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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38692/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze dello scorso 7 maggio, che ha respinto l'istanza di riesame da lui proposta avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca delle liquidità presenti sui suoi conti correnti, fino alla somma di 87.994,75 euro, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione al delitto di cui all'art. 316-ter, cod. pen., per il quale è indagato.

2. Con un unico motivo di ricorso, la sua difesa lamenta la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, che si ricaverebbe dal combinato disposto degli artt. 111, Cost., e 649, cod. proc. pen..

2.1. Con un primo decreto dello stesso Giudice per le indagini preliminari, infatti, il sequestro preventivo, di quelle stesse somme e sempre finalizzato alla successiva confisca, era stato disposto in relazione ai medesimi fatti di reato, sebbene qualificati come truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, cod. pen.).

Tale decreto era stato però annullato dal Tribunale del riesame e la relativa ordinanza non era stata impugnata da nessuno degli interessati.

Successivamente, lo stesso giudice ha emesso un nuovo decreto di sequestro, per le stesse ragioni, sulle stesse somme e per le stesse condotte, soltanto diversamente qualificate come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, cod. pen.).

2.2. L'ordinanza impugnata ha escluso che si sia verificata una duplicazione di giudizio sul medesimo fatto, rilevando che diverso è il titolo del reato e che il nuovo sequestro è stato richiesto e disposto per la ritenuta sussistenza del periculum in mora, esigenza cautelare non prospettata e non valutata dal primo provvedimento, che proprio per tale ragione era stato annullato dal Tribunale del riesame.

2.3. Censura tale ragionamento il ricorrente, evidenziando che: a) come statuito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016), ai fini del ne bis in idem occorre riferirsi al fatto storico, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica; b) in materia cautelare, l'esaurimento od il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione determina la formazione di un "giudicato" allo stato degli atti, che può essere rimosso soltanto allorché vengano dedotti elementi sopravvenuti o comunque nuovi, ma non semplicemente argomenti e motivi diversi sullo stesso tema di fatto o di diritto: tanto, invece, sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui la sussistenza o meno del periculum in mora era stata oggetto di discussione anche nell'àmbito del primo procedimento di riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto.

2. Secondo princìpi già da tempo affermati da questa Corte e non eccepiti, la reiterazione di un provvedimento cautelare è consentita solo qualora il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali (Sez.

U, n. 11 (2)/ del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183), oppure nel caso in cui siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez.

U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806).

Opera anche nella materia cautelare, infatti, il generale "principio di preclusione", con la precisazione per cui, in questo àmbito ed a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l'idem - il cui bis è precluso - non si concreta e non si esaurisce nella mera identità del fatto, ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi di prova, posti e valutati a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001).

3. Tanto premesso, non ha fondamento giuridico la prima delle osservazioni in base alle quali il Tribunale ha escluso l'identità del fatto oggetto del successivo sequestro, e cioè quella riguardante la nuova e diversa qualificazione giuridica della condotta dell'indagato.

Anche sotto questo profilo, infatti, è sufficiente richiamare un principio già da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il fatto di reato è lo stesso quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione di esso, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; nello stesso senso anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016, richiamata dal ricorrente).

La semplice sussunzione in una diversa fattispecie incriminatrice astratta, dunque, non incidendo sul dato materiale, non determina diversità del fatto.

4. Neppure può dirsi fondata l'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale, quella, cioè, della mancata prospettazione, nel primo provvedimento e nella relativa richiesta del Pubblico ministero, del periculum in mora, perciò da ritenersi fatto nuovo, perché in precedenza non valutato.

Nel caso in esame, infatti, l'allegazione di tale esigenza cautelare nella successiva richiesta e la conforme determinazione in tal senso del Giudice da essa investito non sono state fondate su elementi di fatto o circostanze sopravvenuti al precedente provvedimento o, comunque, non addotti con la relativa richiesta.

Ne consegue che l'ulteriore iniziativa cautelare del Pubblico ministero ed il provvedimento che l'ha assentita non si sono fondati su un aliquid novi, bensì sulla identica situazione già esaminata con la precedente ordinanza e solo diversamente valutata.

La prospettazione di un'esigenza cautelare, infatti, in assenza di nuove circostanze di fatto o di emergenze probatorie ulteriori, non integra un "fatto" nuovo, bensì soltanto un "argomento" a sostegno della richiesta: il quale, però, essendo identica la situazione di fatto sottostante, ben si sarebbe potuto - e quindi dovuto - rappresentare già con la prima iniziativa cautelare.

5. L'ordinanza impugnata, dunque, dev'essere annullata senza rinvio e, con essa, deve necessariamente esserlo anche il decreto con il quale la misura cautelare è stata applicata, poiché emesso dal Giudice per le indagini preliminari in assenza del relativo potere di provvedervi, in quanto esauritosi con l'emissione del primo provvedimento, poi annullato dal Tribunale del riesame.

6. Non trattandosi di cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., le somme in sequestro vanno restituite all'avente diritto, a norma dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Firenze il 29.3.2023 e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Manda alla cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze dello scorso 7 maggio, che ha respinto l'istanza di riesame da lui proposta avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca delle liquidità presenti sui suoi conti correnti, fino alla somma di 87.994,75 euro, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione al delitto di cui all'art. 316-ter, cod. pen., per il quale è indagato. 2. Con un unico motivo di ricorso, la sua difesa lamenta la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, che si ricaverebbe dal combinato disposto degli artt. 111, Cost., e 649, cod. proc. pen.. 2.1. Con un primo decreto dello stesso Giudice per le indagini preliminari, infatti, il sequestro preventivo, di quelle stesse somme e sempre finalizzato alla successiva confisca, era stato disposto in relazione ai medesimi fatti di reato, sebbene qualificati come truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, cod. pen.). Tale decreto era stato però annullato dal Tribunale del riesame e la relativa ordinanza non era stata impugnata da nessuno degli interessati. Successivamente, lo stesso giudice ha emesso un nuovo decreto di sequestro, per le stesse ragioni, sulle stesse somme e per le stesse condotte, soltanto diversamente qualificate come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, cod. pen.). 2.2. L'ordinanza impugnata ha escluso che si sia verificata una duplicazione di giudizio sul medesimo fatto, rilevando che diverso è il titolo del reato e che il nuovo sequestro è stato richiesto e disposto per la ritenuta sussistenza del periculum in mora, esigenza cautelare non prospettata e non valutata dal primo provvedimento, che proprio per tale ragione era stato annullato dal Tribunale del riesame. 2.3. Censura tale ragionamento il ricorrente, evidenziando che: a) come statuito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016), ai fini del ne bis in idem occorre riferirsi al fatto storico, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica; b) in materia cautelare, l'esaurimento od il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione determina la formazione di un "giudicato" allo stato degli atti, che può essere rimosso soltanto allorché vengano dedotti elementi sopravvenuti o comunque nuovi, ma non semplicemente argomenti e motivi diversi sullo stesso tema di fatto o di diritto: tanto, invece, sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui la sussistenza o meno del periculum in mora era stata oggetto di discussione anche nell'àmbito del primo procedimento di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto. 2. Secondo princìpi già da tempo affermati da questa Corte e non eccepiti, la reiterazione di un provvedimento cautelare è consentita solo qualora il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali (Sez. U, n. 11 (2)/ del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183), oppure nel caso in cui siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806). Opera anche nella materia cautelare, infatti, il generale "principio di preclusione", con la precisazione per cui, in questo àmbito ed a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l'idem - il cui bis è precluso - non si concreta e non si esaurisce nella mera identità del fatto, ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi di prova, posti e valutati a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001). 3. Tanto premesso, non ha fondamento giuridico la prima delle osservazioni in base alle quali il Tribunale ha escluso l'identità del fatto oggetto del successivo sequestro, e cioè quella riguardante la nuova e diversa qualificazione giuridica della condotta dell'indagato. Anche sotto questo profilo, infatti, è sufficiente richiamare un principio già da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il fatto di reato è lo stesso quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione di esso, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; nello stesso senso anche Corte cost., sent. n. 200 del 2016, richiamata dal ricorrente). La semplice sussunzione in una diversa fattispecie incriminatrice astratta, dunque, non incidendo sul dato materiale, non determina diversità del fatto. 4. Neppure può dirsi fondata l'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale, quella, cioè, della mancata prospettazione, nel primo provvedimento e nella relativa richiesta del Pubblico ministero, del periculum in mora, perciò da ritenersi fatto nuovo, perché in precedenza non valutato. Nel caso in esame, infatti, l'allegazione di tale esigenza cautelare nella successiva richiesta e la conforme determinazione in tal senso del Giudice da essa investito non sono state fondate su elementi di fatto o circostanze sopravvenuti al precedente provvedimento o, comunque, non addotti con la relativa richiesta. Ne consegue che l'ulteriore iniziativa cautelare del Pubblico ministero ed il provvedimento che l'ha assentita non si sono fondati su un aliquid novi, bensì sulla identica situazione già esaminata con la precedente ordinanza e solo diversamente valutata. La prospettazione di un'esigenza cautelare, infatti, in assenza di nuove circostanze di fatto o di emergenze probatorie ulteriori, non integra un "fatto" nuovo, bensì soltanto un "argomento" a sostegno della richiesta: il quale, però, essendo identica la situazione di fatto sottostante, ben si sarebbe potuto - e quindi dovuto - rappresentare già con la prima iniziativa cautelare. 5. L'ordinanza impugnata, dunque, dev'essere annullata senza rinvio e, con essa, deve necessariamente esserlo anche il decreto con il quale la misura cautelare è stata applicata, poiché emesso dal Giudice per le indagini preliminari in assenza del relativo potere di provvedervi, in quanto esauritosi con l'emissione del primo provvedimento, poi annullato dal Tribunale del riesame. 6. Non trattandosi di cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., le somme in sequestro vanno restituite all'avente diritto, a norma dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Firenze il 29.3.2023 e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelle