CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2018
Cassazione n. 10622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 30011/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 628/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione attiva di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], denunciando la realizzazione di opere edilizie in violazione delle distanze legali e delle servitù vantante dal proprio immobile. 2. La Corte d’appello di Messina, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal convenuto, e che era stata accolta in primo grado, nel resto rigettò l’impugnazione dei Lucchesi. 3. Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria. 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 190, 281 quinquies e sexies cod. proc. civ. e 24 Cost.Assumono i ricorrenti che la Corte locale aveva erroneamente disatteso il motivo con il quale i predetti avevano eccepito la nullità processuale nella quale era incorso il Tribunale, il quale, alla prima udienza aveva disposto il rinvio per la discussione sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva, assegnando un termine per note, senza che fossero state fatte precisare le conclusioni, vizio, quest’ultimo, al quale il Tribunale aveva cercato i porre rimedio invitando le parti alla precisazione delle rispettive conclusioni. 5. 1. Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, a seguito dell’eccezione di difetto di legittimazione, il Giudice aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 sexies, con un termine per note e, alla successiva udienza, precisate regolarmente le conclusioni, proceduto alla discussione orale, la causa era stata decisa. Appare evidente che nessun “vulnus” ha patito la parte oggi ricorrente, avendo il Giudice adottato il rito previsto dall’art. 281 sexies per la trattazione orale, peraltro, assegnando termine per note. Indi all’udienza stabilita, non solo le parti avevano discusso la causa, ma avevano precisato le rispettive conclusioni. 6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello aveva dubitato del fatto che gli esponenti avessero patito un “vulnus” difensivo , di talché la pronuncia d’appello sul punto, di sostanziale inammissibilità, era trasmodata in omessa pronuncia, in quanto ai ricorrenti, al fine di dimostrare il loro diritto d’uso o di abitazione dell’immobile sarebbe bastato richiedere prova per testi sul rapporto di parentela. 6.1. Il motivo è manifestamente infondato. Chiaro il tema della decisione: gli esponenti agiscono per la tutela di diritti reali e la controparte nega che costoro siano, a loro volta proprietari o titolari di diritti reali sull’immobile, a difesa del quale avevano agito, ben avrebbero potuto articolare le prove reputate utili con la memoria e, infine anche in sede di precisazione delle conclusioni, senza contare che il processo venne discusso oralmente e, anche in quell’ultima sede, ben sarebbe stato possibile evocare mezzi istruttori. Infine, non è dato cogliere la ragione per la quale la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi. 7. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ. Assumono i ricorrenti che la Corte locale aveva giudicato tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di risarcimento per lesione aquiliana, quali soggetti danneggiati dall’opera altrui, a prescindere dalla qualità del rapporto dai medesimi intrattenuto con la “res” di cui avevano la disponibilità. Un tale giudizio doveva reputarsi erroneo, stante che una tale domanda doveva considerarsi inclusa nella domanda iniziale, essendosi qualificati nella veste di soggetti generici (non titolari di diritti reali) danneggiati nell’utilizzo della cassa di abitazione dalle illegittime servitù costituite dal Pirrone . 7. 1. Il motivo è privo di giuridico fondamento. A prescindere dalla incomprensibile prospettazione di avere il diritto di opporsi alla costituzione di altrui servitù ai danni di un immobile sul quale non avrebbero vantato alcun diritto reale, deve rilevarsi che la Corte locale ha puntualmente esposto che la domanda formulata davanti al Tribunale dai Lucchesi, come peraltro, confermato dalle difese dai medesimi svolte anche in questa sede, era basata sulla titolarità di un diritto reale del quale i medesimi sarebbero stati titolari sull’immobile abitato, tanto che la sentenza d’appello spiega le ragioni per le quali non potevasi ipotizzare la sussistenza di un diritto d’uso o d’abitazione, per il solo fatto che gli esponenti vivessero in quell’immobile, di cui avevano la disponibilità per ragioni di parentela. 8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente (cfr. Cass.nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico