Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38870/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa il 13 giugno 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019, commessi in Cerignola in date 30/04/2019, 10/01/2020, 23/04/2020, per l'utilizzo di documenti attestanti situazioni non veritiere e l'omissione di informazioni dovute nelle domande presentate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, contestando che le vincite al gioco transitassero su conti correnti nella diretta disponibilità dell'imputato, rimanendo invece sulla piattaforma di gioco, della quale erano titolari i gestori, così difettando l'elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di temi già adeguatamente affrontati e superati, senza vizi logici, nella sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato (pag. 3), in maniera pertinente, che le vincite conseguite dall'imputato si concretizzavano in veri e propri accrediti di denaro, quindi in veri e propri accrescimenti del patrimonio, che l'imputato decideva autonomamente di reinvestire in ulteriori contratti aleatori di scommessa, così sconfessandosi la tesi del carattere virtuale delle vincite e della impossibile configurazione dell'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza della falsità del dato comunicato, sottolineandosi altresì la riferibilità al ricorrente del conto sul quale erano accreditate le vincite, come emergeva dalla indicazione del suo codice fiscale.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa il 13 giugno 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019, commessi in Cerignola in date 30/04/2019, 10/01/2020, 23/04/2020, per l'utilizzo di documenti attestanti situazioni non veritiere e l'omissione di informazioni dovute nelle domande presentate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, contestando che le vincite al gioco transitassero su conti correnti nella diretta disponibilità dell'imputato, rimanendo invece sulla piattaforma di gioco, della quale erano titolari i gestori, così difettando l'elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di temi già adeguatamente affrontati e superati, senza vizi logici, nella sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato (pag. 3), in maniera pertinente, che le vincite conseguite dall'imputato si concretizzavano in veri e propri accrediti di denaro, quindi in veri e propri accrescimenti del patrimonio, che l'imputato decideva autonomamente di reinvestire in ulteriori contratti aleatori di scommessa, così sconfessandosi la tesi del carattere virtuale delle vincite e della impossibile configurazione dell'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza della falsità del dato comunicato, sottolineandosi altresì la riferibilità al ricorrente del conto sul quale erano accreditate le vincite, come emergeva dalla indicazione del suo codice fiscale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 no
Sentenza Cassazione n. 38870/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris