CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 17190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/6/2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancanza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 4.2. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede. 6. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che il ricorrente deve condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M