CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce per le indagini preliminari delTribunale di Monzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonvicini, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 27 gennaio 2025 con la quale il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Monza ha applicato, su concorde richiesta delle parti, lapena di anni uno di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cuiagli artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen. e disposto nei suoi confronti laconfisca, anche per equivalente, della somma di 3.480.214,88 euro quale profitto deireati di cui al capo di imputazione.2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, carenza edapparenza della motivazione in relazione alle argomentazioni contenute nella memoriadifensiva depositata in data 24 ottobre 2025.Il giudice per le indagini preliminari sarebbe pervenuto alla decisionecontestata muovendo dal medesimo presupposto argomentativo dal quale prendevanole mosse le deduzioni difensive, vale a dire dall’individuazione degli elementi desuntidall’ordinanza applicativa delle misure cautelari e dall’annotazione di polizia giudiziaria,ritenuti dalla difesa inidonei a comprovare che il profitto di [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse al25% dei finanziamenti oggetto delle truffe.La motivazione avrebbe omesso di dare risposta ad una richiesta principale ea due richieste subordinate, tutte concernenti la determinazione del profitto attribuibilea [OSCURATO:PERSONA]. In via principale, la difesa aveva sostenuto che tale profitto doveva essereindividuato nella somma corrispondente alle fatture che [OSCURATO:PERSONA], secondo quantoriferito nel suo interrogatorio del 14 novembre 2024, aveva emesso personalmente etramite la società [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di quattro delle cinque società beneficiariedei finanziamenti ([OSCURATO:SOCIETA], capo 2; Vibee, capo 3; [OSCURATO:PERSONA], capo 4; [OSCURATO:SOCIETA],capo 6).In via subordinata, sulla base di quanto risultante dall’annotazione di poliziagiudiziaria del 16 ottobre 2025, la difesa sosteneva che il profitto poteva esseredeterminato in € 1.974.444, somma desumibile dall’analisi documentale delle fattureper operazioni inesistenti emesse anche dalle società ritenute interposte nei confrontidelle società beneficiarie dei finanziamenti nonché dall’esame dei flussi finanziaritransitati sui conti correnti delle società medesime. Tale importo coincideva, insostanza, con un prospetto ricostruttivo che, per ciascun capo di imputazione, indicaval’ammontare delle fatture, i flussi finanziari e la percentuale delle somme imputabili aSavio quale profitto in relazione ai finanziamenti ottenuti; prospetto che, ad avvisodella difesa, trovava riscontro negli elementi documentali raccolti nel corso delleindagini.Per contro, le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale individuava nel25% dei finanziamenti - e, dunque, fino alla concorrenza della somma di € 3.480.214confiscata - la quota destinata a [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il residuo gli fosse statocorrisposto in contanti, sarebbero prive di adeguato riscontro esterno inconsiderazione del fatto che le dichiarazioni valorizzate dal giudice di merito,proverrebbero da soggetti (lacone e Fera) che avrebbero appreso tali circostanzeproprio dal [OSCURATO:PERSONA] con conseguente circolarità della prova.La difesa, in estremo subordine, invocava, in difetto di prove certe circal’effettivo ammontare del profitto conseguito dal [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione del criteriosussidiario individuato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024,dep. 2025, Massini, con ripartizione in parti uguali del profitto confiscabile tra iconcorrenti nel reato, indicando analiticamente, capo per capo, la somma da imputarea [OSCURATO:PERSONA].Il giudice per le indagini preliminari non avrebbe fornito adeguata risposta anessuno di tali argomenti con conseguente carenza di motivazione sul punto,configurabile non solo in presenza di un difetto materiale della motivazione, ma anchequando l’apparato argomentativo risulti incompleto rispetto a specifiche e decisivedoglianze difensive.La difesa assume, inoltre, che il vizio emerga dallo stesso testo dellasentenza, sotto un duplice profilo: da un lato, per incompletezza rispetto al temadevoluto, dall’altro, per omessa considerazione dei dati probatori contrari. Quanto alprimo aspetto, si sostiene che la lettura complessiva della sentenza rivelerebbe ilcarattere solo apparente della motivazione, risolvendosi questa in una meraesposizione del materiale probatorio acquisito, apoditticamente qualificato comeautoevidente, senza alcun effettivo apprezzamento critico.Il ricorrente, altresì, esclude che la motivazione possa essere qualificata comemotivazione per relationem, rilevando che tale tecnica è ammissibile soltanto ove dalprovvedimento emerga che il giudice non si sia limitato a un rinvio formale, ma abbiacriticamente vagliato e fatto propri gli argomenti contenuti nell’atto richiamato. Nelcaso di specie, invece, secondo la prospettazione difensiva, non vi sarebbe alcunareale valutazione critica, ma soltanto formule di stile.Tale apparenza della motivazione sarebbe ancor più rilevante inconsiderazione della natura della questione devoluta, riguardante la confisca delprofitto del reato, in forma diretta o per equivalente, che assolve a una funzioneessenzialmente ripristinatoria, dovendo ricondurre l’autore del reato alla situazionepatrimoniale anteriore alla commissione dell’illecito. Ne conseguirebbe che l’ablazionenon può eccedere il vantaggio economico concretamente conseguito.La difesa rileva che, anche aderendo alla tesi accusatoria, che include nelprofitto attribuito a [OSCURATO:PERSONA] le somme fatturate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle società beneficiarie dei finanziamenti, la percentuale del25% posta a fondamento della confisca non risulterebbe comunque supportata daconcreti elementi di prova.Il giudice, a fronte di una rilevante discrasia -quantificata in non meno di €1.505.770,88- tra quanto emergente dagli atti e quanto dichiarato dal solo [OSCURATO:PERSONA] inordine all’ammontare del profitto attribuito a [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe limitato ad affermareche “probabilmente sfuggono ai calcoli degli operanti le ulteriori somme introiettate”,affermazione di tipo probabilistico non compatibile con la natura afflittiva della confiscaper equivalente.Quanto, poi, all’omessa valutazione dei dati probatori contrari, la motivazionenon darebbe conto delle ragioni per le quali sono stati disattesi gli elementi che,secondo quanto esposto in memoria difensiva, individuavano in € 1.974.444 il profittoin ipotesi imputabile a [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] parte documentalmente riscontrata quanto agli importi versati a [OSCURATO:PERSONA], conconseguente violazione del principio di diritto secondo cui l’accertamento del profittoconseguito da ciascun concorrente costituisce tema probatorio da verificare attraversola funzione accertativa del processo.3. Il ricorrente, con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’art.192, comma 3, cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla necessità del riscontro della chiamata di correo nellaparte in cui attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] un profitto pari al 25% dei finanziamenti ricevuti dallesocietà riconducibili al [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione difensiva la stessa annotazione di polizia giudiziaria,posta a fondamento della motivazione, individuerebbe riscontri alle somme trasferiteda [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] soltanto fino all’ammontare di € 1.974.444, mentre per il residuoimporto fino al 25% dei finanziamenti, la prova sarebbe stata desunta esclusivamentedalle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA].È stato, in proposito, sostenuto, che i riscontri alla chiamata in correità diCipolla non proverrebbero da fonti estranee e autonome rispetto alla chiamata delCipolla ma si fonderebbero su una mera convergenza di dichiarazioni sospette in uncircuito chiuso di conferme. Il giudice di merito, limitandosi a richiamare in modoacritico l’ordinanza cautelare e l’annotazione di polizia giudiziaria, avrebbe, diconseguenza, violato il criterio di giudizio imposto dall’art. 192 cod. proc. pen.In primo luogo, il decidente non avrebbe svolto alcuna valutazione sullacredibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla percentuale diprofitto riferibile a [OSCURATO:PERSONA], omettendo di indicare gli elementi dai quali desumeregenuinità, specificità, coerenza, univocità, spontaneità e disinteresse delle stesse. Alcontrario, la difesa aveva affermato il concreto interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad attribuire aSavio una quota di profitto più elevata, così da ridurre quella a sé riferibile, nonchél’ulteriore interesse di accreditarsi presso l’autorità procedente quale indagatocollaborante; elementi che, secondo il ricorrente, non sarebbero stati minimamentevalutati in sentenza.Inoltre, i riscontri esterni richiamati a sostegno delle dichiarazioni di Cipollanon sarebbero stati oggetto di alcun adeguato vaglio critico in ordine alla loro realecapacità dimostrativa. Tralasciando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuteestranee al tema devoluto, la sentenza individuerebbe quale unico riscontro in ordinealla percentuale del 25% quanto riferito dal coimputato lacone, che avrebbe appresotale circostanza dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe, dunque, in presenza di un’evidentecircolarità informativa, poiché la fonte del riscontro coincide con il medesimodichiarante. Analoga considerazione varrebbe per le intercettazioni telefonicherichiamate dal giudice, nelle quali è ancora una volta [OSCURATO:PERSONA] a riferire ai propriassociati che il compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA] era pari al 25% di ciascun finanziamento.Anche in questo caso, pertanto, il riscontro si risolverebbe nella mera riproduzione delnarrato del chiamante in correità, il quale, così facendo, allontanerebbe da sé unaparte significativa del profitto derivante dalle condotte fraudolente da lui ideate egestite.La sentenza, riproducendo pedissequamente l’annotazione di poliziagiudiziaria, avrebbe, invece, ritenuto di corroborare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] conquelle di altri imputati che si erano limitati a riferire quanto appreso dal medesimo,così ritenendo provata la circostanza sulla base di una chiamata di correo priva deinecessari riscontri, con conseguente illogicità della motivazione.Parimenti, con riguardo ai supposti riscontri documentali, la difesa censura ilrichiamo acritico operato dal giudice alle analisi svolte dalla polizia giudiziaria sullacontabilità e sui conti correnti delle società beneficiarie dei finanziamenti nonché allechat rinvenute sul cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale analisi, gli elementi oggettividi conferma del profitto percepito dal ricorrente sarebbero costituiti: dalle sommeoggetto delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], quale ditta individuale, e da [OSCURATO:SOCIETA].;nonché dalle somme indicate nelle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. eP.[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eVibee s.r.l., con riscontro dei relativi pagamenti attraverso l’analisi dei conti correnti edei bonifici eseguiti.La difesa richiama, quindi, il riepilogo contenuto a pagina 275dell’informativa conclusiva della polizia giudiziaria del 1° febbraio 2024 n. prot. 70329,confermata nell’informativa del 16 ottobre 2025 n. prot. 632981, dal qualerisulterebbero: per [OSCURATO:SOCIETA]., versamenti pari a € 152.012 sul conto di SavioMarco, € 344.168,012 sul conto di [OSCURATO:PERSONA] ed € 302.027,027 sul conto di Flag,per un totale di € 798.207,10, pari a circa il 23% del finanziamento di € 3.442.250;per [OSCURATO:SOCIETA]., € 330.947 sul conto di [OSCURATO:SOCIETA]., € 114.000 sul conto diSama s.r.l. ed € 75.000 sul conto di [OSCURATO:PERSONA], per un totale di € 520.197,36, pari acirca il 18,5% dei finanziamenti di € 2.798.775; per [OSCURATO:SOCIETA]., € 153.720 sulconto di Sama ed € 327.500 sul conto di [OSCURATO:PERSONA], per un totale di € 481.220, paria circa il 24,4% del finanziamento di € 1.971.000; per [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., € 175.070sul conto di [OSCURATO:PERSONA], pari a circa il 12% del finanziamento di € 1.464.000; perADVANCED [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nessuna somma, pari allo 0% delfinanziamento riconosciuto.Da tali dati, ad avviso della difesa, emergerebbe come neppure ladocumentazione contabile acquisita nel corso delle indagini offrirebbe riscontro allachiamata in correità utilizzata per giustificare la misura ablativa disposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]; anche su tale specifico profilo, la motivazione sarebbe del tutto silente.4. Il ricorrente, con il terzo motivo, lamenta violazione dell’art. 240 cod. pen.,e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione del criterio sussidiario diimputazione del profitto secondo cui, in caso di mancata individuazione della quota diarricchimento del singolo concorrente, deve farsi ricorso al criterio della ripartizione inparti uguali.Da tale criterio la difesa faceva discendere l’individuazione della somma di €2.120.004, risultante dalla suddivisione del profitto complessivo di ciascuna truffa peril numero dei concorrenti nel reato. Si deduce che, in assenza di elementi certi circal’effettivo ammontare del profitto imputabile a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza avrebbe dovutoapplicare tale criterio sussidiario; invece, anche su questo punto, il provvedimentoimpugnato avrebbe totalmente omesso ogni motivazione, incorrendo altresì inviolazione di legge per mancata applicazione del criterio medesimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendoad oggetto doglianze tra loro collegate, sono articolati esclusivamente in fatto nonchéreiterative di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione delmateriale probatorio già affrontate in termini precisi e concludenti dal giudice per leindagini preliminari.2. Va premesso come il provvedimento di confisca per equivalente, anche sedisposto in sede di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., deve specificamenteindividuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo (Sez. 3, n. 31742 del28/03/2013, Senzacqua, Rv. 256734-01), con statuizione che deve essere adottatacon motivazione che indichi specificamente i presupposti per la sua adozione e nontra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato apposto il vincolo cautelare,non potendo ritenersi sufficiente sul punto la motivazione sintetica tipica del rito (Sez.5, n. 32678 del 11/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264254-01).2.1. Nel caso di specie, la motivazione posta a fondamento della dispostaconfisca si sottrae alle censure articolate dal ricorrente, risultando coerente, completae totalmente immune da vizi logici e/o giuridici.Il giudice della cognizione ha infatti sviluppato un percorso argomentativoorganico e adeguatamente motivato, ponendosi in linea di continuità con le valutazionigià espresse dal giudice della misura cautelare e dando conto, in modo puntuale, delleragioni poste a fondamento della determinazione del profitto confiscabile.In particolare, nella sentenza di applicazione concordata della pena è stataanaliticamente ricostruita la pluralità degli elementi probatori, tra loro convergenti ereciprocamente corroboranti, dai quali è stata desunta la dimostrazione che ilricorrente percepiva una quota pari al 25% di ciascun finanziamento che, per il suotramite, veniva erogato alle società riconducibili al sodalizio criminoso in conseguenzadelle condotte truffaldine contestate ai capi da 2 a 6 dell’imputazione. Sulla base ditale criterio di calcolo, detratte le spese bancarie, è stato conseguentementedeterminato il profitto confiscabile al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 3.480.214,88.Il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato, con argomentazionipienamente aderenti alle risultanze del fascicolo delle indagini preliminari, come lariferita percentuale del 25% trovi il proprio principale fondamento nelle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio. Tali dichiarazioni, lungi dalrimanere isolate, sono state ritenute pienamente attendibili in quanto assistite damolteplici e significativi riscontri individualizzanti, costituiti dal contenuto delleconversazioni intercettate nel corso delle indagini, dalle chat intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] eCipolla, estrapolate dal telefono cellulare in uso al ricorrente, dagli esiti delle analisi deiflussi finanziari concernenti i trasferimenti di denaro effettuati in favore di società allostesso riconducibili nonché dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], GiovanniBonometti e [OSCURATO:PERSONA].Nell’ambito di tale complessivo quadro probatorio, il giudice ha attribuitoparticolare rilievo a una conversazione intercettata nel corso della quale Cipollaconfidava al suo interlocutore di avere corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] il 25% dei profittiillecitamente conseguiti, illustrando sinteticamente anche le modalità dicorresponsione di tale quota, erogata in parte mediante consegna diretta di denarocontante al ricorrente (brevi manu) e in parte attraverso bonifici bancari. Proprioquest’ultima modalità di pagamento ha trovato piena conferma negli accertamentisvolti dalla Guardia di finanza sui flussi finanziari.Parimenti significativa è stata ritenuta un’ulteriore conversazione, nel corsodella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere versato a [OSCURATO:PERSONA] lasomma complessiva di euro 3,5 milioni, importo ritenuto pienamente compatibile conla quota del 25% dei finanziamenti illecitamente ottenuti dai correi. Tale ulterioreelemento, valutato unitamente agli altri dati acquisiti, ha ulteriormente corroborato laricostruzione operata dal giudice circa l’entità del profitto direttamente conseguito dalricorrente e, conseguentemente, la correttezza della quantificazione della confiscadisposta.2.2. La ricostruzione posta a fondamento della confisca si fonda, pertanto, suaccertamenti in fatto, puntualmente operati dal giudice per le indagini preliminari, chenon si prestano a essere qualificati in termini di contraddittorietà interna né dimanifesta illogicità, risolvendosi in una valutazione complessiva delle emergenzeindiziarie conforme ai criteri di razionalità e plausibilità.Deve essere affermato, sul punto che la Corte di Cassazione, che è giudicedella motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenutodella prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascunelemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.3. Il percorso argomentativo seguito dal decidente non è validamentecontrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano, attraverso una letturaparcellizzata degli elementi posti a fondamento della confisca, a svilirne la necessariapregnanza contenutistica.Invero, il ricorrente sollecita una rivalutazione del compendio fattuale giàoggetto di puntuale, coerente e completa disamina da parte del giudice per le indaginipreliminari, prospettando una ricostruzione alternativa degli accadimenti funzionalealla propria linea difensiva, senza misurarsi con l’iter argomentativo seguìto nellasentenza oggetto di ricorso, nella quale viene dato conto del convincimento del giudicein modo logicamente strutturato, coerente con le risultanze istruttorie e conforme aiprincìpi che governano la valutazione della prova ai fini della confisca.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in data 09 aprile 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]