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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 06930/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17410 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C25 F964E) SOSSELLA Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H55 F964D) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R06 H769R) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- muzzi rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H17 F964V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Vene- zia n. 4459/2019, pubblicata in data 17 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’im- porto di € 61.437,29 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura ricognitiva di debito di que- sti ultimi.

Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 L’opposizione degli ingiunti è stata accolta dal Tribunale di Vi-Numero sezionale 1268/2022Numero di raccolta generale 6930/2022 cenza.

Data pubblicazione 02/03/2022 La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorrono il Marchetto e la Sossella, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, Numero sezionale 1268/2022Numero di raccolta generale 6930/2022 che permetta di bene intendere il significato e la portata delle Data pubblicazione 02/03/2022 censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

La parte di esso dedicata all’esposizione del «Fatto» non con- tiene infatti specifici e adeguati riferimenti all’oggetto sostan- ziale della controversia e, in particolare, allo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti (limitandosi i ricorrenti, sul punto, ad affermare che di tali rapporti «si dava un’ampia ricostruzione nel corpo dell’atto introduttivo»), alle ragioni delle reciproche richieste in giudizio (limitandosi i ricorrenti, sul punto, ad affer- mare di avere eccepito, nel giudizio di primo grado, «l’impro- ponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda azionata dall’ingiungente per litispendenza», senza null’altro aggiungere in proposito), ai motivi della decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione ed alle ragioni del gra- vame proposto dalla società attrice in sede monitoria avverso tale decisione.

Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 Le indicate lacune espositive – diversamente da quanto sosNumero di raccolta generale 6930/2022te-Data pubblicazione 02/03/2022 nuto dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. – non possono ritenersi superabili neanche sulla base dell’esame del contenuto dei singoli motivi del ricorso, che risultano anzi anch’essi inammissibili, per di- fetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come sarà illustrato in prosieguo. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360, 1° comma n. 4, errores in procedendo.

Nullità della sentenza per violazione dei principi regolatori del giusto processo contenuti negli articoli 99, 112, 113, 115 c.p.c. ed elaborati dalla giuri- sprudenza in materia di corretta interpretazione della domanda e delle eccezioni e di onere di contestazione dei fatti ex adverso allegati».

Le censure sono inammissibili, in quanto non sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Secondo la corte di appello, l’opposizione del Marchetto e della Sossella al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un atto ricognitivo di debito, non era fondata su precise allegazioni in ordine al rapporto fonda- mentale ed alle ragioni della sua eventuale insussistenza o av- venuta estinzione, ma consisteva nella mera asserzione di una pretesa litispendenza, peraltro non suffragata da elementi suf- ficienti a consentirne la verifica in concreto.

Sebbene i ricorrenti sostengano che non sarebbero stati corret- tamente interpretati i loro atti difensivi, in realtà anche l’espo- sizione a conforto del motivo di ricorso in esame contiene una indicazione dei rapporti sostanziali intercorsi tra le parti estre- mamente confusa, che – nella congerie di richiami ad una serie di vicende, sia sostanziali che processuali, di cui non è adegua- tamente chiarita la rilevanza ai fini della presente controversia – non consente di comprendere in modo adeguato il senso Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 effettivo delle allegazioni a fondamento del ricorso stesso e, Numero di raccolta generale 6930/2022Data pubblicazione 02/03/2022 ancor prima, dell’opposizione proposta in sede di merito.

In ogni caso, si tratta di allegazioni che la corte di appello ha espressamente affermato essere rimaste sfornite di adeguato sostegno probatorio.

Neanche sotto tale profilo, il motivo di ricorso in esame contiene censure adeguatamente specifiche: i ricorrenti si limitano a so- stenere, del tutto genericamente, che il corredo documentale prodotto nel giudizio di merito sarebbe sufficiente a dimostrare quanto da essi dedotto in fatto.

Arrivano addirittura ad affer- mare che, benché i riferimenti ai singoli documenti prodotti non fossero stati specificati nei loro stessi atti difensivi (che conte- nevano, come rinvio al sostegno documentale delle allegazioni via via formulate, la semplice indicazione «doc», priva di un numero identificativo), i giudici del merito avrebbero potuto e dovuto ricercare essi stessi i vari documenti idonei a documen- tare ciascuna allegazione: assunto manifestamente infondato, in quanto contrario al principio di necessaria specificità delle impugnazioni.

È d’altronde sufficiente, sul punto, osservare che la valutazione delle prove va effettuata secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità nonché ribadire che, comunque, le censure esposte in proposito nel motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficien- temente specifiche, neanche sotto l’aspetto dell’invocato prin- cipio di non contestazione (in mancanza di adeguati riferimenti agli atti difensivi della controparte il cui contenuto potrebbe eventualmente essere interpretato in tal senso, ancora una volta in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360, 1° comma n. 3 in riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 1988 c.c.».

Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360, I comma n. 3 in rife- rimento all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.».

Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 Il secondo ed il terzo motivo del ricorso in esame contengono Numero di raccolta generale 6930/2022Data pubblicazione 02/03/2022 un richiamo alle censure sviluppate con il primo motivo: i ricor- renti sostengono – in via subordinata rispetto all’accoglimento di detto primo motivo – che le predette censure dovrebbero ritenersi fondate, quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1988 c.c. (secondo motivo), ov- vero sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. (terzo motivo, contenente ulteriore richiamo al prin- cipio di non contestazione), dovendosi ritenere correttamente allegata e provata l’insussistenza del rapporto sostanziale che aveva dato luogo alla ricognizione di debito in virtù della quale era stato emesso il decreto monitorio opposto.

Al contrario, il già rilevato difetto di specificità delle censure esposte con il primo motivo impedisce in radice di ritenere am- missibili e di esaminare nel merito anche quelle formulate con i motivi di ricorso in esame.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17410 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C25 F964E) SOSSELLA Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H55 F964D) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R06 H769R) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- muzzi rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H17 F964V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Vene- zia n. 4459/2019, pubblicata in data 17 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’im- porto di € 61.437,29 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura ricognitiva di debito di que- sti ultimi. Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 L’opposizione degli ingiunti è stata accolta dal Tribunale di Vi-Numero sezionale 1268/2022Numero di raccolta generale 6930/2022 cenza. Data pubblicazione 02/03/2022 La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorrono il Marchetto e la Sossella, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, Numero sezionale 1268/2022Numero di raccolta generale 6930/2022 che permetta di bene intendere il significato e la portata delle Data pubblicazione 02/03/2022 censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. La parte di esso dedicata all’esposizione del «Fatto» non con- tiene infatti specifici e adeguati riferimenti all’oggetto sostan- ziale della controversia e, in particolare, allo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti (limitandosi i ricorrenti, sul punto, ad affermare che di tali rapporti «si dava un’ampia ricostruzione nel corpo dell’atto introduttivo»), alle ragioni delle reciproche richieste in giudizio (limitandosi i ricorrenti, sul punto, ad affer- mare di avere eccepito, nel giudizio di primo grado, «l’impro- ponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda azionata dall’ingiungente per litispendenza», senza null’altro aggiungere in proposito), ai motivi della decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione ed alle ragioni del gra- vame proposto dalla società attrice in sede monitoria avverso tale decisione. Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 Le indicate lacune espositive – diversamente da quanto sosNumero di raccolta generale 6930/2022te-Data pubblicazione 02/03/2022 nuto dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. – non possono ritenersi superabili neanche sulla base dell’esame del contenuto dei singoli motivi del ricorso, che risultano anzi anch’essi inammissibili, per di- fetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come sarà illustrato in prosieguo. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360, 1° comma n. 4, errores in procedendo. Nullità della sentenza per violazione dei principi regolatori del giusto processo contenuti negli articoli 99, 112, 113, 115 c.p.c. ed elaborati dalla giuri- sprudenza in materia di corretta interpretazione della domanda e delle eccezioni e di onere di contestazione dei fatti ex adverso allegati». Le censure sono inammissibili, in quanto non sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Secondo la corte di appello, l’opposizione del Marchetto e della Sossella al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un atto ricognitivo di debito, non era fondata su precise allegazioni in ordine al rapporto fonda- mentale ed alle ragioni della sua eventuale insussistenza o av- venuta estinzione, ma consisteva nella mera asserzione di una pretesa litispendenza, peraltro non suffragata da elementi suf- ficienti a consentirne la verifica in concreto. Sebbene i ricorrenti sostengano che non sarebbero stati corret- tamente interpretati i loro atti difensivi, in realtà anche l’espo- sizione a conforto del motivo di ricorso in esame contiene una indicazione dei rapporti sostanziali intercorsi tra le parti estre- mamente confusa, che – nella congerie di richiami ad una serie di vicende, sia sostanziali che processuali, di cui non è adegua- tamente chiarita la rilevanza ai fini della presente controversia – non consente di comprendere in modo adeguato il senso Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 effettivo delle allegazioni a fondamento del ricorso stesso e, Numero di raccolta generale 6930/2022Data pubblicazione 02/03/2022 ancor prima, dell’opposizione proposta in sede di merito. In ogni caso, si tratta di allegazioni che la corte di appello ha espressamente affermato essere rimaste sfornite di adeguato sostegno probatorio. Neanche sotto tale profilo, il motivo di ricorso in esame contiene censure adeguatamente specifiche: i ricorrenti si limitano a so- stenere, del tutto genericamente, che il corredo documentale prodotto nel giudizio di merito sarebbe sufficiente a dimostrare quanto da essi dedotto in fatto. Arrivano addirittura ad affer- mare che, benché i riferimenti ai singoli documenti prodotti non fossero stati specificati nei loro stessi atti difensivi (che conte- nevano, come rinvio al sostegno documentale delle allegazioni via via formulate, la semplice indicazione «doc», priva di un numero identificativo), i giudici del merito avrebbero potuto e dovuto ricercare essi stessi i vari documenti idonei a documen- tare ciascuna allegazione: assunto manifestamente infondato, in quanto contrario al principio di necessaria specificità delle impugnazioni. È d’altronde sufficiente, sul punto, osservare che la valutazione delle prove va effettuata secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità nonché ribadire che, comunque, le censure esposte in proposito nel motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficien- temente specifiche, neanche sotto l’aspetto dell’invocato prin- cipio di non contestazione (in mancanza di adeguati riferimenti agli atti difensivi della controparte il cui contenuto potrebbe eventualmente essere interpretato in tal senso, ancora una volta in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360, 1° comma n. 3 in riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 1988 c.c.». Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360, I comma n. 3 in rife- rimento all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.». Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 Il secondo ed il terzo motivo del ricorso in esame contengono Numero di raccolta generale 6930/2022Data pubblicazione 02/03/2022 un richiamo alle censure sviluppate con il primo motivo: i ricor- renti sostengono – in via subordinata rispetto all’accoglimento di detto primo motivo – che le predette censure dovrebbero ritenersi fondate, quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1988 c.c. (secondo motivo), ov- vero sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. (terzo motivo, contenente ulteriore richiamo al prin- cipio di non contestazione), dovendosi ritenere correttamente allegata e provata l’insussistenza del rapporto sostanziale che aveva dato luogo alla ricognizione di debito in virtù della quale era stato emesso il decreto monitorio opposto. Al contrario, il già rilevato difetto di specificità delle censure esposte con il primo motivo impedisce in radice di ritenere am- missibili e di esaminare nel merito anche quelle formulate con i motivi di ricorso in esame. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17410/2020 Numero sezionale 1268/2022 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma Numero di raccolta generale 6930/2022Data pubblicazione 02/03/2022 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17410/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2
Decreto Cassazione n. 06930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris