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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06121/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24921/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.252/2024 depositata i l 15/04/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT-2 dell’Abruzzo, con la pronunzia n 252/1/2024 depositata in data 15/04/2024 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], negando il diritto del contribuente all’esenzione dal pagamento dell’IMU relativamente all’annualità 2016.

2. Contro detta sentenza il contribuente ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito il Comune di Tortoreto.

3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. il contribuente ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez.

U., 10 aprile 2024, n. 9611).

2. Ciò premesso deve rilevarsi che con il primo motivo di ricorso il contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che in riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo non si potesse parlare di estensione del giudicato rispetto al caso in esame.

Nel formulare tale motivo ha pure evidenziato che nelle more,in data 20 maggio 2024, era passata in autorità di giudicato un’altra sentenza della medesima Corte territoriale (la n. 781/2023) “con la quale veniva nuovamente decisa una vicenda del tutto analoga alla presente e nella quale era anche stata esaminata lavicenda della altitudine sul livello del mare - aspetto questo che non aveva formato oggetto di accertamento del precedente giudizio passato in giudicato -formandosi in tal modo giudicato su tutti gli aspetti che interessano la presente controversia”.

3. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 28.11.2014, del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 e della legge 27.12.2019 n. 160, rilevando che la pronuncia della Corte di Giustizia di secondo grado era viziata in ordine al mancato riconoscimento del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU per coloro i quali esercitino la professione come imprenditore agricolo a titolo professionale.

Nel prospettare la dedotta violazione di legge deduce che “secondo i criteri effettivamente vigenti per l’annualità 2015 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto versare alcuna somma.

Difatti i beni dallo stesso posseduti nel comune di Tortoreto rientrano nella classificazione di parzialmente montano e lo stesso possiede la qualifica di IA”.

4. Osserva il Collegio che il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.

5. Il primo motivo è privo di fondamento alcuno.

5.1. Va ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo […] e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01).

Il contribuente si è limitato a rilevare, del tutto genericamente, che le altre sentenze avrebbero avuto ad oggetto l’annullamento di identici avvisi impugnati senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi di identità ed in difetto di alcuna indicazione, nemmeno in termini riassuntivi, del contenuto delle statuizioni che si assumono passate in giudicato, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza o, comunque, priva di fondamento alcuno, non potendosi, peraltro, non sottolineare che la qualifica e l’attività svolta dal contribuente sono dati che possono variare nel tempo.

Occorre, ancora, precisare, con considerazioni che attengono anche al successivo giudicato esterno di cui alla pronunzia n. 781/2023, che dalla medesima prospettazione di parte ricorrente si evince che si tratta di giudicato formatosi sulla base di una data interpretazione delle disposizioni che riguardano l’IMU dovuta in relazione ai terreni montani o parzialmente montani.

Come statuito dalla Suprema Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723).

Deve, pervero, ribadirsi che le sentenze richiamate, riguardando profili prettamente interpretativi delle norme di riferimento, non possono, in ogni caso, dispiegare l’effetto vincolante dedotto.

6. Anche il secondo motivo deve essere disatteso.

6.1. Va premesso che il contribuente, a seguito della proposta di definizione accelerata, ha precisato che:”… il sig. [OSCURATO:PERSONA] non chiede l’esenzione dal pagamento dell’IMU in quanto il comune di Tortoreto è da classificarsi come montano ma in quanto in possesso della qualifica di IAP: a coloro che sono in possesso di tale qualifica l’esenzione spetta indipendentemente dall’ubicazione del terreno”.

6.2. Va osservato che nel ricorso in primo grado, richiamato in seno all’odierno ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza, il contribuente, dopo avere richiamato il Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 che rivedeva la classificazione dei Comuni montani in base all'altitudine ed il d.l. n. 4 del 24/01/2015 che aveva rivisto l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014, si era limitato ad osservare: “Orbene secondo i criteri effettivamente vigenti per l’annualità 2014 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto versare alcuna somma.

Difatti i beni dallo stesso posseduti nel comune di Tortoreto rientrano nella classificazione di parzialmente montano e lo stesso possiede la qualifica di IAP.”.

Ed i giudici di appello, disattesa la formulata eccezione di giudicato, nel rigettare i motivi di gravame hanno affermato che “…nelle sentenze invocate dal ricorrente (sentenze che ovviamente debbono essere lette in correlazione tra motivazione e dispositivo) ciò che viene statuito è il fatto che il contribuente rivesta la qualifica professionale di imprenditore agricolo.

Nulla invece è stato accertato od oggetto di discussione in relazione alla qualifica del Comune di Tortoreto come comune totalmente montano o anche parzialmente montano.Ed è palese che nel caso in esame si parla di terreni posti in un comune, quello di Tortoreto, che notoriamente è situato sulla riva del mare, essendo una nota località balneare.

E l'altitudine massima di tale comune si trova a 239 metri, e quindi ha un livello inferiore a quello che secondo la normativa attuale ritieni il limite minimo sul livello del mare per poter considerare un comune anche parzialmente montano”.

6.3. Risulta, quindi, evidente che il contribuente, alterando e modificando i presupposti della domandainiziale, ha finito per introdurre un petitum e/o una "causa petendi" fondati su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si è formato in precedenza regolare contraddittorio.

Infatti tutto il giudizio è stato incentrato sulle caratteristiche del Comune di Tortoreto (montano/non montano) da porre in correlazione alla qualifica professionale del contribuente (imprenditore agricolo) sulle quali il ricorrente ha, dapprima, insistito nel ricorso per cassazione salvo, poi, abbandonare tale “prospettazione” assumendo che aveva, in ogni caso, diritto all’esenzione in quanto imprenditore agricolo.

6.4. Il ricorrente, nel formulare il secondo motivo di ricorso, ha, peraltro, lamentato la violazione del Decreto interministeriale del 28.11.2014, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 16/2012 cit. - afferente “l’esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”-, del d.l. n. 4 del 24 gennaio 2015 riguardante “l’ esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani” ed, altresì, della legge di istituzione della Nuova IMU -Legge di Stabilità 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) -normativa quest’ ultima certamente non applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame - non chiarendo, peraltro, se trattavasi di terreno agricolo o edificabile (destinazione quest’ultima, non chiarita sulla scorta delle complessive emergenze processuali).

6.5. Occorre ricordare che secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 16132/2005; Cass. n. 26048/2005, Cass. n. 20145/2005; Cass. n. 1108/2006; Cass. n. 10043/2006; Cass. n. 20100/2006; Cass. n. 21245/2006; Cass. n. Cass.14752/2007; Cass. 3010/2012; Cass. Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 635/2015; Cass. 17570/2020; Cass. 20870/2024); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie le varie doglianze (come “modificate” in seno alla memoria conclusiva), lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, finiscono per configurare una (asserita) violazionedi legge sulla scorta di una differente specificazione e ricostruzione della domanda quanto ai presupposti fondanti il diritto all’invocata esenzione, il che rende la censura de qua certamente inammissibile.

7. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

7.1. Poiché la decisione del Collegio è parzialmente difforme rispetto alla proposta di definizione accelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c. non trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle Ammende.

7.2. Conseguentemente parte ricorrente va condannata (solamente) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore dell’ente controricorrente come da dispositivo ed al versamento del doppio contributo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24921/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.252/2024 depositata i l 15/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT-2 dell’Abruzzo, con la pronunzia n 252/1/2024 depositata in data 15/04/2024 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], negando il diritto del contribuente all’esenzione dal pagamento dell’IMU relativamente all’annualità 2016. 2. Contro detta sentenza il contribuente ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione cui ha resistito il Comune di Tortoreto. 3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. il contribuente ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. U., 10 aprile 2024, n. 9611). 2. Ciò premesso deve rilevarsi che con il primo motivo di ricorso il contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che in riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo non si potesse parlare di estensione del giudicato rispetto al caso in esame. Nel formulare tale motivo ha pure evidenziato che nelle more,in data 20 maggio 2024, era passata in autorità di giudicato un’altra sentenza della medesima Corte territoriale (la n. 781/2023) “con la quale veniva nuovamente decisa una vicenda del tutto analoga alla presente e nella quale era anche stata esaminata lavicenda della altitudine sul livello del mare - aspetto questo che non aveva formato oggetto di accertamento del precedente giudizio passato in giudicato -formandosi in tal modo giudicato su tutti gli aspetti che interessano la presente controversia”. 3. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 28.11.2014, del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 e della legge 27.12.2019 n. 160, rilevando che la pronuncia della Corte di Giustizia di secondo grado era viziata in ordine al mancato riconoscimento del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU per coloro i quali esercitino la professione come imprenditore agricolo a titolo professionale. Nel prospettare la dedotta violazione di legge deduce che “secondo i criteri effettivamente vigenti per l’annualità 2015 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto versare alcuna somma. Difatti i beni dallo stesso posseduti nel comune di Tortoreto rientrano nella classificazione di parzialmente montano e lo stesso possiede la qualifica di IA”. 4. Osserva il Collegio che il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 5. Il primo motivo è privo di fondamento alcuno. 5.1. Va ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo […] e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01). Il contribuente si è limitato a rilevare, del tutto genericamente, che le altre sentenze avrebbero avuto ad oggetto l’annullamento di identici avvisi impugnati senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi di identità ed in difetto di alcuna indicazione, nemmeno in termini riassuntivi, del contenuto delle statuizioni che si assumono passate in giudicato, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza o, comunque, priva di fondamento alcuno, non potendosi, peraltro, non sottolineare che la qualifica e l’attività svolta dal contribuente sono dati che possono variare nel tempo. Occorre, ancora, precisare, con considerazioni che attengono anche al successivo giudicato esterno di cui alla pronunzia n. 781/2023, che dalla medesima prospettazione di parte ricorrente si evince che si tratta di giudicato formatosi sulla base di una data interpretazione delle disposizioni che riguardano l’IMU dovuta in relazione ai terreni montani o parzialmente montani. Come statuito dalla Suprema Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723). Deve, pervero, ribadirsi che le sentenze richiamate, riguardando profili prettamente interpretativi delle norme di riferimento, non possono, in ogni caso, dispiegare l’effetto vincolante dedotto. 6. Anche il secondo motivo deve essere disatteso. 6.1. Va premesso che il contribuente, a seguito della proposta di definizione accelerata, ha precisato che:”… il sig. [OSCURATO:PERSONA] non chiede l’esenzione dal pagamento dell’IMU in quanto il comune di Tortoreto è da classificarsi come montano ma in quanto in possesso della qualifica di IAP: a coloro che sono in possesso di tale qualifica l’esenzione spetta indipendentemente dall’ubicazione del terreno”. 6.2. Va osservato che nel ricorso in primo grado, richiamato in seno all’odierno ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza, il contribuente, dopo avere richiamato il Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 che rivedeva la classificazione dei Comuni montani in base all'altitudine ed il d.l. n. 4 del 24/01/2015 che aveva rivisto l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014, si era limitato ad osservare: “Orbene secondo i criteri effettivamente vigenti per l’annualità 2014 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto versare alcuna somma. Difatti i beni dallo stesso posseduti nel comune di Tortoreto rientrano nella classificazione di parzialmente montano e lo stesso possiede la qualifica di IAP.”. Ed i giudici di appello, disattesa la formulata eccezione di giudicato, nel rigettare i motivi di gravame hanno affermato che “…nelle sentenze invocate dal ricorrente (sentenze che ovviamente debbono essere lette in correlazione tra motivazione e dispositivo) ciò che viene statuito è il fatto che il contribuente rivesta la qualifica professionale di imprenditore agricolo. Nulla invece è stato accertato od oggetto di discussione in relazione alla qualifica del Comune di Tortoreto come comune totalmente montano o anche parzialmente montano.Ed è palese che nel caso in esame si parla di terreni posti in un comune, quello di Tortoreto, che notoriamente è situato sulla riva del mare, essendo una nota località balneare. E l'altitudine massima di tale comune si trova a 239 metri, e quindi ha un livello inferiore a quello che secondo la normativa attuale ritieni il limite minimo sul livello del mare per poter considerare un comune anche parzialmente montano”. 6.3. Risulta, quindi, evidente che il contribuente, alterando e modificando i presupposti della domandainiziale, ha finito per introdurre un petitum e/o una "causa petendi" fondati su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si è formato in precedenza regolare contraddittorio. Infatti tutto il giudizio è stato incentrato sulle caratteristiche del Comune di Tortoreto (montano/non montano) da porre in correlazione alla qualifica professionale del contribuente (imprenditore agricolo) sulle quali il ricorrente ha, dapprima, insistito nel ricorso per cassazione salvo, poi, abbandonare tale “prospettazione” assumendo che aveva, in ogni caso, diritto all’esenzione in quanto imprenditore agricolo. 6.4. Il ricorrente, nel formulare il secondo motivo di ricorso, ha, peraltro, lamentato la violazione del Decreto interministeriale del 28.11.2014, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 16/2012 cit. - afferente “l’esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”-, del d.l. n. 4 del 24 gennaio 2015 riguardante “l’ esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani” ed, altresì, della legge di istituzione della Nuova IMU -Legge di Stabilità 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) -normativa quest’ ultima certamente non applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame - non chiarendo, peraltro, se trattavasi di terreno agricolo o edificabile (destinazione quest’ultima, non chiarita sulla scorta delle complessive emergenze processuali). 6.5. Occorre ricordare che secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 16132/2005; Cass. n. 26048/2005, Cass. n. 20145/2005; Cass. n. 1108/2006; Cass. n. 10043/2006; Cass. n. 20100/2006; Cass. n. 21245/2006; Cass. n. Cass.14752/2007; Cass. 3010/2012; Cass. Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 635/2015; Cass. 17570/2020; Cass. 20870/2024); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella specie le varie doglianze (come “modificate” in seno alla memoria conclusiva), lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, finiscono per configurare una (asserita) violazionedi legge sulla scorta di una differente specificazione e ricostruzione della domanda quanto ai presupposti fondanti il diritto all’invocata esenzione, il che rende la censura de qua certamente inammissibile. 7. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. 7.1. Poiché la decisione del Collegio è parzialmente difforme rispetto alla proposta di definizione accelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c. non trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle Ammende. 7.2. Conseguentemente parte ricorrente va condannata (solamente) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore dell’ente controricorrente come da dispositivo ed al versamento del doppio contributo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel
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