CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 43588/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del Gip del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 319, 321, 479 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), d.lgs. 286/98, la pena della reclusione di due anni e sei mesi di reclusione e di euro 1000 di multa, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi sei ex art. 317-bis cod. pen. 2. Con atto a firma dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso il provvedimento e ne chiedono l'annullamento limitatamente alla disposta applicazione della pena accessoria per violazione di legge penale e processuale, avendo il giudice applicato una "pena illegale", avendo stabilito in modo automatico la sua durata in corrispondenza a quella della pena principale applicata. Si precisa, che nell'accordo delle parti non era stata prevista l'applicazione della pena accessoria, e che era pertanto onere del giudice motivare specificamente sulla durata della pena accessoria inflitta. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si richiama alla sentenza delle Sez. U. Suraci, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286, secondo cui la durata della pena accessoria deve essere determinata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen, e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi fondati. La legge 9 gennaio 2019 n.3 (c.d. legge Spazzacorrotti), pubblicata sulla GU n.13 del 16/01/2019, è entrata in vigore con decorrenza dal 31 gennaio 2019, e quindi prima della commissione dei reati per cui si procede, trattandosi di reati commessi nel gennaio 2020 e il 9 febbraio 2021. Il nuovo testo dell'art. 317-bis cod. pen., applicabile ratíone temporís al caso in esame, stabilisce che « La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione,[....]. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie [...] per la durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni ». Inoltre, sempre per effetto della legge n.3/2019 è stato modificato l'art.445 cod. proc. pen., con l'introduzione dell'art. 445 comma 1-ter che, a fronte del divieto di applicazione delle pene accessorie per il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni, ha previsto la possibilità di applicare la pena accessoria prevista dall'art.317-bis cod. pen. per gli stessi reati contemplati da detto articolo. Ciò premesso, va osservato che è oramai pacificamente riconosciuto che l'applicazione della pena accessoria ove esterna all'accordo delle parti debba essere motivata e, dunque, l'assenza di motivazione sia censurabile dinanzi a questa Corte, non trovando applicazione i limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962) Nel caso di specie, quindi, essendo stata ravvisata la sussistenza della predetta circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 323-bis cod.pen., in applicazione del principio di diritto già affermato dalle Sez. U. Suraci n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286, la durata della pena accessoria deve essere determinata entro i limiti edittali previsti in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art.37 cod. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 317 -bis cod. pen., con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vellteri che dovrà rideterminarla in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dandone adeguata motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria e rinvia per nuovo esame sul punto al G.I.P. del Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente do Amo