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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28034/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di ricettazione e furto pluriaggravato in concorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la carenza e l'illogicità dell'impianto motivazionale, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di ricettazione e furto pluriaggravato in concorso; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la carenza e l'illogicità dell'impianto motivazionale, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 28034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris