CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di primo grado che l'ha condannata per i reati di lesioni personali e minaccia; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputata - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa l'entità della pena inflitta, ritenendola apodittica - è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., perché in concreto denuncia esclusivamente vizi di motivazione, quando il ricorso è ammesso per sola violazione di legge; ed è pure manifestamente infondato, in quanto prospetta con enunciati di puro stile l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, invece esauriente e rispondente ai canoni della logica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, avuto riguardo alla memoria della parte civile con richiesta di liquidazione delle spese, che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (ex multis, sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civi