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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01649/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dell'8 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Trapani, il 9 ottobre 2020, ha respinto l'istanza di revoca della confisca di taluni beni, disposta nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e definito con decreto del 13 gennaio 2010, confermato dalla Corte di appello il 21 dicembre 2011 e divenuto irrevocabile il 25 ottobre 2012.

Ha, a tal fine, osservato, in accordo cori il primo giudice, che la richiesta di revoca si fonda sull'allegazione di elementi di prova che avrebbero potuto essere dedotti nell'originario procedimento di prevenzione, ciò che ne preclude l'utilizzo a sostegno della richiesta di revoca.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico atto, ricorsi per cassazione affidato ad un solo, articolato motivo, con il quale deducono violazione di legge per avere la Corte di appello indebitamente escluso il carattere di novità delle più recenti allegazioni, afferenti a circostanze che era stato impossibile, per causa a loro non imputabile, documentare nel procedimento conclusosi con la confisca di cui è chiesta la revoca e che, se adeguatamente considerate, comprovano l'insussistenza ex tunc delle condizioni per l'adozione del provvedimento ablatorio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dai ricorso.

CONSIDERATO :[N DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Gli istanti hanno allegato, a supporto della richiesta di revoca della confisca: - copia di un assegno bancario emesso nel 2005, per l'importo di euro 25.000, dall'ing.

Parrinello in favore di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente a titolo di prestito; - documentazione attestante che, nel 1991, il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] incassò, dalla cessione delle quote della SICE s.r.I., la somma di £. 480.000.000;- documentazione attestante che, tra il 1998 ed il 199'9, [OSCURATO:PERSONA] cedette un immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di £. 211.000.000; - la relazione di consulenza tecnica sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], redatta sulla scorta anche dei documenti di più recente reperimento ed allegazione.

Hanno, pertanto, dedotto che la predetta produzione attesti, con riferimento al periodo 2001-2005, l'insussistenza della sproporzione tra redditi di fonte lecita ed impieghi, nonché la disponibilità, in capo ad Esposto ed al suo nucleo familiare ed in relazione agli anni 1997-2000, di risorse economiche sufficienti a giustificare, specificamente, l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA].

3. Tribunale e Corte di appello — che, come detto, hanno concordemente rigettato la richiesta di revoca della confisca — hanno condivisibilmente orientato la decisione impugnata al principio, ribadito, ancora di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore» (Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692; Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800).

Tale indirizzo, largamente maggioritario, va, invero, preferito a quello, espresso, da ultimo, da Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856, che, al contrario, rinviene una «prova nuova» — deducibile a fondamento tanto della domanda di revoca ex tunc, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — anche al cospetto di quegli elementi preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e, perciò, mai valutati, L'orientamento dal quale in questa sede si dissente trova momento qualificante nell'estensione alla confisca degli approdi ermeneutici raggiunti in materia di revisione e suggellati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, giustificata dal rango costituzionale dei beni attinti nell'uno come nell'altro settore e dalla strettissima relazione tra la revisione, da un lato, e la revoca (oggi revocazione) dall'altro, che costituiscono la proiezione nello specifico settore delle misure di prevenzione dell'istituto tipico del processo penale, che ha rappresentato, nell'evoluzione giurisprudenziale e, successivamente, legislativa, indubbio modello di riferimento.

A fronte di tali argomenti, la tesi cui il Collegio aderisce replica sottolineando che l'assimilazione della disciplina degli istituti non è completa, come dimostrato dal testo dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha recepito gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di revoca della confisca di prevenzione.

In proposito, va, in dettaglio, osservato che il testo della norma rimanda, in esordio, alle sole «forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale» ed indica, tra i casi di revocazione, quello di «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», diversamente dall'art. 630 cod. proc. pen. che, alla lett. c), ammette la richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ...», così assegnando rilevanza, diversamente da quanto avviene nel procedimento di prevenzione, anche a prove non sopravvenute e, quindi, preesistenti.

Se a ciò si aggiunge che la promozione del procedimento di revocazione della confisca è soggetta, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile, al termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi previsti, mentre la richiesta di revisione può essere presentata senza limiti di tempo (sulla rilevanza di tale profilo cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 28941 del 24/9/2020, Morgante, Rv. 279809), resta confermata l'esistenza di non marginali differenze nella regolamentazione degli istituti, che discende dal diverso rango costituzionale dei beni coinvolti, cui consegue un differente loro bilanciamento con quello alla stabilità delle decisioni giurisdizionali definitive.

La revoca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono, quindi, costituire lo strumento per riaprire la sequenza procedimentale sfociata nell'emissione di decreto di confisca definitivo in ragione dell'allegazione di prove che il proposto ed i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare témpestivamente.

Le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle che non era stato possibile dedurre nel procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca ignoti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione anche semplicemente con l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive.

4. Scrutinata alla luce del delineato canone ermeneutico, la decisione impugnata si rivela tetragona alle censure dei ricorrenti.

Il primo elemento addotto a supporto della richiesta di revoca — vagliata, ratione temporis ed in forza della disposizione transitoria dettata dall'art. 117 d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — è costituito dalla copia di un assegno, dell'importo di euro 25.000, che l'ing.

Parrinello consegnò, a titolo di prestito, a [OSCURATO:PERSONA] nel 2005.

Avendo la Corte di appello rilevato, in proposito, che il tema era già stato trattato nel giudizio di prevenzione, i ricorrenti hanno obiettato che la più recente allegazione è volta a superare le considerazioni svolte in quella sede in merito alla carenza di prova circa la veridicità della dichiarazione filo tempore resa dal sottoscrittore del titolo di credito, che è adesso assistita dal riscontro documentale la cui mancanza aveva orientato l'originaria decisione.

Il rilievo non coglie nel segno, perché afferente a prova documentale che, ovviamente già formatasi all'epoca del procedimento conclusosi con la confisca, ben avrebbe potuto essere in quella sede dedotta ed allegata, non apprezzandosi la sussistenza di cause di forza maggiore che abbiano precluso l'adempimento dell'onere probatorio, ovvero di un impedimento di carattere assoluto, derivante da cause esterne loro non imputabili.

In questa prospettiva, deve rilevarsi, in replica alla prospettazione dei ricorrenti, esplicitata con riferimento ad altro elemento di prova ma valida, in teoria, per tutti quelli addotti a sostegno della richiesta di revoca della confisca, che la contingente condizione di detenzione, in coincidenza con il giudizio di prevenzione, di [OSCURATO:PERSONA] — la cui precisa durata i ricorrenti si sono, peraltro, astenuti dal documentare — non può in alcun modo costituire fattore ostativo di pregnanza e vincolatività tali da rendere impossibile la produzione del documento.

È, dunque, fuori luogo discorrere di «forza maggiore» in relazione ad una situazione personale che, pur rendendo meno agevole il reperimento dei documenti utili per l'apprestamento della difesa del proposto e dei terzi, non ha costituito insormontabile ostacolo all'adozione delle opportune iniziative da parte dei familiari e dei difensori.

Analoghe considerazioni devono essere riservate ai documenti (la nota della Guardia di Finanza del 19 giugno 2006 e le dichiarazioni rese dal Col. [OSCURATO:PERSONA] il 7 • novembre 2007) esibiti in relazione all'incasso di £. 480.000.000 dalla cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. che, ammettono gli stessi ricorrenti (cfr. il libello introduttivo del presente giudizio, pag. 3), preesistevano all'emissione del decreto di confisca e potevano essere prodotti nella sede originaria, nonché all'acquisizione del contributo di tale sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che, analogamente, avrebbe potuto avvenire al tempo della promozione del procedimento di prevenzione.

Per le medesime ragioni, non può qualificarsi cóme «prova nuova», non deducibile nel procedimento suggellato dall'adozione del decreto di confisca, l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incasso dei proventi della vendita di un fabbricato di vecchia costruzione in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Contraria al vigente sistema normativo si rivela, da ultimo, la pretesa qualificazione come «prova nuova» della relazione di consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che utilizza, in funzione dimostrativa dell'originaria insussistenza dei presupposti della disposta confisca, gli elementi, di più recente introduzione, che si è detto essere privi del necessario crisma di novità, dovendosi, per il resto, ricordare, in linea di continuità con il corrente indirizzo ermeneutico, che ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244152).

5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M M. rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'8 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Trapani, il 9 ottobre 2020, ha respinto l'istanza di revoca della confisca di taluni beni, disposta nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e definito con decreto del 13 gennaio 2010, confermato dalla Corte di appello il 21 dicembre 2011 e divenuto irrevocabile il 25 ottobre 2012. Ha, a tal fine, osservato, in accordo cori il primo giudice, che la richiesta di revoca si fonda sull'allegazione di elementi di prova che avrebbero potuto essere dedotti nell'originario procedimento di prevenzione, ciò che ne preclude l'utilizzo a sostegno della richiesta di revoca. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico atto, ricorsi per cassazione affidato ad un solo, articolato motivo, con il quale deducono violazione di legge per avere la Corte di appello indebitamente escluso il carattere di novità delle più recenti allegazioni, afferenti a circostanze che era stato impossibile, per causa a loro non imputabile, documentare nel procedimento conclusosi con la confisca di cui è chiesta la revoca e che, se adeguatamente considerate, comprovano l'insussistenza ex tunc delle condizioni per l'adozione del provvedimento ablatorio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dai ricorso. CONSIDERATO :[N DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Gli istanti hanno allegato, a supporto della richiesta di revoca della confisca: - copia di un assegno bancario emesso nel 2005, per l'importo di euro 25.000, dall'ing. Parrinello in favore di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente a titolo di prestito; - documentazione attestante che, nel 1991, il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] incassò, dalla cessione delle quote della SICE s.r.I., la somma di £. 480.000.000;- documentazione attestante che, tra il 1998 ed il 199'9, [OSCURATO:PERSONA] cedette un immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di £. 211.000.000; - la relazione di consulenza tecnica sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], redatta sulla scorta anche dei documenti di più recente reperimento ed allegazione. Hanno, pertanto, dedotto che la predetta produzione attesti, con riferimento al periodo 2001-2005, l'insussistenza della sproporzione tra redditi di fonte lecita ed impieghi, nonché la disponibilità, in capo ad Esposto ed al suo nucleo familiare ed in relazione agli anni 1997-2000, di risorse economiche sufficienti a giustificare, specificamente, l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tribunale e Corte di appello — che, come detto, hanno concordemente rigettato la richiesta di revoca della confisca — hanno condivisibilmente orientato la decisione impugnata al principio, ribadito, ancora di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore» (Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692; Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800). Tale indirizzo, largamente maggioritario, va, invero, preferito a quello, espresso, da ultimo, da Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856, che, al contrario, rinviene una «prova nuova» — deducibile a fondamento tanto della domanda di revoca ex tunc, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — anche al cospetto di quegli elementi preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e, perciò, mai valutati, L'orientamento dal quale in questa sede si dissente trova momento qualificante nell'estensione alla confisca degli approdi ermeneutici raggiunti in materia di revisione e suggellati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, giustificata dal rango costituzionale dei beni attinti nell'uno come nell'altro settore e dalla strettissima relazione tra la revisione, da un lato, e la revoca (oggi revocazione) dall'altro, che costituiscono la proiezione nello specifico settore delle misure di prevenzione dell'istituto tipico del processo penale, che ha rappresentato, nell'evoluzione giurisprudenziale e, successivamente, legislativa, indubbio modello di riferimento. A fronte di tali argomenti, la tesi cui il Collegio aderisce replica sottolineando che l'assimilazione della disciplina degli istituti non è completa, come dimostrato dal testo dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha recepito gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di revoca della confisca di prevenzione. In proposito, va, in dettaglio, osservato che il testo della norma rimanda, in esordio, alle sole «forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale» ed indica, tra i casi di revocazione, quello di «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», diversamente dall'art. 630 cod. proc. pen. che, alla lett. c), ammette la richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ...», così assegnando rilevanza, diversamente da quanto avviene nel procedimento di prevenzione, anche a prove non sopravvenute e, quindi, preesistenti. Se a ciò si aggiunge che la promozione del procedimento di revocazione della confisca è soggetta, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile, al termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi previsti, mentre la richiesta di revisione può essere presentata senza limiti di tempo (sulla rilevanza di tale profilo cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 28941 del 24/9/2020, Morgante, Rv. 279809), resta confermata l'esistenza di non marginali differenze nella regolamentazione degli istituti, che discende dal diverso rango costituzionale dei beni coinvolti, cui consegue un differente loro bilanciamento con quello alla stabilità delle decisioni giurisdizionali definitive. La revoca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono, quindi, costituire lo strumento per riaprire la sequenza procedimentale sfociata nell'emissione di decreto di confisca definitivo in ragione dell'allegazione di prove che il proposto ed i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare témpestivamente. Le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle che non era stato possibile dedurre nel procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca ignoti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione anche semplicemente con l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive. 4. Scrutinata alla luce del delineato canone ermeneutico, la decisione impugnata si rivela tetragona alle censure dei ricorrenti. Il primo elemento addotto a supporto della richiesta di revoca — vagliata, ratione temporis ed in forza della disposizione transitoria dettata dall'art. 117 d.lgs. 6 settembre 2011, n. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — è costituito dalla copia di un assegno, dell'importo di euro 25.000, che l'ing. Parrinello consegnò, a titolo di prestito, a [OSCURATO:PERSONA] nel 2005. Avendo la Corte di appello rilevato, in proposito, che il tema era già stato trattato nel giudizio di prevenzione, i ricorrenti hanno obiettato che la più recente allegazione è volta a superare le considerazioni svolte in quella sede in merito alla carenza di prova circa la veridicità della dichiarazione filo tempore resa dal sottoscrittore del titolo di credito, che è adesso assistita dal riscontro documentale la cui mancanza aveva orientato l'originaria decisione. Il rilievo non coglie nel segno, perché afferente a prova documentale che, ovviamente già formatasi all'epoca del procedimento conclusosi con la confisca, ben avrebbe potuto essere in quella sede dedotta ed allegata, non apprezzandosi la sussistenza di cause di forza maggiore che abbiano precluso l'adempimento dell'onere probatorio, ovvero di un impedimento di carattere assoluto, derivante da cause esterne loro non imputabili. In questa prospettiva, deve rilevarsi, in replica alla prospettazione dei ricorrenti, esplicitata con riferimento ad altro elemento di prova ma valida, in teoria, per tutti quelli addotti a sostegno della richiesta di revoca della confisca, che la contingente condizione di detenzione, in coincidenza con il giudizio di prevenzione, di [OSCURATO:PERSONA] — la cui precisa durata i ricorrenti si sono, peraltro, astenuti dal documentare — non può in alcun modo costituire fattore ostativo di pregnanza e vincolatività tali da rendere impossibile la produzione del documento. È, dunque, fuori luogo discorrere di «forza maggiore» in relazione ad una situazione personale che, pur rendendo meno agevole il reperimento dei documenti utili per l'apprestamento della difesa del proposto e dei terzi, non ha costituito insormontabile ostacolo all'adozione delle opportune iniziative da parte dei familiari e dei difensori. Analoghe considerazioni devono essere riservate ai documenti (la nota della Guardia di Finanza del 19 giugno 2006 e le dichiarazioni rese dal Col. [OSCURATO:PERSONA] il 7 • novembre 2007) esibiti in relazione all'incasso di £. 480.000.000 dalla cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. che, ammettono gli stessi ricorrenti (cfr. il libello introduttivo del presente giudizio, pag. 3), preesistevano all'emissione del decreto di confisca e potevano essere prodotti nella sede originaria, nonché all'acquisizione del contributo di tale sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che, analogamente, avrebbe potuto avvenire al tempo della promozione del procedimento di prevenzione. Per le medesime ragioni, non può qualificarsi cóme «prova nuova», non deducibile nel procedimento suggellato dall'adozione del decreto di confisca, l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incasso dei proventi della vendita di un fabbricato di vecchia costruzione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Contraria al vigente sistema normativo si rivela, da ultimo, la pretesa qualificazione come «prova nuova» della relazione di consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che utilizza, in funzione dimostrativa dell'originaria insussistenza dei presupposti della disposta confisca, gli elementi, di più recente introduzione, che si è detto essere privi del necessario crisma di novità, dovendosi, per il resto, ricordare, in linea di continuità con il corrente indirizzo ermeneutico, che ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244152). 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M M. rig
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