CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Ceniccola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha rigettato l'opposizione proposta contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio dell'indulto, relativamente alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza resa in data 11 luglio 2014, relativamente alla pena irrogata, per i capi 5 e 6 dell'imputazione, entrambi relativi a condotte di omicidio. 1.1. Il provvedimento censurato evidenzia che, come notato nel provvedimento di rigetto, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato, non ha inciso sul trattamento sanzionatorio ma non è stata esclusa, in fatto, dal giudice della cognizione. Sicché, ritenuta sussistente la detta circostanza, i cui elementi costitutivi risultavano accertati in sede di merito (come si ricava dalla sentenza della Corte d'assise di Cosenza, a pag. 347, per l'omicidio di cui al capo 5 e a pag. 389 per quello di cui al capo 6, nonché dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro a pag. 203 della sentenza resa in data 11 luglio 2014), detta circostanza finiva per produrre effetti ostativi, pur non considerata quoad poenam, ai fini della concessione dell'indulto. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. V. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione de9,'arti,.7 legge n. 203 del 1991, 1 e 2 della legge n. 241 del 2006, violazione del principio di intangibilità del giudicato. 2.1. Si premette che le sentenze, per le quali viene contestato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, sono successive alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008, che ha chiarito che la circostanza aggravante può essere riconosciuta anche per delitti punibili con la pena dell'ergastolo, con l'unica differenza che, per i reati per i quali viene irrogato l'ergastolo, la circostanza aggravante speciale non opera il suo effetto sanzionatorio. Si sostiene che la condanna a pena temporanea e non già a quella dell'ergastolo, per i due reati di omicidio, da parte del giudice della cognizione sia sintomatica dell'avvenuta esclusione della circostanza aggravante, unico ostacolo al riconoscimento dell'indulto. Ciò anche in base all'operato bilanciamento di detta circostanza aggravante con le circostanze attenuanti generiche, vietato dalla legge e non oggetto di impugnazione da parte dell'accusa.Sicché, nel caso di specie, non si può sostenere che l'esclusione della circostanza aggravante sia solo effetto dell'applicazione della pena massima consentita per l'omicidio, né potrebbe il giudice dell'esecuzione procedere ad una non consentita operazione interpretativa dei fatti decisi in sede di merito, ostandovi il principio di intangibilità del giudicato. Si sostiene, in definitiva, che se fosse stata riconosciuta la circostanza aggravante, non avrebbe potuto operare l'attuato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, punto non oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, nonché che le sentenze di merito indicano, espressamente, gli imputati per i quali la circostanza in parola era da ritenersi esclusa. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Ceniccola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Invero, questo Collegio intende dare continuità, condividendolo, all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 31 luglio 2006, il riconoscimento giudiziale della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 2001 è causa ostativa alla concessione del beneficio anche in assenza di concreta incidenza della stessa sul trattamento sanzionatorio applicato (Sez. 1, n. 37324 del 08/07/2015, Longo, Rv. 264866, richiamata anche nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale). Deve,invero, rilevarsi, conformemente a detto indirizzo interpretativo, che una circostanza aggravante comporta ed è produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi e la dichiari. È sotto tale profilo che viene in rilievo la distinzione tra riconoscimento dell'aggravante — per tale dovendosi intendere la verifica dell'esistenza dei presupposti formali e sostanziali della stessa — e applicazione dell'aggravante, avuto riguardo alla sua effettiva incidenza sul meccanismo di determinazione della pena (Sez. U, n. 20798 del 24 febbraio 2011, Indelicato, Rv. 249664). In tale contesto è indubbio che una circostanza aggravante può essere ritenuta sussistente da parte del giudice della cognizione e, al contempo, non esplicare in concreto effetti ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Ciò premesso si rileva che il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente il descritto principio ermeneutico.Invero, pur dovendosi rilevare che la motivazione non appare convincente, come dedotto, nella parte in cui afferma che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, nel caso di specie, non avrebbe operato perché uno dei reati era punito con la pena dell'ergastolo (omicidio premeditato), in ogni caso, il giudice dell'esecuzione considera non applicabile il beneficio dell'indulto, in ossequio al principio di diritto espresso sopra, ravvisando la ritenuta sussistenza della circostanza ostativa, nel giudizio di merito, prescindendo dalla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio. Sotto altro aspetto il ricorso si presenta aspecifico, posto che nella sostanza non si confronta, puntualmente, con la parte della motivazione del provvedimento impugnato che afferma, richiamando punti specifici delle sentenze di merito (Corte d'assise di Cosenza, pag. 347, per l'omicidio di cui al capo 5 e pag. 389 per quello di cui al capo 6, nonché Corte d'assise d'appello di Catanzaro, pag. 203 della sentenza resa in data 11 luglio 2014), che queste riconoscono la circostanza aggravante de qua. 3. Da ultimo, è appena il caso di osservare che è senz'altro consentito al giudice dell'esecuzione verificare la ritenuta sussistenza, al di là della mancata incidenza sulla pena, della circostanza aggravante ostativa contestata nel giudizio di cognizione. Invero, l'indirizzo ermeneutico indicato dal difensore (cfr. pag. 8 del ricorso, tra cui Sez. 1, n. 40394 del 24/09/2013, Russo, Rv. 257603),in definitiva, esclude che si possa in sede di esecuzione riconoscere la causa ostativa dell'indulto applicando ad altri reati, per i quali non è contestata, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, senza spingersi, in alcuna parte della motivazione, ad affermare che al giudice dell'esecuzione è preclusa in toto la verifica relativa alla contestazione o meno di questa. Infatti, in quella sede si richiamava la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione dell'indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006, secondo la qualguna volta che nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante ostativa, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto (Sez. 1, n. 43716 del 13/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242199). Caso diverso, invece, è quello di specie, in cui, secondo la motivazione del giudice dell'esecuzione, sarebbe stato lo stesso giudice di merito, indicando anche i punti da cui ciò si ricava, a reputare riconosciuta la circostanza ostativa, pur non incidente, in concreto, sul trattamento sanzionatorio irrogato. 4. Deriva da quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p