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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42220/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio relativamente al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento della confisca di quanto in sequestro; annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo di ricorso relativo alla sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA]; annullamento con rinvio limitatamente al sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità dei restanti ricorsi e motivi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 aprile 2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato colpevoli: [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi A), B), C), F), G), K) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009 ed L) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009; [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi C), G), K) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009 ed L) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009; [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi A), F) e G); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi A) e G); per, l'effetto, ha applicato loro la pena di giustizia e le pene accessorie ex art. 216, comma 4, L.F. nella misura di legge e li ha condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, Curatela '[OSCURATO:PERSONA].; ha, altresì, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la confisca dei compendi immobiliari loro sequestrati.

Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in relazione ai reati di cui ai capi E), H), I), 3), K) limitatamente ai fatti commessi in data 1 ottobre 2008, L) limitatamente ai fatti commessi in data 1 ottobre 2008, ed N), per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione ed ha pronunciato assoluzione nei loro confronti in ordine alle residue imputazioni.

2. Con sentenza in data 4 ottobre 2018, la Corte di appello di Ancona, decidendo sui gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha così disposto: I.) in parziale riforma della sentenza appellata: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi K) ed L) perché estinti per prescrizione; b) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo G) per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena inflittagli per il residuo reato di cui al capo A); c) ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., stante l'accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli artt.

A), B), C), F) e G); d) ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo G) e, loro concesse le circostanze attenuanti generiche nonché esclusa l'aggravante ex art. 219, comma 1, L.F., ha rideterminato la pena loro inflitta per il residuo reato di cui al capo A); II.) ha confermato nel resto la sentenza gravata ed ha disposto la confisca di quanto in sequestro.

3. Tramite i loro difensori ricorrono per cassazione tutti gli imputati.

3.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente imputato dei soli delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi A, B, C), di bancarotta fraudolenta documentale (capo F) e di causazione del fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 14 maggio 2019, per effetto di operazioni dolose (capo G), è affidato ad un solo, articolato, motivo - quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. - con il quale si denuncia la violazione degli artt. 216, commi 1, nn. 1 e 2, 218, 223, commi 1 e 2, n. 2, L.F., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2008, 485 e 491 cod.pen. e 129, 599-bis e 602 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione.

Quanto ai reati fallimentari di cui ai capi A), B), C), F) e G), si assume che, a dispetto della operata rinuncia ai motivi di appello in funzione della fruizione dell'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., per essere, alla stregua degli elementi di prova diffusamente riportati nel ricorso e dettagliatamente ivi esaminati, lampante l'assenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, errata la qualificazione giuridica data ai fatti di cui alle predette imputazioni ed incongrua la misura della pena irrogata al ricorrente.

Quanto ai reati di cui ai capi L) e K), dichiarati estinti per prescrizione in appello, e di cui ai capi E), H), I) e 3), dichiarati estinti per prescrizione in primo grado, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l'imputato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., essendo meramente congetturale la tesi del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella loro commissione, quanto meno sotto il profilo psicologico, fondandosi l'addebito formulato in relazione ad essi sul travisamento del dato probatorio.

Quanto al reato di cui al capo N) (false sottoscrizioni di 'girata' apposte su assegni bancari), dichiarato estinto per prescrizione in primo grado, si deduce che sul proscioglimento per prescrizione avrebbe dovuto prevalere l'assoluzione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avuto riguardo alla depenalizzazione del falso in assegno ex d.lgs. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.

3.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui al capo A), secondo il dispositivo della sentenza impugnata, e, invece, per il delitto di cui al capo C), secondo la motivazione della sentenza impugnata - per avere, nella qualità di consulente della '[OSCURATO:PERSONA]. e di amministratore della '[OSCURATO:PERSONA]., concorso a distrarre dal patrimonio della fallita '[OSCURATO:PERSONA]' somme per un ammontare complessivo di Euro 235.000,00 versandole alla 'Rom. [OSCURATO:PERSONA]. in corrispettivo di lavori edili da quest'ultima effettuati presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] -, è affidato a sei motivi, parimenti enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, 219 e 223 L.F. e il vizio argomentativo, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo C), pur avendolo assolto, con la formula per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo G), ossia dalla causazione del fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]' per effetto di operazioni dolose, queste ultime fatte coincidere, a tenore dell'imputazione, con le condotte di cui ai capi «A, B, C e D», tanto conclamando una vistosa illogicità della motivazione; motivazione che si rivelerebbe, comunque, carente, non essendo stato chiarito quale fosse stato il consapevole contributo arrecato dall'[OSCURATO:PERSONA], quale extraneus, alla spogliazione del patrimonio della fallita. - Il secondo motivo denuncia l'apparenza della motivazione ostesa a sostegno del rigetto dell'eccepita nullità assoluta della citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado, effettuata, tramite il servizio postale, presso il domicilio dichiarato, posto che la stessa non era andata a buon fine perché si era esaurita nella mera immissione, nella cassetta postale, dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'ulteriore nullità, a regime intermedio, verificatasi perché l'[OSCURATO:PERSONA], già dichiarato contumace all'udienza preliminare, era stato dichiarato assente nel dibattimento, in violazione dell'art. 15-bis

I. n. 64/2014. - Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine al rilievo di gravame con il quale si era stigmatizzato il dissenso del P.M. rispetto alla postulata applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.. - Il quarto motivo denuncia il vizio di omessa motivazione in punto mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri officiosi ex art. 507 cod.proc.pen. in riferimento all'espletamento di una perizia contabile. - Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 in punto conferma della confisca per equivalente disposta in relazione al profitto dei reati tributari di cui ai capi K), L), dichiarati estinti per prescrizione, postulando la natura sanzionatoria della detta misura una sentenza di condanna. - Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 547 e 130 cod.proc.pen. in ragione della divergenza tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, essendo stata confermata nel primo, che prevale sulla seconda, la condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo A) piuttosto che per il capo C), come, invece, affermato in motivazione.

3.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi vi è stata conferma della sentenza di primo grado quanto al reato di cui al capo A) - bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commessa nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA].- denuncia, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omesso esame della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente sarebbe stato meritevole in quanto incensurato e condannato alla pena di anni due di reclusione.

3.4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di cui al capo A) - per avere, nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA]., distratto Euro 730.000,00 dal patrimonio della fallita, mediante il meccanismo fraudolento costituito: dall'emissione e contabilizzazione di false fatture di acquisto in favore di ignari fornitori della società; dall'emissione di falsi assegni bancari in favore degli stessi, con apposizione sui detti titoli di false firme di girata, che ne consentivano il versamento sul conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], che prelevava le corrispondenti somme, incamerandole e dividendole tra i soci — è affidato a tre motivi. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, avendo ritenuto il giudice di appello che si vedesse in materia di indebita redistribuzione di utili in favore dei soci, quand'invece il fatto ascritto agli imputati era, al più, quello di indebita percezione di somme di pertinenza della fallita, ad essa sottratte mediante il meccanismo fraudolento della 'doppia bolla di trasporto' ed utilizzate per corrispondere in nero a soci e dipendenti il corrispettivo del lavoro prestato in favore della società. - Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, da motivazione apparente, quanto alla spiegazione di come gli imputati, membri del consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA]., avessero potuto partecipare consapevolmente al sistema di spoliazione del patrimonio della fallita, ideato e messo in atto dal solo [OSCURATO:PERSONA], posto che non era emerso né che gli stessi avessero voluto cagionare il dissesto della società, né che fossero stati animati dal dolo specifico di procurare un danno ai creditori. - Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione ai ricorrenti del beneficio della sospensione condizionale della pena.4.

Con requisitoria in data 15 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la declaratoria d'inammissibilità nel resto dei ricorsi proposti da tutti gli imputati.

5. Con nota inoltrata tramite PEC in data 26 agosto 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso proposto nell'interesse di questi; trattazione che è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Tutti i rilievi con i quali il ricorrente ha censurato l'omesso suo proscioglimento nel merito quanto ai reati di cui ai capi A), B), C), F) e G), rispetto ai quali vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo con il Pubblico Ministero in ordine al quantum di pena da irrogarsi in riferimento ad essi, sono inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, granitica nell'affermare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Al riguardo, è stato spiegato che, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare neppure sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc.pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755): infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salve le ipotesi di vizi afferenti alla volontà delle parti o all'oggetto dell'accordo ovvero di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 - dep. 18/02/2019, Rv. 275234).

1.2. Le censure dirette a stigmatizzare il proscioglimento del ricorrente dai reati di cui ai capi K) ed L) - relativamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009 - per estinzione degli stessi per prescrizione, quand'invece l'imputato si sarebbe dovuto mandare assolto per l'evidenza dell'innocenza, sono manifestamente infondate.

Il calibro delle deduzioni sottese alle censure in esame - sviluppate nelle pagine 52, 53 e 54 del ricorso - dimostra che le stesse sono state articolate in spregio al principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ()culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).

Né è sostenibile che il giudice censurato dovesse esaminare nel merito le questioni attinenti alla configurabilità dei reati di cui ai capi K) ed L) ed alla responsabilità dell'imputato rispetto ad essi in ragione della presenza della parte civile '[OSCURATO:PERSONA]', posto che i delitti in questione riguardavano l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in favore della '[OSCURATO:PERSONA]..

Va, infine, sottolineato che era stata la stessa difesa dell'appellante ad insistere, in sede di conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di appello (come risulta dal verbale dell'udienza del 4 ottobre 2018 e dal tenore della procura speciale conferita al difensore), per la declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi K) ed L).

1.3. Le doglianze che lamentano il mancato proscioglimento nel merito in relazione ai reati di cui ai capi E), H), I) e 3), dichiarati estinti per prescrizione in primo grado, e in relazione al reato di cui al capo N), perché non previsto dalla legge come reato, dimenticano che la rinuncia parziale ai motivi d'appello - come nel caso di specie, posto che dal verbale d'udienza del 4 ottobre 2018 (e dalla procura speciale conferita al difensore) risulta la rinuncia dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] a tutti i motivi di gravame, salvo che a quelli sulla pena - determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Rv. 268198; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448).

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le sole ragioni di seguito illustrate.

2.1. Le eccezioni di nullità formulate con il secondo motivo sono manifestamente infondate.

Dal consentito esame degli atti emerge che la notifica del decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado è stata regolarmente eseguita.

La stessa, infatti, ha avuto luogo, presso il domicilio dichiarato del ricorrente (alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27 di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto), a mezzo del servizio postale, e si è perfezionata con il deposito del piego raccomandato contenente l'atto di citazione a giudizio per l'udienza del 28 gennaio 2015 (n. 781337777970) presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 dicembre 2014, per mancata consegna al destinatario, ove è rimasto per dieci giorni, fino al 17 dicembre 2014, senza che se ne curasse il ritiro, e con l'invio di ulteriore raccomandata (n. 7814377772 del 5 dicembre 2014) con la quale il destinatario è stato informato delle attività svolte dall'agente postale (Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016 - dep. 13/03/2017, Rv. 270306; Sez. 5, n. 7276 del 11/11/2014 - dep. 18/02/2015, Rv. 262619).

Quanto all'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato in luogo della dichiarazione di sua contumacia, trattandosi di processo in cui, ai sensi dell'art. 15 -bis, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67, dovevano continuare a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, la stessa integra, per giurisprudenza pressoché univoca di questa Corte, una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020 - dep. 16/03/2021, Rv. 280770; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Rv. 276994; Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Rv. 268407; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, Rv. 265770).

Nel caso al vaglio, in disparte la tardività della relativa eccezione, l'imputato non ha, peraltro, neppure indicato quale sarebbe stato il vulnus difensivo patito, dal momento che gli è stato regolarmente notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod.proc.pen., come da attestazione di Cancelleria in data 25 giugno 2016, apposta sulla sentenza di primo grado, e da raccomandate n. 783209243894 e n. 78330924389 del 13 e del 14 giugno 2013 presenti in atti.

2.2. Non coglie nel segno, neppure, il motivo (il terzo) con il quale si denuncia il vizio di motivazione da omesso esame della richiesta di patteggiamento formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Va, in proposito, riconosciuto che entrambi i collegi di merito, omettendo di darle seguito, si sono conformati al principio di diritto secondo il quale, il giudice non è tenuto, all'esito del dibattimento ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione (Sez. 5, n. 2782 del 21/10/2014 - dep. 21/01/2015, Rv. 262680; Sez. 3, n. 12002 del 15/02/2011, Rv. 249679).

2.3. E' priva di giuridico pregio l'eccezione (di cui al quarto motivo) diretta a stigmatizzare l'omesso esame da parte della Corte territoriale dell'eccezione con la quale si era censurata l'omesso esercizio da parte del Tribunale dei poteri officiosi ex art. 507 cod.proc.pen. in riferimento all'adozione di perizia contabile.

Va, al riguardo, ripetuto che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936).

Donde, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare, ai fini dell'ammissibilità del motivo, specifici e decisivi profili di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, sottoposti al giudice di appello, suscettibili di essere superati solo attraverso il detto mezzo istruttorio.

2.4. In applicazione del principio di diritto secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019, Rv. 275690; Sez.

F, n. 47576 del 09/09/2014, Rv. 261402), deve rilevarsi che, nella fattispecie al vaglio, avuto riguardo all'univoco significato della motivazione, il riferimento al reato di cui al capo A), come oggetto della conferma della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel dispositivo costituisce un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, con la conseguenza che il denunciato (con il sesto motivo) contrasto del dispositivo con la motivazione è meramente apparente; donde, la necessità di correggere il dispositivo dell'impugnata sentenza nel senso che il riferimento al capo A) deve essere emendato con il riferimento al capo C).

2.5. E', invece, fondato il rilievo (articolato con il primo motivo) di conclamata illogicità della motivazione censita, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo C), pur avendolo assolto, con la formula per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo G), ossia dalla causazione del fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]. mercè operazioni dolose, coincidenti, secondo l'imputazione di cui al capo G), con le condotte di cui ai capi <<A, B, C e D».

Nondimeno, non è dato neppure comprendere dai sibillini passaggi della sentenza impugnata (pag. 7), nei quali si è descritta la consulenza prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della '[OSCURATO:PERSONA]. come:«Iimitata all'affare del leasing», avendo in tale guisa: «contribuito a distrarre le ingenti somme per i materiali e per i lavori nella villa del [OSCURATO:PERSONA], facendo il tutto rientrare nel crogiolo dell'operazione di leasing riguardante la costruzione del capannone della società», in che modo quest'attività di consulenza sia stata tale da integrare il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte dell'estraneo, avendo taciuto, il giudice censurato, degli specifici elementi probatori atti a dar conto delle concrete ragioni per le quali la spiegata attività dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata efficiente rispetto alla spoliazione del patrimonio della società fallita e fosse stata assistita, nell'agente, dalla coscienza e volontà di aiutare il [OSCURATO:PERSONA] a frustrare le aspettative dei creditori dell'impresa collettiva (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409).

Da qui, l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al capo C) per nuovo esame.

2.6. E' parimenti fondato il motivo (il quinto) che attinge la disposta confisca per equivalente (cfr. pag. 34 sentenza di primo grado) del profitto dei reati tributari, ascritti all'[OSCURATO:PERSONA] nei capi K) ed L), dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, stabilito che la norma dell'art. 578-bis cod.proc.pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod.proc.pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342).

Donde, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla detta statuizione.

3. E' inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi con i quali si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione al ricorrente della sospensione condizionale della pena non sono consentiti, in quanto deducono questione di diritto prospettata per la prima volta in questa sede, come tale preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Del beneficio in parola non è stata, infatti, avanzata richiesta né con i motivi di gravame né all'esito del giudizio di appello, come risulta dal verbale dell'udienza del 4 ottobre 2018.

Va, in proposito, fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Rv. 275376).

4. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] meritano accoglimento per le sole ragioni di seguito specificate.

4.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, perché affidati a censure non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate.

Dall'unitario complesso argonnentativo, siccome risultante dall'integrazione della sentenza di appello con quella di primo grado, suscettibile di rendere la struttura giustificativa della decisione da sottoporre al controllo di legittimità sul vizio di motivazione - potendosi ad essa fare riferimento allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, abbiano concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) -, emerge come - per quanto ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e non specificamente contestato - tutti i ricorrenti, quali membri del consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA]. e soci lavoratori, fossero pienamente consapevoli degli artifizi contabili utilizzati per dare una parvenza di regolarità alle somme di denaro che mensilmente venivano loro erogate, non a titolo di retribuzione in nero, come sostenuto dalla difesa, ma in via aggiuntiva ed indebita, così da avere volontariamente contribuito a realizzare la spoliazione del patrimonio sociale esponendo a concreto pericolo le ragioni dei creditori.

Tanto, consente di ritenere correttamente ravvisato in capo ai predetti imputati il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per la cui integrazione non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, con la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, posto che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F. è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 - Rv. 266805).

4.2. E', invece, fondato il terzo motivo.

E' acclarato che gli imputati avessero chiesto, con specifico motivo di gravame, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.

Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata, parzialmente, con rinvio, in quanto la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod.pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Rv. 270932).

5. Al di là delle doglianze proposte, deve, in ultimo, osservarsi che ai ricorrenti sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., tanto rendendo necessario, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018, esaminare il profilo del complessivo trattamento sanzionatorio irrogato.

5.1. Ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, il testo della norma risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso: né la mancata articolazione, da parte dei difensori degli imputati, , di specifiche censure sul punto de quo impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema della legalità o meno delle pene inflitte.

Ne deriva che l'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni, comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate: situazione alla quale è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni (che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità).

5.2. L'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente al punto della durata delle pene accessorie fallimentari, deve essere disposto anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per essere state le stesse illegalmente applicate con la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228).

Al riguardo, ad esempio, è stato affermato che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806).

6. Quanto alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovrà farsi applicazione del principio di diritto secondo cui qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

7. Va, dunque, corretto il dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], «il residuo capo A» deve leggersi «il residuo capo C».

S'impone, poi: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto dei reati di cui ai capi K) ed L) disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che deve essere eliminata; l'annullamento della stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame: in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C); in riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena; quanto a tutti gli imputati con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari.

Vanno nel resto dichiarati inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], «il residuo capo A» deve leggersi «il residuo capo C».

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto dei reati di cui ai capi K) ed L) disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che elimina.

Annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame: in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C); in riferimento alle p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio relativamente al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento della confisca di quanto in sequestro; annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo di ricorso relativo alla sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA]; annullamento con rinvio limitatamente al sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità dei restanti ricorsi e motivi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 aprile 2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato colpevoli: [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi A), B), C), F), G), K) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009 ed L) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009; [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi C), G), K) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009 ed L) limitatamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009; [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi A), F) e G); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui ai capi A) e G); per, l'effetto, ha applicato loro la pena di giustizia e le pene accessorie ex art. 216, comma 4, L.F. nella misura di legge e li ha condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, Curatela '[OSCURATO:PERSONA].; ha, altresì, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la confisca dei compendi immobiliari loro sequestrati. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in relazione ai reati di cui ai capi E), H), I), 3), K) limitatamente ai fatti commessi in data 1 ottobre 2008, L) limitatamente ai fatti commessi in data 1 ottobre 2008, ed N), per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione ed ha pronunciato assoluzione nei loro confronti in ordine alle residue imputazioni. 2. Con sentenza in data 4 ottobre 2018, la Corte di appello di Ancona, decidendo sui gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha così disposto: I.) in parziale riforma della sentenza appellata: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi K) ed L) perché estinti per prescrizione; b) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo G) per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena inflittagli per il residuo reato di cui al capo A); c) ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., stante l'accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. A), B), C), F) e G); d) ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo G) e, loro concesse le circostanze attenuanti generiche nonché esclusa l'aggravante ex art. 219, comma 1, L.F., ha rideterminato la pena loro inflitta per il residuo reato di cui al capo A); II.) ha confermato nel resto la sentenza gravata ed ha disposto la confisca di quanto in sequestro. 3. Tramite i loro difensori ricorrono per cassazione tutti gli imputati. 3.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente imputato dei soli delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi A, B, C), di bancarotta fraudolenta documentale (capo F) e di causazione del fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 14 maggio 2019, per effetto di operazioni dolose (capo G), è affidato ad un solo, articolato, motivo - quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. - con il quale si denuncia la violazione degli artt. 216, commi 1, nn. 1 e 2, 218, 223, commi 1 e 2, n. 2, L.F., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2008, 485 e 491 cod.pen. e 129, 599-bis e 602 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione. Quanto ai reati fallimentari di cui ai capi A), B), C), F) e G), si assume che, a dispetto della operata rinuncia ai motivi di appello in funzione della fruizione dell'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., per essere, alla stregua degli elementi di prova diffusamente riportati nel ricorso e dettagliatamente ivi esaminati, lampante l'assenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, errata la qualificazione giuridica data ai fatti di cui alle predette imputazioni ed incongrua la misura della pena irrogata al ricorrente. Quanto ai reati di cui ai capi L) e K), dichiarati estinti per prescrizione in appello, e di cui ai capi E), H), I) e 3), dichiarati estinti per prescrizione in primo grado, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l'imputato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., essendo meramente congetturale la tesi del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella loro commissione, quanto meno sotto il profilo psicologico, fondandosi l'addebito formulato in relazione ad essi sul travisamento del dato probatorio. Quanto al reato di cui al capo N) (false sottoscrizioni di 'girata' apposte su assegni bancari), dichiarato estinto per prescrizione in primo grado, si deduce che sul proscioglimento per prescrizione avrebbe dovuto prevalere l'assoluzione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avuto riguardo alla depenalizzazione del falso in assegno ex d.lgs. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016. 3.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui al capo A), secondo il dispositivo della sentenza impugnata, e, invece, per il delitto di cui al capo C), secondo la motivazione della sentenza impugnata - per avere, nella qualità di consulente della '[OSCURATO:PERSONA]. e di amministratore della '[OSCURATO:PERSONA]., concorso a distrarre dal patrimonio della fallita '[OSCURATO:PERSONA]' somme per un ammontare complessivo di Euro 235.000,00 versandole alla 'Rom. [OSCURATO:PERSONA]. in corrispettivo di lavori edili da quest'ultima effettuati presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] -, è affidato a sei motivi, parimenti enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, 219 e 223 L.F. e il vizio argomentativo, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo C), pur avendolo assolto, con la formula per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo G), ossia dalla causazione del fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]' per effetto di operazioni dolose, queste ultime fatte coincidere, a tenore dell'imputazione, con le condotte di cui ai capi «A, B, C e D», tanto conclamando una vistosa illogicità della motivazione; motivazione che si rivelerebbe, comunque, carente, non essendo stato chiarito quale fosse stato il consapevole contributo arrecato dall'[OSCURATO:PERSONA], quale extraneus, alla spogliazione del patrimonio della fallita. - Il secondo motivo denuncia l'apparenza della motivazione ostesa a sostegno del rigetto dell'eccepita nullità assoluta della citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado, effettuata, tramite il servizio postale, presso il domicilio dichiarato, posto che la stessa non era andata a buon fine perché si era esaurita nella mera immissione, nella cassetta postale, dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'ulteriore nullità, a regime intermedio, verificatasi perché l'[OSCURATO:PERSONA], già dichiarato contumace all'udienza preliminare, era stato dichiarato assente nel dibattimento, in violazione dell'art. 15-bis I. n. 64/2014. - Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine al rilievo di gravame con il quale si era stigmatizzato il dissenso del P.M. rispetto alla postulata applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.. - Il quarto motivo denuncia il vizio di omessa motivazione in punto mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri officiosi ex art. 507 cod.proc.pen. in riferimento all'espletamento di una perizia contabile. - Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 in punto conferma della confisca per equivalente disposta in relazione al profitto dei reati tributari di cui ai capi K), L), dichiarati estinti per prescrizione, postulando la natura sanzionatoria della detta misura una sentenza di condanna. - Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 547 e 130 cod.proc.pen. in ragione della divergenza tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, essendo stata confermata nel primo, che prevale sulla seconda, la condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo A) piuttosto che per il capo C), come, invece, affermato in motivazione. 3.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi vi è stata conferma della sentenza di primo grado quanto al reato di cui al capo A) - bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commessa nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA].- denuncia, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omesso esame della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente sarebbe stato meritevole in quanto incensurato e condannato alla pena di anni due di reclusione. 3.4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di cui al capo A) - per avere, nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA]., distratto Euro 730.000,00 dal patrimonio della fallita, mediante il meccanismo fraudolento costituito: dall'emissione e contabilizzazione di false fatture di acquisto in favore di ignari fornitori della società; dall'emissione di falsi assegni bancari in favore degli stessi, con apposizione sui detti titoli di false firme di girata, che ne consentivano il versamento sul conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], che prelevava le corrispondenti somme, incamerandole e dividendole tra i soci — è affidato a tre motivi. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, avendo ritenuto il giudice di appello che si vedesse in materia di indebita redistribuzione di utili in favore dei soci, quand'invece il fatto ascritto agli imputati era, al più, quello di indebita percezione di somme di pertinenza della fallita, ad essa sottratte mediante il meccanismo fraudolento della 'doppia bolla di trasporto' ed utilizzate per corrispondere in nero a soci e dipendenti il corrispettivo del lavoro prestato in favore della società. - Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, da motivazione apparente, quanto alla spiegazione di come gli imputati, membri del consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA]., avessero potuto partecipare consapevolmente al sistema di spoliazione del patrimonio della fallita, ideato e messo in atto dal solo [OSCURATO:PERSONA], posto che non era emerso né che gli stessi avessero voluto cagionare il dissesto della società, né che fossero stati animati dal dolo specifico di procurare un danno ai creditori. - Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione ai ricorrenti del beneficio della sospensione condizionale della pena.4. Con requisitoria in data 15 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la declaratoria d'inammissibilità nel resto dei ricorsi proposti da tutti gli imputati. 5. Con nota inoltrata tramite PEC in data 26 agosto 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso proposto nell'interesse di questi; trattazione che è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Tutti i rilievi con i quali il ricorrente ha censurato l'omesso suo proscioglimento nel merito quanto ai reati di cui ai capi A), B), C), F) e G), rispetto ai quali vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo con il Pubblico Ministero in ordine al quantum di pena da irrogarsi in riferimento ad essi, sono inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, granitica nell'affermare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Al riguardo, è stato spiegato che, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare neppure sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc.pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755): infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salve le ipotesi di vizi afferenti alla volontà delle parti o all'oggetto dell'accordo ovvero di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 - dep. 18/02/2019, Rv. 275234). 1.2. Le censure dirette a stigmatizzare il proscioglimento del ricorrente dai reati di cui ai capi K) ed L) - relativamente ai fatti commessi in data 29 settembre 2009 - per estinzione degli stessi per prescrizione, quand'invece l'imputato si sarebbe dovuto mandare assolto per l'evidenza dell'innocenza, sono manifestamente infondate. Il calibro delle deduzioni sottese alle censure in esame - sviluppate nelle pagine 52, 53 e 54 del ricorso - dimostra che le stesse sono state articolate in spregio al principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ()culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). Né è sostenibile che il giudice censurato dovesse esaminare nel merito le questioni attinenti alla configurabilità dei reati di cui ai capi K) ed L) ed alla responsabilità dell'imputato rispetto ad essi in ragione della presenza della parte civile '[OSCURATO:PERSONA]', posto che i delitti in questione riguardavano l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in favore della '[OSCURATO:PERSONA].. Va, infine, sottolineato che era stata la stessa difesa dell'appellante ad insistere, in sede di conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di appello (come risulta dal verbale dell'udienza del 4 ottobre 2018 e dal tenore della procura speciale conferita al difensore), per la declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi K) ed L). 1.3. Le doglianze che lamentano il mancato proscioglimento nel merito in relazione ai reati di cui ai capi E), H), I) e 3), dichiarati estinti per prescrizione in primo grado, e in relazione al reato di cui al capo N), perché non previsto dalla legge come reato, dimenticano che la rinuncia parziale ai motivi d'appello - come nel caso di specie, posto che dal verbale d'udienza del 4 ottobre 2018 (e dalla procura speciale conferita al difensore) risulta la rinuncia dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] a tutti i motivi di gravame, salvo che a quelli sulla pena - determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Rv. 268198; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le sole ragioni di seguito illustrate. 2.1. Le eccezioni di nullità formulate con il secondo motivo sono manifestamente infondate. Dal consentito esame degli atti emerge che la notifica del decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado è stata regolarmente eseguita. La stessa, infatti, ha avuto luogo, presso il domicilio dichiarato del ricorrente (alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27 di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto), a mezzo del servizio postale, e si è perfezionata con il deposito del piego raccomandato contenente l'atto di citazione a giudizio per l'udienza del 28 gennaio 2015 (n. 781337777970) presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 dicembre 2014, per mancata consegna al destinatario, ove è rimasto per dieci giorni, fino al 17 dicembre 2014, senza che se ne curasse il ritiro, e con l'invio di ulteriore raccomandata (n. 7814377772 del 5 dicembre 2014) con la quale il destinatario è stato informato delle attività svolte dall'agente postale (Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016 - dep. 13/03/2017, Rv. 270306; Sez. 5, n. 7276 del 11/11/2014 - dep. 18/02/2015, Rv. 262619). Quanto all'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato in luogo della dichiarazione di sua contumacia, trattandosi di processo in cui, ai sensi dell'art. 15 -bis, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67, dovevano continuare a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, la stessa integra, per giurisprudenza pressoché univoca di questa Corte, una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020 - dep. 16/03/2021, Rv. 280770; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Rv. 276994; Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Rv. 268407; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, Rv. 265770). Nel caso al vaglio, in disparte la tardività della relativa eccezione, l'imputato non ha, peraltro, neppure indicato quale sarebbe stato il vulnus difensivo patito, dal momento che gli è stato regolarmente notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod.proc.pen., come da attestazione di Cancelleria in data 25 giugno 2016, apposta sulla sentenza di primo grado, e da raccomandate n. 783209243894 e n. 78330924389 del 13 e del 14 giugno 2013 presenti in atti. 2.2. Non coglie nel segno, neppure, il motivo (il terzo) con il quale si denuncia il vizio di motivazione da omesso esame della richiesta di patteggiamento formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Va, in proposito, riconosciuto che entrambi i collegi di merito, omettendo di darle seguito, si sono conformati al principio di diritto secondo il quale, il giudice non è tenuto, all'esito del dibattimento ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione (Sez. 5, n. 2782 del 21/10/2014 - dep. 21/01/2015, Rv. 262680; Sez. 3, n. 12002 del 15/02/2011, Rv. 249679). 2.3. E' priva di giuridico pregio l'eccezione (di cui al quarto motivo) diretta a stigmatizzare l'omesso esame da parte della Corte territoriale dell'eccezione con la quale si era censurata l'omesso esercizio da parte del Tribunale dei poteri officiosi ex art. 507 cod.proc.pen. in riferimento all'adozione di perizia contabile. Va, al riguardo, ripetuto che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). Donde, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare, ai fini dell'ammissibilità del motivo, specifici e decisivi profili di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, sottoposti al giudice di appello, suscettibili di essere superati solo attraverso il detto mezzo istruttorio. 2.4. In applicazione del principio di diritto secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019, Rv. 275690; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Rv. 261402), deve rilevarsi che, nella fattispecie al vaglio, avuto riguardo all'univoco significato della motivazione, il riferimento al reato di cui al capo A), come oggetto della conferma della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel dispositivo costituisce un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, con la conseguenza che il denunciato (con il sesto motivo) contrasto del dispositivo con la motivazione è meramente apparente; donde, la necessità di correggere il dispositivo dell'impugnata sentenza nel senso che il riferimento al capo A) deve essere emendato con il riferimento al capo C). 2.5. E', invece, fondato il rilievo (articolato con il primo motivo) di conclamata illogicità della motivazione censita, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo C), pur avendolo assolto, con la formula per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo G), ossia dalla causazione del fallimento della '[OSCURATO:PERSONA]. mercè operazioni dolose, coincidenti, secondo l'imputazione di cui al capo G), con le condotte di cui ai capi <<A, B, C e D». Nondimeno, non è dato neppure comprendere dai sibillini passaggi della sentenza impugnata (pag. 7), nei quali si è descritta la consulenza prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della '[OSCURATO:PERSONA]. come:«Iimitata all'affare del leasing», avendo in tale guisa: «contribuito a distrarre le ingenti somme per i materiali e per i lavori nella villa del [OSCURATO:PERSONA], facendo il tutto rientrare nel crogiolo dell'operazione di leasing riguardante la costruzione del capannone della società», in che modo quest'attività di consulenza sia stata tale da integrare il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte dell'estraneo, avendo taciuto, il giudice censurato, degli specifici elementi probatori atti a dar conto delle concrete ragioni per le quali la spiegata attività dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata efficiente rispetto alla spoliazione del patrimonio della società fallita e fosse stata assistita, nell'agente, dalla coscienza e volontà di aiutare il [OSCURATO:PERSONA] a frustrare le aspettative dei creditori dell'impresa collettiva (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409). Da qui, l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al capo C) per nuovo esame. 2.6. E' parimenti fondato il motivo (il quinto) che attinge la disposta confisca per equivalente (cfr. pag. 34 sentenza di primo grado) del profitto dei reati tributari, ascritti all'[OSCURATO:PERSONA] nei capi K) ed L), dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, stabilito che la norma dell'art. 578-bis cod.proc.pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod.proc.pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342). Donde, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla detta statuizione. 3. E' inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi con i quali si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione al ricorrente della sospensione condizionale della pena non sono consentiti, in quanto deducono questione di diritto prospettata per la prima volta in questa sede, come tale preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Del beneficio in parola non è stata, infatti, avanzata richiesta né con i motivi di gravame né all'esito del giudizio di appello, come risulta dal verbale dell'udienza del 4 ottobre 2018. Va, in proposito, fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Rv. 275376). 4. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] meritano accoglimento per le sole ragioni di seguito specificate. 4.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, perché affidati a censure non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Dall'unitario complesso argonnentativo, siccome risultante dall'integrazione della sentenza di appello con quella di primo grado, suscettibile di rendere la struttura giustificativa della decisione da sottoporre al controllo di legittimità sul vizio di motivazione - potendosi ad essa fare riferimento allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, abbiano concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) -, emerge come - per quanto ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e non specificamente contestato - tutti i ricorrenti, quali membri del consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:PERSONA]. e soci lavoratori, fossero pienamente consapevoli degli artifizi contabili utilizzati per dare una parvenza di regolarità alle somme di denaro che mensilmente venivano loro erogate, non a titolo di retribuzione in nero, come sostenuto dalla difesa, ma in via aggiuntiva ed indebita, così da avere volontariamente contribuito a realizzare la spoliazione del patrimonio sociale esponendo a concreto pericolo le ragioni dei creditori. Tanto, consente di ritenere correttamente ravvisato in capo ai predetti imputati il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per la cui integrazione non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, con la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, posto che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F. è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 - Rv. 266805). 4.2. E', invece, fondato il terzo motivo. E' acclarato che gli imputati avessero chiesto, con specifico motivo di gravame, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata, parzialmente, con rinvio, in quanto la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod.pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Rv. 270932). 5. Al di là delle doglianze proposte, deve, in ultimo, osservarsi che ai ricorrenti sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., tanto rendendo necessario, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018, esaminare il profilo del complessivo trattamento sanzionatorio irrogato. 5.1. Ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, il testo della norma risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso: né la mancata articolazione, da parte dei difensori degli imputati, , di specifiche censure sul punto de quo impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema della legalità o meno delle pene inflitte. Ne deriva che l'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni, comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate: situazione alla quale è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni (che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità). 5.2. L'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente al punto della durata delle pene accessorie fallimentari, deve essere disposto anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per essere state le stesse illegalmente applicate con la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228). Al riguardo, ad esempio, è stato affermato che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806). 6. Quanto alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovrà farsi applicazione del principio di diritto secondo cui qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). 7. Va, dunque, corretto il dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], «il residuo capo A» deve leggersi «il residuo capo C». S'impone, poi: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto dei reati di cui ai capi K) ed L) disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che deve essere eliminata; l'annullamento della stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame: in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C); in riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena; quanto a tutti gli imputati con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari. Vanno nel resto dichiarati inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], «il residuo capo A» deve leggersi «il residuo capo C». Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del profitto dei reati di cui ai capi K) ed L) disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che elimina. Annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame: in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C); in riferimento alle p
Sentenza Cassazione n. 42220/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris