Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45105/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita Idrelazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata per il reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, nn.4, 5 e 6, cod.pen..

Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita Idrelazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata per il reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, nn.4, 5 e 6, cod.pen.. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris