CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19417/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
88-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicilia to presso lo studio legale associato Guerra, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95 – ricorren t e – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, elegge domicilio –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.7 del 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’11 gennai o 20 2 1 (R.G.N. 78 /20 2 0 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 marzo2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza n. 7 del 2021, depositata l’11 gennaio 2021, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame del signor Franco R.G.N.18788/2021 Cron. Rep. C.C. 28/3/2025 giurisdizione Misura dell’assegno vitalizio corrisposto alle vittime del dovere. -2 - Rinaldi e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda volta a ottenere l’assegno vitalizio mensile, erogato nella misura di Euro 258,23 ai sensi dell’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel maggiore importo di Euro 500,00, secondo le disposizioni dell’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, demanda a un regolamento il compito di estendere progressivamente a tutte le vittime del dovere, secondo le indicazioni delineate dal comma 562 del medesimo art. 1, le provvidenze e i benefici, originariamente previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo. In questo contesto s’inquadra l’art. 4, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, che determina in Euro 258,23 l’importo dell’assegno vitalizio mensile , in linea conla normativa primaria. Difatti, il menzionato art. 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005 prefigura un ’ estensione solo progressiva dei benefici , entro puntuali limiti di compatibilità finanziaria, e non equipara in via immediata due categorie comunque eterogenee (le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, da un lato; le vittimedel dovere, dall’altro). 2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura. 3.–Il Ministero dell ’Interno resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa -3 - applicazione dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998, come modificato dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003, dell’art. 1, commi 562 e 565, della legge n. 266 del 2005, dell’art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 243 del 2006. Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere l’assegno vitalizio mensile nell’originaria misura di Euro 258,23, senza considerare che la legge n. 266 del 2005 ha esteso anche alle vittime del dovere tale assegno, già determinato nell’importo di Euro 500,00 (art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003) all’epoca in cui l’estensione è stata disposta. La pronuncia impugnata si discosterebbe dai princìpi affermati da Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761, che ha escluso la potestà del d.P.R. n. 243 del 2006 di incidere sulla titolarità di un diritto già attribuito dalla legge. 2.–Le censure colgono nel segno. 3.– Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile, previsto in favore delle vittime deldovere e dei soggetti ad esse equiparati, equivale a quello dell’analogo assegno, riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata in virtù dell’incremento sancito dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 (sentenza n. 7761 del 2017, cit.). Tale conclusione si dimostra « l ’ unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all ’ art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria»(sentenza n. 7761 del 2017, cit., punto 8 delle Ragioni della decisione). Una diversa interpretazione, per contro, sarebbe foriera di un’ingiustificata disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con «l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo» (sentenza n. 7761 del 2017, cit., punto 5, lettera d, delle -4 - Ragionidella decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17438). 4.–Inoltre, l’art. 2, commi 105 e seguenti , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse» (sentenza n. 7761 del 2017, cit., punto 5, lettera e , delleRagioni della decisione ) . 5.–Né giova invocare in senso contrario le previsioni del l’art. 4, comma 1, lettera b), punto 1), del d.P.R. n. 243 del 2006, che attribuiscono alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati l’importo di Euro 258,23. Alla disciplina regolamentare di attuazione, prevista dall’art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005, non compete alcun potere «di modificare quantitativamente l’emolumento previsto dalla legge n. 350 del 2003, occorrendo per tale potere di modifica un’espressa previsione, tanto più in presenza di esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati già valutata dal legislatore, che ha previsto l’estensione della tutela alle vittime del dovere (senza nulla dire in ordine al carattere limitato, nel tempo o nel contenuto, della detta estensione»(Cass., sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12749). 6. –Quanto al limite di spesa, addotto dalla sentenza impugnata, esso «assume rilievo solo su un piano c.d. autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il limite annuale, […] l’emolumento viene a far carico alla graduatoria dell’anno successivo, restando escluso che l’assistenza venga del tutto meno»(sentenza n. 12749 del 2022, cit.). 7.–A tali princìpi (da ultimo, Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16733, e 9 aprile 2024, n. 9494),che gli argomenti prospettati nella -5 - sentenza impugnata e nel controricorso non inducono a rimeditare,la Corte d’appello di Ancona non si è uniformata. 8.– Dai rilievi svolti conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione. 9.–Il giudice di rinvio riesaminerà la fattispecie controversa alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza, pronunciando, infine, anche sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella came