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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 24159/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ..(1 .et orii.04E.zi che ha concluso chiedendo A.£ RA E 77 O bei- RicoRso- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello del 28 ottobre 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Napoli del 10 ottobre 2019, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare, in ordine al reato di truffa militare aggravata, ai sensi degli artt. 234, primo comma, e 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil . pace, perché dal 5 aprile 2012 a maggio 2015, nella qualità di luogotenente dei Carabinieri, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Capri, aveva acquistato per conto della citata Stazione un quantitativo di bombole gpl superiore a quello richiesto per le esigenze della caserma e, quindi, aveva redatto numerose dichiarazioni di buona provvista nelle quali aveva attestato, contrariamente al vero, che il combustibile fatturato fosse stato impiegato esclusivamente per ragioni della Stazione, quando lo stesso era stato utilizzato anche per fini personali.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe effettuato alcun concreto accertamento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, anche considerando che l'imputato aveva in buona fede cercato di dividere i consumi propri del gas e quelli a favore dell'amministrazione militare.

Inoltre, il giudice di merito avrebbe trascurato che non vi era stato alcun accertamento circa la reale quantità di gas utilizzato dalla Stazione dei Carabinieri di Capri.

Secondo il ricorrente, per di più, anche il periodo contestato era errato, poiché l'imputato aveva lasciato il Comando a febbraio 2015 (conservando l'alloggio fino a maggio 2015), senza alcuna possibilità di poter fruire di eventuali bombole di gas destinate alla caserma.

Nel computo dei consumi attribuiti a Sansonne, infine, non erano state considerate neanche le fatture emesse a suo favore dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di bombole del gas nel 2015.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ricorrendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di accertare la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, posto che le bombole del gas erano state consumate per soddisfare le esigenze del personale militare in forza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Capri.

2.4. Con note di replica del 17 febbraio 2022 alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il ricorrente evidenzia che il calcolo presuntivo operato dalla polizia giudiziaria non aveva tenuto conto della variazione dei consumi per il numero dei Carabinieri accasermati che era aumentato negli anni e che, durante la stagione balneare, non vi era la possibilità di rilevare in modo separato i consumi della caserma con quelli dell'alloggio del Comandante, posto che l'allaccio del gas era unico.

A tale proposito, il Procuratore generale avrebbe evocato un'inversione dell'onere della prova, sicché, con un corretto calcolo di quanto attribuito all'imputato in termini di consumo, avrebbero dovuto trovare naturale applicazione gli artt. 131 bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La Corte militare di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato aveva posto in essere una pluralità di artifizi e raggiri, che avevano indotto in errore l'Amministrazione militare.

Lo stesso, infatti, aveva in primo luogo predisposto un preventivo avente ad oggetto la quantità di gas cui era necessario l'acquisto e, una volta sottoscritto, lo aveva inviato agli uffici amministrativi competente che lo avevano trasmesso alla società erogatrice, la quale aveva proceduto alla consegna.

Successivamente, aveva redatto dichiarazioni di buona provvista, nelle quali era stato attestato che il combustibile fatturato era stato impiegato esclusivamente per il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio della Stazione.

Tali dichiarazioni, quindi, erano state trasmesse al servizio amministrativo, che aveva provveduto alla liquidazione a favore della società erogatrice.

In forza di tale ricostruzione, il primo motivo di ricorso appare infondato, posto che il calcolo dei consumi di gas riferibili all'utilizzo personale dell'imputato era stato fondato su dati relativi ai consumi storici dell'Amministrazione antecedenti e successivi alla presa di possesso dell'alloggio da parte di Sansonne, che avevano messo in luce gli aumenti esponenziali dei consumi.

Come rilevato dal giudice di merito, quindi, la difesa non era stata in grado di indicare elementi concreti dai quali desumere che l'imputato avesse provveduto ad acquistare a proprie spese una parte delle bombole di gas che erano state utilizzate.

Al riguardo, nel provvedimento impugnato è stato messo in evidenza che nessuno dei testi aveva ricordato che vi fossero stati pagamenti in contanti, apparendo, quindi, non credibile la tesi difensiva secondo la quale l'imputato aveva proceduto ad acquistare un numero consistente di bombole in meno di tre anni, senza saper indicare il nominativo di qualcuno che ne fosse a conoscenza e che potesse confermare di aver ricevuto tali somme in contanti.

1.2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che il giudice di merito ha compiutamente motivato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, con motivazione che è incensurabile nel giudizio di legittimità, perché sono stati sottolineati gli importi elevati delle singole fatture, secondo un oggettivo giudizio del tutto logico (ex plurimis: Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247364).

La Corte militare di appello, infatti, ha evidenziato che l'entità del danno patrimoniale arrecato, la pluralità delle condotte accertate e, quindi, la non occasionalità del fatto commesso non permettevano l'applicazione dei due istituti richiesti dalla difesa.

Anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, infatti, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alta legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione di tale principio, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta e l'entità del danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, né di applicare la richiesta circostanza attenuante comune.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte condivide la considerazione esposta dal Procuratore generale, secondo la quale la valutazione di merito svolta dalla Corte militare di appello ha una valenza riferibile a ciascuna delle fatture contabilizzate, sicché la relativa censura del ricorrente resterebbe comunque priva di effetti anche volendo considerare l'obiezione circa l'erroneità di imputazione dei consumi complessivi all'imputato.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ..(1 .et orii.04E.zi che ha concluso chiedendo A.£ RA E 77 O bei- RicoRso- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello del 28 ottobre 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Napoli del 10 ottobre 2019, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare, in ordine al reato di truffa militare aggravata, ai sensi degli artt. 234, primo comma, e 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil . pace, perché dal 5 aprile 2012 a maggio 2015, nella qualità di luogotenente dei Carabinieri, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Capri, aveva acquistato per conto della citata Stazione un quantitativo di bombole gpl superiore a quello richiesto per le esigenze della caserma e, quindi, aveva redatto numerose dichiarazioni di buona provvista nelle quali aveva attestato, contrariamente al vero, che il combustibile fatturato fosse stato impiegato esclusivamente per ragioni della Stazione, quando lo stesso era stato utilizzato anche per fini personali. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe effettuato alcun concreto accertamento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, anche considerando che l'imputato aveva in buona fede cercato di dividere i consumi propri del gas e quelli a favore dell'amministrazione militare. Inoltre, il giudice di merito avrebbe trascurato che non vi era stato alcun accertamento circa la reale quantità di gas utilizzato dalla Stazione dei Carabinieri di Capri. Secondo il ricorrente, per di più, anche il periodo contestato era errato, poiché l'imputato aveva lasciato il Comando a febbraio 2015 (conservando l'alloggio fino a maggio 2015), senza alcuna possibilità di poter fruire di eventuali bombole di gas destinate alla caserma. Nel computo dei consumi attribuiti a Sansonne, infine, non erano state considerate neanche le fatture emesse a suo favore dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di bombole del gas nel 2015. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur ricorrendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di accertare la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, posto che le bombole del gas erano state consumate per soddisfare le esigenze del personale militare in forza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Capri. 2.4. Con note di replica del 17 febbraio 2022 alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il ricorrente evidenzia che il calcolo presuntivo operato dalla polizia giudiziaria non aveva tenuto conto della variazione dei consumi per il numero dei Carabinieri accasermati che era aumentato negli anni e che, durante la stagione balneare, non vi era la possibilità di rilevare in modo separato i consumi della caserma con quelli dell'alloggio del Comandante, posto che l'allaccio del gas era unico. A tale proposito, il Procuratore generale avrebbe evocato un'inversione dell'onere della prova, sicché, con un corretto calcolo di quanto attribuito all'imputato in termini di consumo, avrebbero dovuto trovare naturale applicazione gli artt. 131 bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La Corte militare di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato aveva posto in essere una pluralità di artifizi e raggiri, che avevano indotto in errore l'Amministrazione militare. Lo stesso, infatti, aveva in primo luogo predisposto un preventivo avente ad oggetto la quantità di gas cui era necessario l'acquisto e, una volta sottoscritto, lo aveva inviato agli uffici amministrativi competente che lo avevano trasmesso alla società erogatrice, la quale aveva proceduto alla consegna. Successivamente, aveva redatto dichiarazioni di buona provvista, nelle quali era stato attestato che il combustibile fatturato era stato impiegato esclusivamente per il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio della Stazione. Tali dichiarazioni, quindi, erano state trasmesse al servizio amministrativo, che aveva provveduto alla liquidazione a favore della società erogatrice. In forza di tale ricostruzione, il primo motivo di ricorso appare infondato, posto che il calcolo dei consumi di gas riferibili all'utilizzo personale dell'imputato era stato fondato su dati relativi ai consumi storici dell'Amministrazione antecedenti e successivi alla presa di possesso dell'alloggio da parte di Sansonne, che avevano messo in luce gli aumenti esponenziali dei consumi. Come rilevato dal giudice di merito, quindi, la difesa non era stata in grado di indicare elementi concreti dai quali desumere che l'imputato avesse provveduto ad acquistare a proprie spese una parte delle bombole di gas che erano state utilizzate. Al riguardo, nel provvedimento impugnato è stato messo in evidenza che nessuno dei testi aveva ricordato che vi fossero stati pagamenti in contanti, apparendo, quindi, non credibile la tesi difensiva secondo la quale l'imputato aveva proceduto ad acquistare un numero consistente di bombole in meno di tre anni, senza saper indicare il nominativo di qualcuno che ne fosse a conoscenza e che potesse confermare di aver ricevuto tali somme in contanti. 1.2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che il giudice di merito ha compiutamente motivato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, con motivazione che è incensurabile nel giudizio di legittimità, perché sono stati sottolineati gli importi elevati delle singole fatture, secondo un oggettivo giudizio del tutto logico (ex plurimis: Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247364). La Corte militare di appello, infatti, ha evidenziato che l'entità del danno patrimoniale arrecato, la pluralità delle condotte accertate e, quindi, la non occasionalità del fatto commesso non permettevano l'applicazione dei due istituti richiesti dalla difesa. Anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, infatti, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alta legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione di tale principio, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta e l'entità del danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, né di applicare la richiesta circostanza attenuante comune. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte condivide la considerazione esposta dal Procuratore generale, secondo la quale la valutazione di merito svolta dalla Corte militare di appello ha una valenza riferibile a ciascuna delle fatture contabilizzate, sicché la relativa censura del ricorrente resterebbe comunque priva di effetti anche volendo considerare l'obiezione circa l'erroneità di imputazione dei consumi complessivi all'imputato. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il r
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