CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 36111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della Libertà di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale cons. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale cons. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2023 il Tribunale della libertà di Foggia, adito da [OSCURATO:PERSONA] - indagato in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.rl. in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di diritto della medesima società, per la violazione del reato di cui all'art. 43 co 1, lett. 43, comma 1, lett a 3 49 comma 1 D.Igs n. 504/1995, nonché per il reato di cui all'art. 46, comma 1, lett b, D.Igs. n. 504/1995 - con richiesta ex artt. 324 e 582 cod.proc.pen. avverso il decreto di sequestro preventivo (della porzione di immobile in cui erano stati rinvenuti e sottoposti a sequestro probatorio svariati beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) emesso il 6 dicembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, ha rigettato la richiesta di riesame con l'ordinanza del 28 dicembre 2023 (depositata il 29 dicembre 2023, comunicata 1'11 gennaio 2024) qui impugnata. 2. Con ricorso ex art. 325 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza «nonché avverso la presupposta ordinanza di sequestro preventivo emessa il 6.12.23 dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia» adducendo a motivo violazione di legge -art 321 cod.proc.pen.- e vizio motivazionale in relazione al ritenuto periculum in mora. Farebbe difetto il periculum in mora e il tribunale avrebbe delegato la motivazione della sua sussistenza della stessa a mere formule di stile ; «sussiste il periculum in mora in quanto la libera disponibilità di quanto in sequestro (capannone) potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, attesa la disponibilità, da parte della società in parola, della porzione dell' immobile commerciale in sequestro. Infatti, in assenza di vincolo di indisponibilità in detta porzione di immobile si potrebbe proseguire, in modo stabile, le attività illecite riscontrate dalla P.G. procedente». A fronte della circostanza per cui il sequestro investe solo una porzione del detto immobile, di proprietà della società, lasciando nella disponibilità della società la parte restante, fruibile e funzionale alla prosecuzione dell'attività, il tribunale del riesme si sarebbe limitato ad attestate la proprietà dell'immobile in capo all'ente e, apoditticamente, la qualità di amministratore di fatto dell'indagato, omettendo di chiarire se lo stesso avesse agito in proprio o in tale veste. Invoca l'annullamento del provvedimento impugnato.1 4 3. Con requisitoria scritta il sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, sia per i limiti alla ricorribilità in sede di legittimità dei provvedimenti in materia di cautela reale, sia per la genericità delle allegazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione). » così Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 Rv. 239692 - 01 e Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 - Rv. 285608 — 01. 2. Col ricorso [OSCURATO:PERSONA] introduce questioni di merito (la titolarità del bene e il ruolo di amministratore di fatto, o meno, dell'indagato, peraltro dei tutto inconferenti rispetto al mero vincolo reale in discussione) genericamente addotte e non consentite in questa sede di legittimità, laddove l'iter logico motivazionale del Tribunale è sinteticamente ma efficacemente e sufficientemente esplicitato con motivazione scevra da qualsivoglia illogicità. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.I Così deciso in R