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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 280/2009

ECLI:EU:C:2009:313
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0390_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle informazioni previste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1) letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE (GU L 55, pag. 57) – Informazioni relative alle previsioni nazionali riguardanti le emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni.

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo trasmesso le informazioni richieste per il 15 marzo 2007 ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, letto in combinato disposto con gli artt. 8-11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0390_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle informazioni previste dall’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1) letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE (GU L 55, pag. 57) – Informazioni relative alle previsioni nazionali riguardanti le emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo trasmesso le informazioni richieste per il 15 marzo 2007 ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, letto in combinato disposto con gli artt. 8-11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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