CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnato, il Tribunale di Sorveglianza diTorino ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen.avanzata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXX.2. Il condannato propone, tramite il proprio difensore, ricorso percassazione, deducendo vizio di motivazione.Si duole la Difesa che il Tribunale, pur a fronte di una condizione patologicaseria, e sussistendo i limiti di pena, abbia respinto la richiesta di detenzionedomiciliare.3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi nonconsentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati.Deve, in proposito, rilevarsi che lo stesso, pur denunciando vizio dimotivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato dasottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentitavalutazione nel merito dei presupposti per la concessione della misura invocata,correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torini. Nelprovvedimento impugnato, invero, il Tribunale si è confrontato con le patologieda cui è affetto XXXXX ed ha evidenziato come la relazione sanitaria del30/01/2026 non attestasse in capo al soggetto un quadro di incompatibilitàcon il regime carcerario, né evidenziasse la necessità di costanti contatti con ipresidi esterni; il Tribunale ha inoltre evidenziato il concreto pericolo direiterazione nel reato in considerazione della recente (provvedimento del29/10/2025) revoca dell’affidamento in prova terapeutico, in precedenzaconcesso, dimostrativa dell’inaffidabilità del condannato.4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse diXXXXXdeve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.5. Deve, infine, essere disposto, come da dispositivo,l’oscuramento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.