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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33480/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese della testimone Cristofalo, è generico non avendo la difesa ricorrente operato la c.d. prova di resistenza atteso che incombe sulla parte che deduce tale vizio processuale l'onere a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti . che ne risultano incisi; c) di illustrare come l'eventuale espunzione del dato inutilizzabile dal complessivo compendio probatorio sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838); che la Corte territoriale, oltre ad avere illustrato le ragioni a sostegno dell'utilizzabilità delle dichiarazioni della Cristofalo, ha comunque rilevato la non decisività di tale apporto dichiarativo alla luce delle ulteriori risultanze probatorie idonee a fondare il giudizio di responsabilità (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, in ordine alla valutazione del compendio probatorio - in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni Fenech e Mannino - sono generici e comunque manifestamente infondati; quanto al dedotto travisamento, la difesa ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione dei verbali testimoniali, così da consentire a questa Corte di verificare l'eventuale errore percettivo; quanto alla valutazione di tali fonti dichiarative, la Corte di appello ne ha vagliato correttamente l'attendibilità evidenziando anche gli elementi di riscontro (pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MPiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini cr) 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese della testimone Cristofalo, è generico non avendo la difesa ricorrente operato la c.d. prova di resistenza atteso che incombe sulla parte che deduce tale vizio processuale l'onere a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti . che ne risultano incisi; c) di illustrare come l'eventuale espunzione del dato inutilizzabile dal complessivo compendio probatorio sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838); che la Corte territoriale, oltre ad avere illustrato le ragioni a sostegno dell'utilizzabilità delle dichiarazioni della Cristofalo, ha comunque rilevato la non decisività di tale apporto dichiarativo alla luce delle ulteriori risultanze probatorie idonee a fondare il giudizio di responsabilità (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, in ordine alla valutazione del compendio probatorio - in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni Fenech e Mannino - sono generici e comunque manifestamente infondati; quanto al dedotto travisamento, la difesa ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione dei verbali testimoniali, così da consentire a questa Corte di verificare l'eventuale errore percettivo; quanto alla valutazione di tali fonti dichiarative, la Corte di appello ne ha vagliato correttamente l'attendibilità evidenziando anche gli elementi di riscontro (pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MPiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini cr) 2
Sentenza Cassazione n. 33480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris