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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 20712/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22815-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 910-25-16 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, relativamente a riprese per I.V.A., I.R.P.E.G. ed I.R.A.P., oltre sanzioni ed interessi, come risultanti da ruoli posti in riscossione con cartelle di pagamento precedentemente notificate alla contribuente e relative agli anni di imposta 2003, 2004 e 2006; che la contribuente impugnò detto provvedimento, in uno alle sottostanti cartelle di pagamento, innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 80/1/12, accolse il ricorso; che tanto la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .,quanto la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . pr oposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 910-25-16, depositata il 10/03/2016 accolse il gravame principale e rigettò quello incidentale osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come non vi fosse prova, agli atti, della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato, “in nessun caso [essendo] stato rinvenuto l’avviso di ricevimento [della] raccomandata informativa [al] destinat ario [assente, delle notifiche eseguite nei propri confronti], per cui la notifica delle cartelle è incompleta e produce oltre che la nullità delle medesime notifiche, anche la nullità degli atti conseguenti compreso l’atto impugnato”; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .(già [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .), nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t. , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 , conv. dalla l. n. 106 del 2021, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandie, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01) - nella specie non avvenuta, non risultando, a dispetto dell’intestazione della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dall’ AVV .

CUCCHIARA , che l’ ADER si sia formalmente costituita, né che abbia conferito mandato difensivo al detto procuratore (arg. da Cass., Sez. 3, 20.11.2020, n. 26531, Rv. 661376-02), con conseguente inammissibilità a valle, peraltro, della detta memoria(cfr. Cass. n. 36374 del 2022); Rilevato, altresì, che, a seguito di formale rinunzia al mandato difensivo (cfr. atto depositato telematicamente in data 12.12.2022) e successiva costituzione di nuovo difensore (cfr. comparsa di costituzione in sostituzione, depositata telematicamente in data 18.1.2023), la controricorrente risulta regolarmente assistita e difesa dall’ AVV . [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione del precedente difensore [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 145 comma 1° c.p.c., dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 comma 1° lettera b-bis D.P.R. n. 600/73” (cfr. ricorso, p. 5) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria, nella specie e a monte, la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in questione e, a valle, ai fini della validità di tali notifiche, il deposito dell’avviso di ricevimento di siffatte raccomandate, benché tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo per cui è causa siano state regolarmente consegnate, a soggetti diversi, sì, dal legale rappresentante della società contribuente, ma comunque addetti a ricevere le notifiche indirizzate a quest’ultima, con conseguente superfluità dell’ulteriore adempimento invece valorizzato dai giudici di appello; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1° letterab- bis D.P.R. n. 600/73)” (cfr. ricorso, p. 10) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria, rispetto alla cartella di pagamento n. 29120100010450373, la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica e, a valle, ai fini della validità di tale notifica, il deposito dell’avviso di ricevimento di siffatta raccomandata, benché la raccomandata informativa in questione, per quanto già esposto in precedenza, non fosse necessaria e, in ogni caso, per non essere richiesto alcun avviso di ricevimento, essendo sufficiente la mera spedizione di essa (puntualmente avvenuta nella specie); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 145 comma 3° e dell’art. 140 c.p.c., nonché dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73”, nonché “dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato nulla la notifica della cartella n. 2912010025430653, benché la stessa fosse stata correttamente eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145, comma 3, e 140 cod. proc. civ. nei confronti della legalerappresentante della società contribuente, presso la propria residenza, una volta acclarata l’inesistenza della sede della società presso l’indirizzo ove la stessa avrebbe dovuto trovarsi; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottesi -sono fondati; che la materia è regolata dai seguenti principi: a) ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.

Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass., Sez. 6-5, 20.11.2017, n. 27420, Rv. 646424-01; b) in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis" la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art.149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-L, 22.12.2017, n. 30882, Rv. 646182-01); c) l'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137, Rv. 659556-01); d) la spedizione ( c f r. anche Cass., Sez.

U, 15.4.2021, n. 10012, Rv. 660953-01) d ella raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017 ed infine reintrodotto dall’art. 1, comma 813, della l.n. 145 del 2018) è prescritta (unicamente) nell'ipotesi di consegna, a mezzo posta, del piego a persona diversa dal destinatario che tuttavia, nel caso –quale quello di specie - di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 cod. proc. civ., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.; che alla luce di quanto precede e considerato il perfezionamento delle notifiche in questione (trascritte ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alla p. 7 del ricorso) nelle mani (1) di soggetti qualificatisi o comunque da presumersi come incaricati a ricevere gli atti destinati alla società contribuente ovvero (2) dello stesso legale rappresentante di quest’ultima, osserva il Collegio come (indipendentemente dal rilievo – comunque non veicolato innanzi a questa Corte da alcuno dei motivi di gravame - per cui, non risultando che si versi in ipotesi di notifica postale delle cartoline predette, la disciplina sulla cd. c.a.n. neppure sarebbe applicabile in nuce), in ogni caso , alcuna comunicazione di avvenuta notifica doveva essere spedita, a monte, nei confronti della contribuente né, peraltro – a tutto volere e diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - alcun avviso di ricevimento della raccomandata contenente tale indicazione era indispensabile ai fini della validità di dette notifiche (avviso, si ribadisce, comunque non prescritto dall’art. 7 cit. Cfr. anche Cass., Sez. 3, 22.5.2015, n. 10554, non massimata; Cass., Sez. 5, 20.7.2021, n. 20736, non massimata); che l’accoglimento dei motivi che precedono determina l’assorbimento (arg. da Cass., Sez. 6-2, 6.2.2017, n. 3069, Rv. 642575-01) del quarto e quinto motivo di ricorso, con cui la difesa della [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .lamenta – rispettivamente – la “ vi olazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 15 comma 1° D. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 92 comma 2° c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 13), per non avere la C.T.R. in ogni caso disposto la compensazione delle spese del primo grado di lite, nonché la “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 15 comma 1° D. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 91 comma 1° c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente disposto la condanna di essa odierna ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di lite; Ritenuto, in conclusione che i primi tre motivi di ricorso debbano essere accolti, con assorbimento del quarto e quinto e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22815-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 910-25-16 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, relativamente a riprese per I.V.A., I.R.P.E.G. ed I.R.A.P., oltre sanzioni ed interessi, come risultanti da ruoli posti in riscossione con cartelle di pagamento precedentemente notificate alla contribuente e relative agli anni di imposta 2003, 2004 e 2006; che la contribuente impugnò detto provvedimento, in uno alle sottostanti cartelle di pagamento, innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 80/1/12, accolse il ricorso; che tanto la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,quanto la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . pr oposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 910-25-16, depositata il 10/03/2016 accolse il gravame principale e rigettò quello incidentale osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come non vi fosse prova, agli atti, della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato, “in nessun caso [essendo] stato rinvenuto l’avviso di ricevimento [della] raccomandata informativa [al] destinat ario [assente, delle notifiche eseguite nei propri confronti], per cui la notifica delle cartelle è incompleta e produce oltre che la nullità delle medesime notifiche, anche la nullità degli atti conseguenti compreso l’atto impugnato”; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .(già [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .), nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t. , ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 , conv. dalla l. n. 106 del 2021, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandie, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01) - nella specie non avvenuta, non risultando, a dispetto dell’intestazione della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dall’ AVV . CUCCHIARA , che l’ ADER si sia formalmente costituita, né che abbia conferito mandato difensivo al detto procuratore (arg. da Cass., Sez. 3, 20.11.2020, n. 26531, Rv. 661376-02), con conseguente inammissibilità a valle, peraltro, della detta memoria(cfr. Cass. n. 36374 del 2022); Rilevato, altresì, che, a seguito di formale rinunzia al mandato difensivo (cfr. atto depositato telematicamente in data 12.12.2022) e successiva costituzione di nuovo difensore (cfr. comparsa di costituzione in sostituzione, depositata telematicamente in data 18.1.2023), la controricorrente risulta regolarmente assistita e difesa dall’ AVV . [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione del precedente difensore [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 145 comma 1° c.p.c., dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 comma 1° lettera b-bis D.P.R. n. 600/73” (cfr. ricorso, p. 5) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria, nella specie e a monte, la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in questione e, a valle, ai fini della validità di tali notifiche, il deposito dell’avviso di ricevimento di siffatte raccomandate, benché tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo per cui è causa siano state regolarmente consegnate, a soggetti diversi, sì, dal legale rappresentante della società contribuente, ma comunque addetti a ricevere le notifiche indirizzate a quest’ultima, con conseguente superfluità dell’ulteriore adempimento invece valorizzato dai giudici di appello; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1° letterab- bis D.P.R. n. 600/73)” (cfr. ricorso, p. 10) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria, rispetto alla cartella di pagamento n. 29120100010450373, la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica e, a valle, ai fini della validità di tale notifica, il deposito dell’avviso di ricevimento di siffatta raccomandata, benché la raccomandata informativa in questione, per quanto già esposto in precedenza, non fosse necessaria e, in ogni caso, per non essere richiesto alcun avviso di ricevimento, essendo sufficiente la mera spedizione di essa (puntualmente avvenuta nella specie); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 145 comma 3° e dell’art. 140 c.p.c., nonché dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73”, nonché “dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato nulla la notifica della cartella n. 2912010025430653, benché la stessa fosse stata correttamente eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145, comma 3, e 140 cod. proc. civ. nei confronti della legalerappresentante della società contribuente, presso la propria residenza, una volta acclarata l’inesistenza della sede della società presso l’indirizzo ove la stessa avrebbe dovuto trovarsi; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottesi -sono fondati; che la materia è regolata dai seguenti principi: a) ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass., Sez. 6-5, 20.11.2017, n. 27420, Rv. 646424-01; b) in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis" la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art.149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-L, 22.12.2017, n. 30882, Rv. 646182-01); c) l'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137, Rv. 659556-01); d) la spedizione ( c f r. anche Cass., Sez. U, 15.4.2021, n. 10012, Rv. 660953-01) d ella raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017 ed infine reintrodotto dall’art. 1, comma 813, della l.n. 145 del 2018) è prescritta (unicamente) nell'ipotesi di consegna, a mezzo posta, del piego a persona diversa dal destinatario che tuttavia, nel caso –quale quello di specie - di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 cod. proc. civ., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.; che alla luce di quanto precede e considerato il perfezionamento delle notifiche in questione (trascritte ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alla p. 7 del ricorso) nelle mani (1) di soggetti qualificatisi o comunque da presumersi come incaricati a ricevere gli atti destinati alla società contribuente ovvero (2) dello stesso legale rappresentante di quest’ultima, osserva il Collegio come (indipendentemente dal rilievo – comunque non veicolato innanzi a questa Corte da alcuno dei motivi di gravame - per cui, non risultando che si versi in ipotesi di notifica postale delle cartoline predette, la disciplina sulla cd. c.a.n. neppure sarebbe applicabile in nuce), in ogni caso , alcuna comunicazione di avvenuta notifica doveva essere spedita, a monte, nei confronti della contribuente né, peraltro – a tutto volere e diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - alcun avviso di ricevimento della raccomandata contenente tale indicazione era indispensabile ai fini della validità di dette notifiche (avviso, si ribadisce, comunque non prescritto dall’art. 7 cit. Cfr. anche Cass., Sez. 3, 22.5.2015, n. 10554, non massimata; Cass., Sez. 5, 20.7.2021, n. 20736, non massimata); che l’accoglimento dei motivi che precedono determina l’assorbimento (arg. da Cass., Sez. 6-2, 6.2.2017, n. 3069, Rv. 642575-01) del quarto e quinto motivo di ricorso, con cui la difesa della [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .lamenta – rispettivamente – la “ vi olazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 15 comma 1° D. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 92 comma 2° c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 13), per non avere la C.T.R. in ogni caso disposto la compensazione delle spese del primo grado di lite, nonché la “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 15 comma 1° D. Lgs. n. 546/92 e dell’art. 91 comma 1° c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente disposto la condanna di essa odierna ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di lite; Ritenuto, in conclusione che i primi tre motivi di ricorso debbano essere accolti, con assorbimento del quarto e quinto e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ric
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