113 del 17/03/2016, Totta, Rv. 267311; Sez. 1, n. 38389 del 18/09/2009, Novello, Rv. 244747). 3.2.4. Scarso pregio assume la dedotta esclusione della qualifica in ragione del profilo di "[OSCURATO:PERSONA]" della parte offesa visto che il rilievo assume valenza meramente lessicale nella parte in cui, senza in alcun modo negare la sussistenza dei poteri secondo il criterio funzionaie di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., tende a far discendere effetti sulla qualifica soggettiva dalla mera denominazione dell'inquadramento professionale che lega la parte offesa all'ente di appartenenza, circostanza che non risulta significativa ai fini del legittimo esercizio delle funzioni di capotreno in concreto avvenuta conformemente alla norma sopra richiamata. 3.3. Attinge al precluso merito il motivo con cui il ricorrente rileva un contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la nota inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che ha negato un intervento sul treno in cui si sono svolti i fatti. I Giudici di merito hanno rilevato come la stessa nota non potesse assumere alcuna rilevanza in merito allo svolgimento dei fatti per come rappresentati da [OSCURATO:PERSONA], in quanto chiaramente frutto di una carenza di coordinamento da parte del personale di polizia in servizio presso le due distinte stazioni interessate (Campo di Marte e [OSCURATO:PERSONA]), al contempo rilevando come neppure i ricorrenti avessero negato l'intervento da parte della polizia ferroviaria come riferito dal teste Pieraccioni sulla cui autenticità nessun rilievo era stato prospettato dalle difese. 4. L'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente alla contestata condotta di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen., comporta la necessità di rideterminare la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale; non essendo necessari accertamenti di fatto, la rideterminazione può essere effettuata dal Collegio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. sulla base delle statuizioni del giudice di merito con la elisione di quindici giorni di reclusione dalla pena complessivamente irrogata dalla Corte di appello, così pervenendo alla pena finale di nove mesi di reclusione. 5. In merito alla dedotta prescrizione in sede di discussione da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che la rilevata inammissibilità delle censure in merito alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Nondimeno, il Collegio osserva che il termine di prescrizione è pari ad anni undici e mesi tre ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (in ragione della contestata recidiva), a cui devono essere aggiunti quelli per la sospensione del procedimento per oltre 200 giorni, così determinandosi ia sua maturazione a far data da ottobre del 2024. 6. L'infondatezza del ricorso in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], impone la declaratoria di prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. pen. non risultando dalla decisione impugnata, che ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere integrato il delitto ai danni del capotreno oggetto delle minacce poste in essere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole per il ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pe
Sentenza Cassazione n. 25765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris