CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per mandato ex lege, dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli AvvocatiMarcello Rifici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 2797/13/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Lombardia, sez. 25, in data 21/9/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;Numero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/20261. Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento, con modifica della renditacatastale, in relazione all’immobile sito in comune di Presezzo (BG), diproprietà della [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova, harigettato il suo appello avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 25/10/2022, n. 11652/2022. La propostadell’ente indicava la categoria E/7 e la rendita catastale nulla; l’UfficioProvinciale del Territorio di Bergamo, in data 27 novembre 2019, ai sensidell’art. 1 comma 3 D.M. 19 aprile 1994, n. 701, con l’avviso diaccertamento n. BG0132610/2019, ha rettificato il valore della renditacatastale proposto, individuandolo nell’importo di euro 4.510,00.2. I Giudici di appello hanno confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario – rilevando che l’attribuzione dellarendita catastale, con riguardo agli immobili “degli Ordini religiosiriconosciuti dallo Stato Italiano che siano esclusivamente adibitiall’esercizio del loro culto da parte dei loro fedeli non sono produttivi direddito (art. 36, comma 3 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 quindil'accatastamento va naturalmente eseguito perché in presenza diproprietà privata la proprietà dei beni immobili deve essere certa neiconfronti di tutti con la rappresentazione nei registri immobiliari. Oratenuto conche non vi è nessun obbligo per l'Ufficio di attribuire unarendita agli immobili di culto è legittima la pretesa dell'Ordine di nonavere nessun valore alla rendita immobiliare.”.3. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova ha resistito concontroricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa chiedendo anche la trattazione della causa in pubblicaudienza “in considerazione del particolare rilievo e della novità dellaNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026questione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle cortidi merito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante benpuò escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzadei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie(Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime:Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre2024, n. 26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza cameralenon è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioninuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da unpregresso orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il temaoggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questaCorte.2. Va quindi rilevato che con il primo motivo, rubricato “Nullità dellasentenza per motivazione apparente e/o inesistente, sotto il profilodell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4del D. Lgs 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell’art.111 della Costituzione.” l’Agenzia censura la sentenza evidenziandone laNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026totale carenza di motivazione, che non consente di comprendere ilpercorso logico seguito dei giudici d’appello per statuire che all’immobilenon debba essere attribuita una rendita.2.1. La censura è destituita di fondamento. Va premesso che, comeinnumerevoli volte stabilito da questa corte di legittimità, la motivazionedella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve ritenersiapparente e sostanzialmente mancante allorquando essa non consentaalcun reale ed effettivo controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, così da non111, comma 6 Cost. Il che si verifica nell'ipotesi in cui il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,ovvero li indichi senza un'effettiva loro disamina; e nell'ipotesi in cui lapronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire ilpercorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass. nn. 13248/2020;3819/2020; 9105/2017).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Corte di giustizia tributaria di II grado abbia, al contrario, resouna motivazione che, per quanto essenziale e sintetica, individuapurtuttavia chiaramente il fondamento del ragionamento decisorioseguito. Ragionamento fondato sul rilievo secondo cui l’Ufficio non èobbligato ad attribuire una rendita agli immobili adibiti al culto, cosicchéad avviso della Corte regionale deve ritenersi legittima la pretesa dell’entedi non attribuire alcun valore alla rendita. Si tratta di un percorsomotivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine di consentirequel controllo di conformità logico-giuridica nel quale si sostanzia, neilimiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità.Numero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/20263. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione del combinatodisposto dell’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, degli artt. 8 e 30 del D.P.R. n.1142/1949, del D.M. n. 701/1994 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n.28/1998, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 2), l’Agenziacensura la sentenza per avere violato la richiamata disciplina catastalesecondo cui la rendita deve essere attribuita, salvo eccezioni tassativenelle quali non rientra il caso di specie – a tutte le unità immobiliari adestinazione ordinaria, speciale o particolare, ivi compresi anche ifabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, censiti nella categoriaE/7, e conseguentemente gli atti di aggiornamento relativi a tali immobili,presentati in catasto ai sensi del D.M. n. 701/1994, devononecessariamente indicare una rendita che non sia pari a “0”, costituendoquest’ultima una mera cifra e non il risultato di una stima diretta daeseguirsi in maniera puntuale anche sugli immobili a destinazioneparticolare, secondo i criteri di cui alla Circolare n. 6/T del 30 novembre2012, indicata dall’art. 1, comma 244, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, quale strumento per l’applicazione dell’art. 10 del R.D.L. n.652/1939.4. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto dall’art. 36, comma 3, del TUIR e dall’art. 6 delR.D.L. n. 652/1939, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.“l’Agenzia censura la sentenza per aver confuso l’imponibilità ai finidell’imposta sul reddito con le regole per l’assegnazione della renditacatastale, soggetta non al TUIR ma alla disciplina specifica di settore, nonsussistendo alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzionedall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazioned’uso. Assume quindi che i giudici di appello hanno omesso di considerareche la circostanza che gli immobili non siano in concreto produttivi di unreddito imponibile non contrasta con il fatto che gli stessi, in lineaconcettuale, abbiano una potenzialità reddituale e ad essi vada, quindi,Numero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026associata una rendita catastale, come specificamente previsto dal d.P.R.1142/1949.5. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra lorostrettamente connessi, sono da ritenere fondati per le ragioni appressospecificate, con la precisazione che appare palesemente priva di pregiol’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla partecontroricorrente sull’assunto del difetto di interesse ad agire ai sensidell’art. 100 c.p.c., non rivestendo l’indicazione della rendita catastalealcuna finalità utile per il catasto, posto che essa: a) non è prevista comeobbligatoria in nessuna norma catastale; b) per prassi consolidata degliuffici territoriali non viene indicata per la maggioranza degli immobili diculto già iscritti in Catasto; c) rappresenta un dato valoriale che nonaggiunge nulla in più rispetto alla corretta identificazione dell’immobile alCatasto.5.1. Deve, invero, reputarsi sussistente l’interesse ad agiredell’Ufficio, alla luce delle considerazioni alle quali si farà nel prosieguodiffusamente riferimento, che rendono necessaria ed utile l’assegnazionedella rendita catastale agli edifici adibiti all’esercizio del culto.6. Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dover dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di cultodella chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta unarendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.6.1. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallaNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026legge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso inquanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostoNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026d'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio2015, n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzionedella rendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catastoedilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.7. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro,decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla partecontroricorrente.7.1. Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, insintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatoNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobilinon espressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione incatasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del1941 del Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma244, n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.La controricorrente lamenta inoltre che sarebbe stata discriminataper effetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.7.2. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che larendita catastale attribuita ad un immobile adibito all’esercizio del cultonon è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha unNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026valore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica chel’attribuzione di una rendita non incide sull’imponibilità fiscaledell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nel senso che l’esenzionelegata alla specifica destinazione dell’immobile non viene meno per il solofatto che l’immobile ha una rendita catastale positiva. Sulla distinzioneontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta occorre ricordareche è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che larendita catastale costituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionaleall’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e nonintegri di per sé né un tributo né un autonomo presupposto impositivo. Èstato reiteratamente affermato che non sussiste alcuna relazione tra larendita catastale attribuita e l’esenzione dall’imposizione riconosciuta a unedificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto la renditacatastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sullascorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva chel’attribuzione di una rendita catastale non determina né può determinarela trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile.L’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto deriva,quindi, dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loroiscrizione o meno in catasto, né dall’ammontare della renditaeventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza di renditacatastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.7.3. Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, adavviso di questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delledisposizioni normative in questione fatta propria dai giudici d’appello esulla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sulla base delle considerazionisopra formulate, dovendosi ribadire che in base alla normativa catastalesopra richiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, eNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto siadall’imposizione, in ragione della loro specifica destinazione d’uso, siadall’iscrizione in catasto in ragione della mancanza di produttività inassenza di locazione, tali esenzioni non implicano l’esclusione della facoltàdell’ente religioso di procedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici egestionali ed, in questa diversa ipotesi, subentra l’applicazione dellenorme appositamente contemplate volte a realizzare il coordinamento coni principi vigenti in materia di attribuzione della rendita catastale nelleipotesi di esenzione previste in relazione a particolari tipologie di beni.7.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.7.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locati,l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026per la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non dimeno potrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.7. 6. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla partecontroricorrente, relative alle modalità di determinazione della renditacatastale degli immobili delle categorie speciali (D) e particolari (E),possono, per loro natura e contenuti, ritenersi preminenti né configurareun mezzo per orientare l’interpretazione della disciplina catastale dei benidi culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.8. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmentededotto dall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite daopifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima direttaper ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per la determinazionedella rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabiliin categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delleNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.9. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)10. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condotteNumero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026discriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.10.1. Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n.20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte la CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cuidovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, attesoche si verte in materia fiscale, che è, in linea generale, sottratta dallanozione di diritti civili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso dispecie. Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilola normativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacoloal perseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profilidi discriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.11. In conclusione il ricorso va accolto dovendosi ribadire il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente esserecensito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione(ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,Numero registro generale 7704/2024Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 10051/2026Data pubblicazione 18/04/2026dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs.8 aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».11.1. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del secondoe del terzo motivo di ricorso, respinto il primo motivo, e la cassazionedella sentenza impugnata; inoltre, non richiedendosi, per la risoluzionedella controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ex art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laconferma dell’avviso di rettifica.11.2. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi nonancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto ilprimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le partile spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26 marzo 2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]