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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 35300/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16075/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 11 settembre 2025; Ritenuto che le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ribadite con la citata memoria, prospettano deduzioni generiche oltre che prive di specificità in quanto non si confrontano con í corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale là dove si da atto di come la condizione di angoscia e disperazione addotta dal ricorrente non possa ritenersi un fattore idoneo ad escludere la sua colpevolezza (v. p. 9 della sentenza impugnata); Rilevato che, altresì, la censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen., risulta, oltre che generica, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che le dichiarazioni della vittima e /C13 quelle del teste oculare hanno consentito di ritenere accertata la responsabilità del ricorrente (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata); Ritenuto, che il quarto motivo del ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che fa riferimento soltanto all'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen.;Rilevato, infine, che l'ultimo motivo del ricorso, attinente alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16075/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 11 settembre 2025; Ritenuto che le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ribadite con la citata memoria, prospettano deduzioni generiche oltre che prive di specificità in quanto non si confrontano con í corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale là dove si da atto di come la condizione di angoscia e disperazione addotta dal ricorrente non possa ritenersi un fattore idoneo ad escludere la sua colpevolezza (v. p. 9 della sentenza impugnata); Rilevato che, altresì, la censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen., risulta, oltre che generica, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che le dichiarazioni della vittima e /C13 quelle del teste oculare hanno consentito di ritenere accertata la responsabilità del ricorrente (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata); Ritenuto, che il quarto motivo del ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che fa riferimento soltanto all'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen.;Rilevato, infine, che l'ultimo motivo del ricorso, attinente alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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