Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:236
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
7 aprile 2016 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione
e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità»
Nella causa C‑436/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale
di Bari (Italia), con ordinanza del 22 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2014, nel procedimento penale
a carico di
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo
99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità
di trattamento e di effettività.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per violazione
della normativa italiana relativa alla raccolta di scommesse.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
3
Il procedimento principale si inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello delle cause che
hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25) nonché Laezza (C‑375/14,
EU:C:2016:60).
4
Come emerge dagli atti presentati alla Corte, un controllo effettuato il 26 marzo 2014 dalla Guardia di Finanza di Monopoli
(Italia) nei locali di un centro di trasmissione dati gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e affiliato alla SKS 365 Group GmbH, società
di diritto austriaco, ha rivelato l’esistenza, in tale centro, di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse. A
seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro di talune apparecchiature utilizzate per la ricezione e la trasmissione
di dette scommesse.
5
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al giudice del rinvio una richiesta di riesame del decreto del 29 marzo 2014 del pubblico Ministero
presso il Tribunale di Bari che aveva convalidato il sequestro probatorio di tali apparecchiature.
6
In tale contesto, il Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25) nonché Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60):
«1) [S]e gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., come anche letti dalla sentenza della Corte [Costa e Cifone, cause riunite
C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni
di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle
conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
2) se gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte (...), vadano interpretati
nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione
adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
3) se gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte (...), vadano interpretati
nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali
di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza
del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca».
Sulle questioni pregiudiziali
7
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione
sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza
motivata.
8
Tale norma trova applicazione nella causa in esame.
9
Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli
articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso
che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale,
che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate
in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
10
Dato che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25, punto 55 e dispositivo),
la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa, la risposta fornita dalla
Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle prime due questioni poste dal giudice del rinvio nel procedimento principale.
11
Pertanto, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi
di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in
materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara
per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino
del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
12
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano
essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale,
la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività
per scadenza del termine della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l’uso dei beni materiali
e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.
13
Dato che, nella sua sentenza Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 44 e dispositivo), la Corte ha già avuto modo di esaminare
una questione identica a quella sollevata nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente
trasponibile alla terza questione posta dal giudice del rinvio nel procedimento principale.
14
Occorre, di conseguenza, rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati
nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale
impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza
del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e
di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente
perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
15
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1)
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel
senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale,
che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate
in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
2)
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come
quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non
oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali
di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario
al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.