CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controT.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 2844/2023, depositata il 2/5/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2844/2023, depositata il 2/5/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della riscossione per il ComuneNumero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/2026di Castellamare di Stabia, avverso la decisione della CTP di Napoli diaccogliere il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.404831200004856592 relativo al pagamento della TARI per l’anno 2015,per l’importo di euro 79.243,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Allabase della decisione la considerazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse tenutaa pagare la TARI, non occupando o detenendo le aree oggetto ditassazione, ma limitandosi a gestire per conto del Comune il servizio disosta e parcheggio a pagamento su aree pubbliche e quello (strumentaleal primo) di rimozione coatta dei veicoli dalle medesime, in base a quantoevinto dal contratto di concessione concluso dalla società col Comune.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, articolato in tre motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediantecontroricorso ed il Comune di Castellamare di Stabia resta intimato. Leparti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto respinta l’eccezione di giudicato formulata dallacontroricorrente nella memoria illustrativa, deducendo che, con sentenzan. 4078/2025, passata in giudicato in data (18/3/26) successiva allapronuncia impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diNapoli ha accolto il ricorso della TMP unipersonale s.r.l. contro l’avviso dipagamento n. 0023835 emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàconcessionaria del servizio di riscossione per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al pagamento della Tari relativa all’anno 2024, percarenza del presupposto impositivo.1.1. Manca, infatti, la prova che il contratto alla base della tassazionedelle aree sia lo stesso del presente giudizio, giacché - nella sentenza inquestione - il giudice di merito si limita ad affermare “Come si legge nelcontratto allegato dalla ricorrente la società svolge un ‘servizio di gestionedi aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura, installazione egestione convenzionata di parcometri e servizio ausiliari del traffico (…)’.Numero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/2026Gli stalli su quali sostano i veicoli non sono stati oggetto di concessione”,facendo quindi generico riferimento ad un contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune, avente ad oggetto “la concessione daparte del Comune di Castellamare di Stabia, di alcuni tratti di stradapubblica nelle quali gestire le cd. ‘strisce blu’”.1.2. In definitiva, dagli elementi acquisiti non è dato di evincere se sitratti dello stesso contratto intercorso tra le parti di questo giudizio,relativo alle medesime aree ed allo stesso periodo.2. Venendo al ricorso, col primo motivo si censura, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 62, comma 1, d. lgs. n. 507/1993, per aver la CGTritenuto che il tributo non fosse dovuto perché la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevutoin concessione dal Comune di Castellamare di Stabia il solo servizio digestione del parcheggio su strisce blu, e non anche la detenzione dellearee, nonostante tale circostanza fosse pacifica.3. Col secondo motivo di ricorso si censura, sempre, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione efalsa applicazione dell’art. 62, comma 2, d. lgs. n. 507/1993, deducendol’errore della Corte di merito di escludere l’assoggettabilità alla tassa dellearee adibite a parcheggio, nonostante la società contribuente non avessefornito la prova dell’esenzione, del cui onere era gravata.4. Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza permotivazione apparente, quindi la violazione degli artt. 36 d. lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.e 118 disp. att. cod. proc. civ.5. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono infondate e vanno, quindi, respinte.5.1. A seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5,cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, art. 54, conv., con modif.,Numero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/2026dalla legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020; 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; S. U.8053/2014).5.2. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 7090/2022; 22598/2018).5.3. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).5.4. Nel caso di specie, la motivazione raggiunge appieno la soglia delminimo costituzionale, perché contiene un'adeguata esposizione delleNumero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/2026ragioni sottese al rigetto dell’appello della concessionaria della riscossione,che è stato idoneamente giustificato dal difetto del presupposto d’imposta,avendo la CGT ritenuto che dal contratto non emergesse la prova delladetenzione delle aree oggetto di tassazione da parte della T.M.P.5.5. Venendo ai vizi di violazione di legge, non è in discussione che ilpresupposto impositivo della TARI sia costituito dall’occupazione di unbene suscettibile di produrre rifiuti, che giustifica l'applicazione dellaregola Eurounitaria "chi inquina paga" espresso nell'art. 15 della direttiva2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE.5.6. In caso di area del demanio comunale, appartenente alla reteviaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione asocietà privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, integrandocosì il presupposto impositivo, ovvero se ad essa società sia soltantoesazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio deiloro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal Comune.5.7. Inoltre, al fine di verificare se vi sia o meno detenzione, deveconsiderarsi la possibilità che sulla stessa res si esercitinocontemporaneamente, e nei limiti definiti dal titolo, i poteri delproprietario e del detentore, senza che debba per ciò solo escludersi che ilbene possa considerarsi detenuto (ed utilizzato) dal soggetto che ai sensidella normativa Eurounitaria può qualificarsi produttore o detentore dirifiuti. Ciò in quanto la detenzione, in senso generico, si riferisce alsemplice rapporto di ingerenza materiale con la cosa, che non richiede,come invece per il possesso, anche l'animus rem sibi habendi: ove ladetenzione si fondi su un titolo, il detentore riconosce i maggiori poteri chesulla res ha il proprietario e dal quale discendono i suoi, sebbene possapretendere da quest'ultimo il rispetto della propria posizione giuridica etutelare l'attività che gli è consentita alla luce dei suoi rapporti giuridicicon il dominus.Numero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/20265.8. Diventa, dunque, essenziale la corretta interpretazione delcontratto, onde verificare se il titolo riconosca o meno al concessionariouna posizione qualificabile come detenzione (di area suscettibile diprodurre rifiuti), sia pure nell'interesse del Comune e strumentaleall'assolvimento dei compiti previsti dal contratto, nell'esercizio diun'attività imprenditoriale con finalità lucrativa (Cass.15440/2017;6571/2020), senza che sia necessaria – come già detto - la completasottrazione fisica dell'area ai poteri del proprietario o all'uso di terzi, amaggior ragione se ciò avviene dietro corrispettivo, o che rilevi, per lastessa ragione, la circostanza che il Comune, in forza della convenzione,possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre dellerestrizioni per soddisfare esigenze pubbliche (Cass. 20764/2019;20765/2019; 20767/2019).5.9. Va, pertanto, confermato il principio - già enunciato da questaCorte (Cass. 25548/2022; 17617/2021) - secondo cui il contratto cheinterviene tra il proprietario di una area (Comune) ed il concessionario delservizio di parcheggio deve interpretarsi con una lettura complessiva delleclausole per verificare se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affidataanche la detenzione e custodia di tutta o parte della aree destinate aparcheggio, sicché possa considerarsi sussistente il presupposto impositivodel tributo in oggetto, costituito dalla detenzione o occupazione di una ressuscettibile di produrre rifiuti, che comporta l’obbligo per ildetentore/produttore dei rifiuti di sostenere, nella misura determinatadalla normativa nazionale, un onere economico, in applicazione dellarichiamata regola Eurounitaria "chi inquina paga".5.10. In definitiva, la questione si definisce interpretando il contratto,in modo da stabilire se questo conferisca o meno al gestore la detenzionedelle aree, nei termini sin qui precisati.5.11. Ciò posto, nella fattispecie, il giudice del merito, sulla correttapremessa che la norma impone il pagamento della Tari per chi detenga iNumero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/2026beni, ha reso la sua interpretazione del contratto, affermando che, in baseall’art. 2 del contratto di appalto concluso col Comune, alla societàconcessionaria fosse stata affidata la sola gestione del servizio diparcheggio, e non anche la detenzione delle aree.5.12. Ebbene, l’interpretazione del contratto è attività riservata algiudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro limiti bendefiniti, cioè qualora si deduca che siano stati violati i criteri ermeneuticiposti dagli art. 1362 e segg. cod. civ., con onere per la parte di indicare glispecifici canoni legali violati nel caso concreto ed il modo in cui il giudicedel merito si sia dagli stessi discostato sul piano applicativo emotivazionale (Cass. 25548/2022, cit.; 27419/2020; 27136/2017;22230/2014; 17168/2012).5.13. La ricorrente non ha, però, formulato la censura in questitermini, prospettando invece il vizio di violazione dell’art. 62, comma 1,d.lgs. n. 507/1993, che – per quanto detto - deve ritenersi insussistente,giacché la decisione è rispettosa della disposizione normativa,nell’interpretazione consolidata di questa Corte, peraltro condivisa dallaconcessionaria.5.14. La censura relativa alla violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs.n. 503/1997 è invece eccentrica rispetto alla ratio decidendi, racchiusanell’affermazione secondo cui “non è stata data la prova dall'Ente locale odalla società concessionaria per la riscossione dei tributi del presuppostoimpositivo ovvero che la società appaltatrice abbia la detenzione o occupile aree pubbliche dove si svolge l'attività oggetto del contratto”, che laricorrente mostra di non aver colto, laddove non considera che l’avviso diaccertamento è stato annullato per la ritenuta carenza del presuppostoimpositivo della detenzione di cui al primo comma dell’art. 62, non peressere stata riconosciuta l’esenzione prevista dal secondo comma delmedesimo articolo.5.15. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.Numero registro generale 25269/2023Numero sezionale 4082/2026Numero di raccolta generale 15104/2026Data pubblicazione 19/05/20266. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 7.600,00, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, da distrarsiin favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO