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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11285/2026

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resentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controBRACACCINI DANIELE, rappresentato e difeso dall'avvocatoROBERTA MONTENOVO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 116/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 333/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato ingiunto allasocietà il pagamento di «emolumenti retributivi vantati neiconfronti del datore di lavoro e derivanti dalla risoluzione di unaccordo sindacale aziendale stipulato il 22.02.2014 al fine dicontenere i costi ed evitare la messa in liquidazione della societàcon conseguente riduzione del personale attraverso leprocedure di licenziamento, nonché da autonome riduzionioperate dalla società nel 2017 mai concordate con illavoratore».2.

La Corte, in estrema sintesi, quanto alle pretese retributivedi cui al ricorso per decreto ingiuntivo riconducibili all’accordosindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso, poi, nell’accordo individualedel successivo 3.3.2014, ha condiviso l’interpretazione delprimo giudice, il quale aveva ritenuto che« tale accordo fossesottoposto ad una condizione risolutiva, specificamenteriportata nel punto 7 dell’accordo sindacale, il cui avveramentoha comportato il venir meno dell’accordo medesimo e laconseguente legittimità della pretesa del lavoratore a vedersiripristinato l’ammontare retributivo ridotto con la vigenza didetto accordo».3.

Per quanto concerneva, poi, la contrarietà della clausolacontrattuale contenente la condizione risolutiva alla disposizionedi cui all’art. 186 bis, comma 3, L. Fall. – norma che prevedel’inefficacia dei patti diretti a risolvere i contratti in corso alladata di deposito del ricorso per accedere alla proceduraNumero registro generale 26916/2022concorsuale, che, quindi, continuano a produrre i loro effetti –N umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026la Corte ha pure condiviso col Tribunale che, «nel caso concretDoat a pubblicazione 27/04/2026la norma di riferimento è quella di cui all’art.1354 c.c. chesanziona con la nullità il contratto al quale è apposta lacondizione illecita, in questo caso contraria a norme imperative,con l’inevitabile conseguenza del travolgimento dell’indicatoaccordo sindacale e delle rinunce retributive dei lavoratori».4.

La Corte, infine, in merito alle ulteriori riduzioni stipendialidisposte autonomamente dalla Aerdorica con decorrenza dalnovembre 2017, rilevava come l’appellante non ponessespecifiche critiche a quanto statuito dal primo giudice,limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo; in ogni caso ha fatto propriele considerazioni del primo giudice, il quale aveva evidenziato«come le decurtazioni operate non siano legittimate in alcunmodo, non essendo intervenuto alcun accordo sindacale in talsenso né potendo trovare la loro legittimazione nel pianoindustriale di risanamento riconducibile all’accordo del 2014,visto che attengono ad emolumenti non considerati inquell’accordo».5.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con cinque motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione - ex art. 360n. 4 c.p.c. - dell’art. 51 c.p.c.

La Corte di merito è incorsa nelvizio denunciato nella misura in cui non ha tenuto contoN udmeerlola re gistro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026decisiva circostanza per cui il Giudice relatore apNpulmicerao tdoi r,a ccolta generale 11285/2026consigliere, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], è lo stesso giudicDeat a pubblicazione 27/04/2026estensore di altre pronunce che hanno riconosciuto lafondatezza della pretesa restitutoria azionata dai lavoratori invia monitoria».La censura non ha fondamento.Innanzitutto, non risulta esercitato il potere di ricusazione equesta Corte insegna che esso costituisce un onere per la parte,la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto dicapacità del giudice, sicché, in mancanza di ricusazione, laviolazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non puòessere fatta valere in sede di impugnazione come motivo dinullità della sentenza (cfr. Cass. n. 26223/2014; Cass., Sez.Un., n. 1545/2017).Inoltre, l’aver deciso non «la stessa causa», ma altrecontroversie analoghe non è causa di astensione obbligatoria,dall'art. 51 c.p.c., in quanto incidono sulla capacità del giudice,determinando una deroga al principio del giudice naturaleprecostituito per legge, sono di stretta interpretazione e nonsono, pertanto, suscettibili di applicazione per via diinterpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo diastensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti delgiudice che abbia conosciuto della causa come magistrato inaltro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessariaalterità del giudice chiamato a decidere, in sede diimpugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo- non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo edistinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti eNumero registro generale 26916/2022pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass.,N umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026Sez.

Un., n. 12345/2001; conf.: Cass. n. 22930/2017).

Data pubblicazione 27/04/20262.

Gli altri motivi di ricorso possono essere esposti secondo lasintesi formulata dalla stessa società istante.2.1.

Il secondo denuncia: « Violazione - ex art. 360, n. 3, c.p.c.- degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366, 1369, 1175, 1375 Cod.Civ., nonché dell’art. 186 bis della Legge Fallimentare in ordinealla ritenuta inefficacia dell’accordo collettivo aziendale del22.2.2014 e alla conseguente reviviscenza dei trattamentiretributivi originariamente rinunciati dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nelle citate violazioni laddove ha ritenutoche tale accordo sindacale, trasfuso nel successivo accordoindividuale del 28.2.2014, fosse sottoposto ad una condizionerisolutiva, specificamente riportata nel punto 7 dell’accordosindacale, il cui avveramento avrebbe determinato ex se il venirmeno dell’intero regolamento contrattuale e la conseguentelegittimità della pretesa restitutoria azionata dal lavoratoreomettendo una lettura sistematica delle clausole contrattualioltre che di tenere conto del principio di conservazione delcontratto e della garanzia di stabilità del posto di lavoroassicurata ai lavoratori quale preciso e reciproco impegnofinalizzato al risanamento economico della società ».2.2.

Il terzo mezzo denuncia: «Violazione - ex art. 360 n. 3c.p.c. - dell’art. 186 bis, comma 3, della Legge Fallimentare oltreche degli artt. 1354 e 1419 c.c.

La Corte territoriale è incorsanel vizio evidenziato nella parte in cui, nel valutare la contrarietàdella clausola contrattuale contenente la condizione risolutiva aldisposto di cui all’art. 186 bis, comma 3, della Leggec.c. che sanziona con la nullità il contratto al quale viene appostauna condizione illecita omettendo di considerare come ad essereNumero registro generale 26916/2022gravato fosse il singolo patto e non già l’intero contratto conN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026conseguente applicabilità alla specie della disciplina della nullitDàat a pubblicazione 27/04/2026parziale del contratto di cui all’art. 1419 ».2.3.

Il quarto motivo denuncia: «Violazione - ex art. 360 n. 3c.p.c. - del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1367, 1369 c.c.

La Corte territoriale è incorsa nel viziodenunciato in quanto, nel disattendere la tesi della societàdatrice secondo cui il successivo accordo individuale sottoscrittodal lavoratore in data 3.3.2014 sarebbe del tutto autonomorispetto a quello collettivo del 22.2.2014, ha sposato unainterpretazione atomistica delle singole clausole contrattualipretendendo di inferirne l’intimo collegamento e dipendenza delprimo dal secondo senza considerare che in nessuna parte delverbale del verbale sottoscritto in sede sindacale si fariferimento a possibili condizioni risolutive della conciliazionericonducibili al dettato dell’art. 7 dell’accordo».2.4.

Il quinto motivo denuncia: «Violazione - ex art. 360 n. 3c.p.c. - degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1419 c.c.oltre che dell’art. 115 c.p.c., 1340 c.c. e dell’art. 186 bis, comma3, della [OSCURATO:PERSONA] territoriale è incorsa nelvizio sopra evidenziato nella parte in cui da un lato hariconosciuto la legittimità della pretesa del lavoratore diottenere il ripristino della situazione retributiva quo ante a fardata dal momento della sottoscrizione dell’accordo individualesenza tenere in alcun modo conto della garanzia della continuitàdel posto di lavoro di cui lo stesso ha beneficiato nel periodo dal1.2.2014 al 19.9.2018 e, dall’altro, ha ritenuto che la Aerdoricanon abbia formulato censure specifiche con riguardo alleulteriori riduzioni stipendiali dalla stessa disposte a far data dalmese di novembre 2017».3.

I restanti motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.Numero registro generale 26916/20223.1.

Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenzaN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026impugnata, come già si trae dallo storico della lite, sulDlaat a pubblicazione 27/04/2026principale questione devoluta alla sua cognizione d’appello sifonda su due distinte rationes decidendi.In particolare, una prima parte della motivazione è stata nelsenso di ritenere che il punto 7 dell’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso in quello individuale intervenuto tra lasocietà e il lavoratore, integrasse una condizione risolutiva, eche l’intervenuta apertura della procedura concorsuale,rappresentando l’avveramento della condizione stabilita, avevacomportato la reviviscenza dei diritti retributivi originariamenterinunciati dai lavoratori, legittimando, quindi, la pretesacontenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.

E nota il Collegioche detto primo ragionamento decisorio è evidentemente svoltosul presupposto che la clausola contenente la condizionerisolutiva fosse valida ed efficace, tanto da poter produrre i suoieffetti tipici.Una seconda parte della motivazione illustra una diversa lineadecisoria, nel senso, cioè, di ritenere che la medesima clausolafosse illecita, in quanto contraria a norma imperativa, ma che,ai sensi dell’art. 1354 c.c. (e non dell’art. 186 bis, comma 3, l.fall.), ciò comportasse la nullità dell’intero accordo sindacale,così travolgendo anche le rinunce retributive dei lavoratori.Del resto, l’esistenza di un duplice fondamento decisorio nellapronuncia gravata, sia pure con il medesimo risultato, èespresso conclusivamente dalla stessa Corte territoriale dove hascritto: «Da ultimo, in ordine alla pretesa del lavoratore diottenere i trattamenti retributivi di cui ai citati accordi a far datadalla pattuizione, a giudizio del Collegio, sia l’avveramento dellacondizione risolutiva sia la nullità del contratto, facendo venirmeno il patto fin dall’origine, legittimano detta pretesa».Numero registro generale 26916/20223.2.

Ciò chiarito, il secondo motivo di ricorso presenta taluniN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026profili di pregiudiziale inammissibilità.

Data pubblicazione 27/04/2026Esso attinge esclusivamente la ratio decidendi esposta perprima dai giudici di secondo grado ed è volto a contestarel’interpretazione che la Corte distrettuale ha fornito dellaclausola dell’accordo sindacale contenuta nel punto 7 e della suanatura di condizione risolutiva.Orbene, come ribadito in un precedente di questa Corte relativoad analoga controversia (Cass. n. 12399/2024, cui si rinviaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), l’interpretazionedel contratto e degli atti di autonomia privata costituisceun'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sededi legittimità soltanto per violazione dei criteri legali diermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione,qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè taleda non consentire il controllo del procedimento logico seguitoper giungere alla decisione.

In questa prospettiva è stato,infatti, puntualizzato che, ai fini della censura di violazione deicanoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogniNumero registro generale 26916/2022caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibileDa,t a pubblicazione 27/04/2026o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass., n. 19044/2010, Cass., n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007).Pertanto, si deve escludere che la semplice contrapposizionedell'interpretazione proposta dalla società ricorrente rispetto aquella accolta nella sentenza impugnata, come in concretoavvenuto nel caso di specie, possa rilevare ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass.n. 23635/2010).3.3.

Respinto il secondo motivo di ricorso, occorre adessoconsiderare che, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, ancora di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025e n. 27674/2025), quando una decisione di merito si fonda sudistinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali dasola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimitàha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarletutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione dellasentenza.Tuttavia, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivoche investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenzaimpugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, irestanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultarefondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione dellasentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sullabase della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis, Cass. n.17648/2020).Numero registro generale 26916/20223.4.

Ebbene, il terzo e il quarto motivo di ricorso, e la primaN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026parte del quinto motivo, come risulta dalla sintesi proposta dalDlaat a pubblicazione 27/04/2026stessa ricorrente e dal loro svolgimento, attingono in variachiave la seconda ratio decidendi sopra delineata, in cui la Corted’appello ha ritenuto la nullità dell’intero accordo collettivo in cuiera contenuta la clausola di cui al punto 7 dello stesso.Per conseguenza, in base ai principi di diritto sopra richiamati,stante il consolidarsi in questa sede di legittimità della primaratio decidendi, la ricorrente è ormai priva d’interesse attuale,concreto e giuridicamente apprezzabile a vedere decise talicensure.3.5.

Resta, quindi, da esaminare una seconda parte del quintomotivo che riguarda una questione differente da quellaprincipale ed integra in realtà una censura autonoma circa dettaquestione.Più nello specifico, tale doglianza attiene alla parte in cui laCorte, «Passando ad analizzare le ulteriori riduzioni stipendialidisposte autonomamente dalla Aerdorica con decorrenza dalnovembre 2017, pure richieste dal lavoratore nel ricorso perdecreto ingiuntivo», ha rilevato «come l’appellante non pongaspecifiche critiche a quanto statuito dal primo giudice,limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo», ed ha aggiunto: «[OSCURATO:PERSONA] evidenziato come le decurtazioni operate non sianolegittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcunaccordo sindacale in tal senso né potendo trovare la lorolegittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibileall’accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti nonconsiderati in quell’accordo.

La Corte condivide e fa proprie leconsiderazioni del primo giudice, pertanto, ribadisce la pienalegittimità della pretesa del lavoratore».Numero registro generale 26916/2022Ebbene, la censura che investe tali passaggi motivazionali nonN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026coglie pienamente che anch’essi esprimono in realtà una duplicDeat a pubblicazione 27/04/2026ratio decidendi: il primo rilievo della Corte, infatti, è in rito nelsenso del difetto di specificità delle critiche formulatedall’appellante a riguardo, perché meramente riproduttive di«quanto già riportato nel ricorso in opposizione al decretoingiuntivo»; le ulteriori considerazioni svolte dalla Corted’appello, poi, sono invece in chiave di condivisione nel meritodelle considerazioni del primo giudice sullo stesso tema.Invero, la ricorrente all’inizio dello svolgimento della censura siriferisce ai principi espressi dalle Sezioni unite nella nota sent.7675/2019, a proposito degli artt. 342, comma 1, e 434, comma1, c.p.c.; tuttavia, anzitutto non deduce la violazione o falsaapplicazione di nessuna di tali norme (neanche indicate nellarubrica del quinto motivo).E, soprattutto, a fronte della prima precisa valutazione espressadalla Corte di merito in ordine all’assenza di specifiche critichedell’allora appellante a quanto statuito dal primo giudice sulleulteriori riduzioni stipendiali disposte con decorrenza dalnovembre 2017, non trascrive in ricorso le parti della sentenzadi primo grado su tale questione e almeno quelle pertinenti esalienti del proprio atto di opposizione e del proprio ricorso inappello per mettere in luce che essa non si fosse limitata nelsecondo atto di parte «a ribadire quanto già riportato nel ricorsoin opposizione al decreto ingiuntivo», ma vi avesse sviluppatoanche «una parte argomentativa», che confutava e contrastava«le ragioni addotte dal primo Giudice» (qui mutuando le paroleusate dalle Sezioni unite citate).Piuttosto, tutto il successivo sviluppo della censura in esame sirisolve, omisso medio, in una completa rilettura in fatto e indiritto della vicenda relativa «alle specifiche indennità noNnum eproiù re gistro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026corrisposte a decorrere dal mese di novembre 2017».

Numero di raccolta generale 11285/2026E va da sé che tali argomentazioni che, in teoria, sarebberDoat a pubblicazione 27/04/2026state appropriate solo alla parte in cui la Corte d’appello hacondiviso e fatto proprie nel merito le considerazioni del primogiudice, risultano inammissibili in questa sede, perché laricorrente neanche deduce se e come siano state svolte nei gradidi merito e come si contrappongano alle valutazioni espressedai giudici del doppio grado di giudizio.Pertanto, anche tale censura in parte qua è inammissibile.4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 26916/2022contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026Data pubblicazione 27/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controBRACACCINI DANIELE, rappresentato e difeso dall'avvocatoROBERTA MONTENOVO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 116/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 333/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato ingiunto allasocietà il pagamento di «emolumenti retributivi vantati neiconfronti del datore di lavoro e derivanti dalla risoluzione di unaccordo sindacale aziendale stipulato il 22.02.2014 al fine dicontenere i costi ed evitare la messa in liquidazione della societàcon conseguente riduzione del personale attraverso leprocedure di licenziamento, nonché da autonome riduzionioperate dalla società nel 2017 mai concordate con illavoratore».2. La Corte, in estrema sintesi, quanto alle pretese retributivedi cui al ricorso per decreto ingiuntivo riconducibili all’accordosindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso, poi, nell’accordo individualedel successivo 3.3.2014, ha condiviso l’interpretazione delprimo giudice, il quale aveva ritenuto che« tale accordo fossesottoposto ad una condizione risolutiva, specificamenteriportata nel punto 7 dell’accordo sindacale, il cui avveramentoha comportato il venir meno dell’accordo medesimo e laconseguente legittimità della pretesa del lavoratore a vedersiripristinato l’ammontare retributivo ridotto con la vigenza didetto accordo».3. Per quanto concerneva, poi, la contrarietà della clausolacontrattuale contenente la condizione risolutiva alla disposizionedi cui all’art. 186 bis, comma 3, L. Fall. – norma che prevedel’inefficacia dei patti diretti a risolvere i contratti in corso alladata di deposito del ricorso per accedere alla proceduraNumero registro generale 26916/2022concorsuale, che, quindi, continuano a produrre i loro effetti –N umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026la Corte ha pure condiviso col Tribunale che, «nel caso concretDoat a pubblicazione 27/04/2026la norma di riferimento è quella di cui all’art.1354 c.c. chesanziona con la nullità il contratto al quale è apposta lacondizione illecita, in questo caso contraria a norme imperative,con l’inevitabile conseguenza del travolgimento dell’indicatoaccordo sindacale e delle rinunce retributive dei lavoratori».4. La Corte, infine, in merito alle ulteriori riduzioni stipendialidisposte autonomamente dalla Aerdorica con decorrenza dalnovembre 2017, rilevava come l’appellante non ponessespecifiche critiche a quanto statuito dal primo giudice,limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo; in ogni caso ha fatto propriele considerazioni del primo giudice, il quale aveva evidenziato«come le decurtazioni operate non siano legittimate in alcunmodo, non essendo intervenuto alcun accordo sindacale in talsenso né potendo trovare la loro legittimazione nel pianoindustriale di risanamento riconducibile all’accordo del 2014,visto che attengono ad emolumenti non considerati inquell’accordo».5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con cinque motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione - ex art. 360n. 4 c.p.c. - dell’art. 51 c.p.c. La Corte di merito è incorsa nelvizio denunciato nella misura in cui non ha tenuto contoN udmeerlola re gistro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026decisiva circostanza per cui il Giudice relatore apNpulmicerao tdoi r,a ccolta generale 11285/2026consigliere, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], è lo stesso giudicDeat a pubblicazione 27/04/2026estensore di altre pronunce che hanno riconosciuto lafondatezza della pretesa restitutoria azionata dai lavoratori invia monitoria».La censura non ha fondamento.Innanzitutto, non risulta esercitato il potere di ricusazione equesta Corte insegna che esso costituisce un onere per la parte,la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto dicapacità del giudice, sicché, in mancanza di ricusazione, laviolazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non puòessere fatta valere in sede di impugnazione come motivo dinullità della sentenza (cfr. Cass. n. 26223/2014; Cass., Sez.Un., n. 1545/2017).Inoltre, l’aver deciso non «la stessa causa», ma altrecontroversie analoghe non è causa di astensione obbligatoria,dall'art. 51 c.p.c., in quanto incidono sulla capacità del giudice,determinando una deroga al principio del giudice naturaleprecostituito per legge, sono di stretta interpretazione e nonsono, pertanto, suscettibili di applicazione per via diinterpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo diastensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti delgiudice che abbia conosciuto della causa come magistrato inaltro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessariaalterità del giudice chiamato a decidere, in sede diimpugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo- non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo edistinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti eNumero registro generale 26916/2022pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass.,N umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026Sez. Un., n. 12345/2001; conf.: Cass. n. 22930/2017). Data pubblicazione 27/04/20262. Gli altri motivi di ricorso possono essere esposti secondo lasintesi formulata dalla stessa società istante.2.1. Il secondo denuncia: « Violazione - ex art. 360, n. 3, c.p.c.- degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366, 1369, 1175, 1375 Cod.Civ., nonché dell’art. 186 bis della Legge Fallimentare in ordinealla ritenuta inefficacia dell’accordo collettivo aziendale del22.2.2014 e alla conseguente reviviscenza dei trattamentiretributivi originariamente rinunciati dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nelle citate violazioni laddove ha ritenutoche tale accordo sindacale, trasfuso nel successivo accordoindividuale del 28.2.2014, fosse sottoposto ad una condizionerisolutiva, specificamente riportata nel punto 7 dell’accordosindacale, il cui avveramento avrebbe determinato ex se il venirmeno dell’intero regolamento contrattuale e la conseguentelegittimità della pretesa restitutoria azionata dal lavoratoreomettendo una lettura sistematica delle clausole contrattualioltre che di tenere conto del principio di conservazione delcontratto e della garanzia di stabilità del posto di lavoroassicurata ai lavoratori quale preciso e reciproco impegnofinalizzato al risanamento economico della società ».2.2. Il terzo mezzo denuncia: «Violazione - ex art. 360 n. 3c.p.c. - dell’art. 186 bis, comma 3, della Legge Fallimentare oltreche degli artt. 1354 e 1419 c.c. La Corte territoriale è incorsanel vizio evidenziato nella parte in cui, nel valutare la contrarietàdella clausola contrattuale contenente la condizione risolutiva aldisposto di cui all’art. 186 bis, comma 3, della Leggec.c. che sanziona con la nullità il contratto al quale viene appostauna condizione illecita omettendo di considerare come ad essereNumero registro generale 26916/2022gravato fosse il singolo patto e non già l’intero contratto conN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026conseguente applicabilità alla specie della disciplina della nullitDàat a pubblicazione 27/04/2026parziale del contratto di cui all’art. 1419 ».2.3. Il quarto motivo denuncia: «Violazione - ex art. 360 n. 3c.p.c. - del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1367, 1369 c.c. La Corte territoriale è incorsa nel viziodenunciato in quanto, nel disattendere la tesi della societàdatrice secondo cui il successivo accordo individuale sottoscrittodal lavoratore in data 3.3.2014 sarebbe del tutto autonomorispetto a quello collettivo del 22.2.2014, ha sposato unainterpretazione atomistica delle singole clausole contrattualipretendendo di inferirne l’intimo collegamento e dipendenza delprimo dal secondo senza considerare che in nessuna parte delverbale del verbale sottoscritto in sede sindacale si fariferimento a possibili condizioni risolutive della conciliazionericonducibili al dettato dell’art. 7 dell’accordo».2.4. Il quinto motivo denuncia: «Violazione - ex art. 360 n. 3c.p.c. - degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1419 c.c.oltre che dell’art. 115 c.p.c., 1340 c.c. e dell’art. 186 bis, comma3, della [OSCURATO:PERSONA] territoriale è incorsa nelvizio sopra evidenziato nella parte in cui da un lato hariconosciuto la legittimità della pretesa del lavoratore diottenere il ripristino della situazione retributiva quo ante a fardata dal momento della sottoscrizione dell’accordo individualesenza tenere in alcun modo conto della garanzia della continuitàdel posto di lavoro di cui lo stesso ha beneficiato nel periodo dal1.2.2014 al 19.9.2018 e, dall’altro, ha ritenuto che la Aerdoricanon abbia formulato censure specifiche con riguardo alleulteriori riduzioni stipendiali dalla stessa disposte a far data dalmese di novembre 2017».3. I restanti motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.Numero registro generale 26916/20223.1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenzaN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026impugnata, come già si trae dallo storico della lite, sulDlaat a pubblicazione 27/04/2026principale questione devoluta alla sua cognizione d’appello sifonda su due distinte rationes decidendi.In particolare, una prima parte della motivazione è stata nelsenso di ritenere che il punto 7 dell’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], trasfuso in quello individuale intervenuto tra lasocietà e il lavoratore, integrasse una condizione risolutiva, eche l’intervenuta apertura della procedura concorsuale,rappresentando l’avveramento della condizione stabilita, avevacomportato la reviviscenza dei diritti retributivi originariamenterinunciati dai lavoratori, legittimando, quindi, la pretesacontenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo. E nota il Collegioche detto primo ragionamento decisorio è evidentemente svoltosul presupposto che la clausola contenente la condizionerisolutiva fosse valida ed efficace, tanto da poter produrre i suoieffetti tipici.Una seconda parte della motivazione illustra una diversa lineadecisoria, nel senso, cioè, di ritenere che la medesima clausolafosse illecita, in quanto contraria a norma imperativa, ma che,ai sensi dell’art. 1354 c.c. (e non dell’art. 186 bis, comma 3, l.fall.), ciò comportasse la nullità dell’intero accordo sindacale,così travolgendo anche le rinunce retributive dei lavoratori.Del resto, l’esistenza di un duplice fondamento decisorio nellapronuncia gravata, sia pure con il medesimo risultato, èespresso conclusivamente dalla stessa Corte territoriale dove hascritto: «Da ultimo, in ordine alla pretesa del lavoratore diottenere i trattamenti retributivi di cui ai citati accordi a far datadalla pattuizione, a giudizio del Collegio, sia l’avveramento dellacondizione risolutiva sia la nullità del contratto, facendo venirmeno il patto fin dall’origine, legittimano detta pretesa».Numero registro generale 26916/20223.2. Ciò chiarito, il secondo motivo di ricorso presenta taluniN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026profili di pregiudiziale inammissibilità. Data pubblicazione 27/04/2026Esso attinge esclusivamente la ratio decidendi esposta perprima dai giudici di secondo grado ed è volto a contestarel’interpretazione che la Corte distrettuale ha fornito dellaclausola dell’accordo sindacale contenuta nel punto 7 e della suanatura di condizione risolutiva.Orbene, come ribadito in un precedente di questa Corte relativoad analoga controversia (Cass. n. 12399/2024, cui si rinviaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), l’interpretazionedel contratto e degli atti di autonomia privata costituisceun'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sededi legittimità soltanto per violazione dei criteri legali diermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione,qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè taleda non consentire il controllo del procedimento logico seguitoper giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato,infatti, puntualizzato che, ai fini della censura di violazione deicanoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogniNumero registro generale 26916/2022caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibileDa,t a pubblicazione 27/04/2026o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass., n. 19044/2010, Cass., n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007).Pertanto, si deve escludere che la semplice contrapposizionedell'interpretazione proposta dalla società ricorrente rispetto aquella accolta nella sentenza impugnata, come in concretoavvenuto nel caso di specie, possa rilevare ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass.n. 23635/2010).3.3. Respinto il secondo motivo di ricorso, occorre adessoconsiderare che, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, ancora di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025e n. 27674/2025), quando una decisione di merito si fonda sudistinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali dasola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimitàha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarletutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione dellasentenza.Tuttavia, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivoche investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenzaimpugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, irestanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultarefondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione dellasentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sullabase della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis, Cass. n.17648/2020).Numero registro generale 26916/20223.4. Ebbene, il terzo e il quarto motivo di ricorso, e la primaN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026parte del quinto motivo, come risulta dalla sintesi proposta dalDlaat a pubblicazione 27/04/2026stessa ricorrente e dal loro svolgimento, attingono in variachiave la seconda ratio decidendi sopra delineata, in cui la Corted’appello ha ritenuto la nullità dell’intero accordo collettivo in cuiera contenuta la clausola di cui al punto 7 dello stesso.Per conseguenza, in base ai principi di diritto sopra richiamati,stante il consolidarsi in questa sede di legittimità della primaratio decidendi, la ricorrente è ormai priva d’interesse attuale,concreto e giuridicamente apprezzabile a vedere decise talicensure.3.5. Resta, quindi, da esaminare una seconda parte del quintomotivo che riguarda una questione differente da quellaprincipale ed integra in realtà una censura autonoma circa dettaquestione.Più nello specifico, tale doglianza attiene alla parte in cui laCorte, «Passando ad analizzare le ulteriori riduzioni stipendialidisposte autonomamente dalla Aerdorica con decorrenza dalnovembre 2017, pure richieste dal lavoratore nel ricorso perdecreto ingiuntivo», ha rilevato «come l’appellante non pongaspecifiche critiche a quanto statuito dal primo giudice,limitandosi a ribadire quanto già riportato nel ricorso inopposizione al decreto ingiuntivo», ed ha aggiunto: «[OSCURATO:PERSONA] evidenziato come le decurtazioni operate non sianolegittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcunaccordo sindacale in tal senso né potendo trovare la lorolegittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibileall’accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti nonconsiderati in quell’accordo. La Corte condivide e fa proprie leconsiderazioni del primo giudice, pertanto, ribadisce la pienalegittimità della pretesa del lavoratore».Numero registro generale 26916/2022Ebbene, la censura che investe tali passaggi motivazionali nonN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026coglie pienamente che anch’essi esprimono in realtà una duplicDeat a pubblicazione 27/04/2026ratio decidendi: il primo rilievo della Corte, infatti, è in rito nelsenso del difetto di specificità delle critiche formulatedall’appellante a riguardo, perché meramente riproduttive di«quanto già riportato nel ricorso in opposizione al decretoingiuntivo»; le ulteriori considerazioni svolte dalla Corted’appello, poi, sono invece in chiave di condivisione nel meritodelle considerazioni del primo giudice sullo stesso tema.Invero, la ricorrente all’inizio dello svolgimento della censura siriferisce ai principi espressi dalle Sezioni unite nella nota sent.7675/2019, a proposito degli artt. 342, comma 1, e 434, comma1, c.p.c.; tuttavia, anzitutto non deduce la violazione o falsaapplicazione di nessuna di tali norme (neanche indicate nellarubrica del quinto motivo).E, soprattutto, a fronte della prima precisa valutazione espressadalla Corte di merito in ordine all’assenza di specifiche critichedell’allora appellante a quanto statuito dal primo giudice sulleulteriori riduzioni stipendiali disposte con decorrenza dalnovembre 2017, non trascrive in ricorso le parti della sentenzadi primo grado su tale questione e almeno quelle pertinenti esalienti del proprio atto di opposizione e del proprio ricorso inappello per mettere in luce che essa non si fosse limitata nelsecondo atto di parte «a ribadire quanto già riportato nel ricorsoin opposizione al decreto ingiuntivo», ma vi avesse sviluppatoanche «una parte argomentativa», che confutava e contrastava«le ragioni addotte dal primo Giudice» (qui mutuando le paroleusate dalle Sezioni unite citate).Piuttosto, tutto il successivo sviluppo della censura in esame sirisolve, omisso medio, in una completa rilettura in fatto e indiritto della vicenda relativa «alle specifiche indennità noNnum eproiù re gistro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026corrisposte a decorrere dal mese di novembre 2017». Numero di raccolta generale 11285/2026E va da sé che tali argomentazioni che, in teoria, sarebberDoat a pubblicazione 27/04/2026state appropriate solo alla parte in cui la Corte d’appello hacondiviso e fatto proprie nel merito le considerazioni del primogiudice, risultano inammissibili in questa sede, perché laricorrente neanche deduce se e come siano state svolte nei gradidi merito e come si contrappongano alle valutazioni espressedai giudici del doppio grado di giudizio.Pertanto, anche tale censura in parte qua è inammissibile.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 26916/2022contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delN umero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 26916/2022Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 11285/2026Data pubblicazione 27/04/2026
Decreto Cassazione n. 11285/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris