CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 17 aprile 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di danneggiamento di beni pubblici esposti per necessità alla pubblica fede. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di contestato, per non avere valutato che la capacità di intendere e volere dell'imputato era fortemente scemata al momento del fatto . Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già escluso che l'evento traumatico subito dall'imputato possa avere inficiato la sua capacità, che rileva ai sensi dell'art. 89 cod.pen. solo se collegata ad un'infermità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]