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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07782/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto, come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] dopo breve illustrazione dei motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, adito ex art. 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Gandini, in qualità di terzo interessato, estraneo al reato.

Il ricorrente, premesso che il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale sorto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, mendacio bancario, falsa fatturazione e associazione a delinquere e che nessun reato è stato a lui contestato, articola tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di impugnazione lamenta vizio di motivazione, essendo errato l'assunto accusatorio, secondo cui lo "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sia coinvolto nelle condotte illecite addebitate al rag. [OSCURATO:PERSONA] e al dott.

D'Apote.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e di presunzioni gravi, precise e concordanti, rilevando come sia fallace l'assunto fatto proprio dal giudice dell'impugnazione cautelare, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Apote, a far data dagli anni 2017 e 2018, sono subentrati a [OSCURATO:PERSONA], compagno di [OSCURATO:PERSONA], nella gestione e titolarità dello "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui essi sarebbero i reali domini, legittimando di conseguenza il sequestro di tutte le quote sociali della suddetta società, ivi comprese quelle intestate al ricorrente, in quanto non appartenenti ai soci formali, ma ai suddetti [OSCURATO:PERSONA] e D'Apote, soci effettivi.

In particolare il ricorrente eccepisce la mancata considerazione da parte del tribunale del riesame della ricostruzione dei fatti fornita al riguardo dal Ferrara e di quanto riferito dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e D'Apote, elementi alla luce dei quali questi ultimi appaiono nella loro veste effettiva di semplici consulenti dello "[OSCURATO:PERSONA] SRL".

Il ricorrente, inoltre, sostiene di essere dotato delle necessarie competenze professionali per diventare socio di maggioranza dello "[OSCURATO:PERSONA]", nonché di avere ereditato un cespite dal suo genitore defunto, da lui poi venduto, consentendogli di conseguire risorse economiche da investire nel suddetto studio, giungendo anche a prestare fidejussione in favore della società in questione, consentendole di ottenere un finanziamento chirografario per 30.000,00 euro, e ad effettuare due bonifici in favore sempre dello studio dell'importo di euro 717, 69 e 26,04 euro.

Con il terzo motivo di impugnazione il Gandini lamenta vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto il tribunale del riesame non ha preso in considerazione la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, in ordine a come ha conosciuto il [OSCURATO:PERSONA]; al valore dei propri titoli professionali; alla propria capacità economica, in relazione al valore delle quote oggetto di cessione in suo favore; al tipo di apporto professionale fornito; e, ancora, alla nascita della società e alle vicende che ne hanno segnato l'attività, in uno con le difficoltà emotive e personali che hanno colpito il Ferrara.

2.1. Con requisitoria scritta del 3.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Ed invero non può non rilevarsi come tutti i motivi articolati dal ricorrente siano versati in fatto, in quanto con essi il Gandini deduce vizi di motivazione, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Orbene nel caso in esame l'impugnata ordinanza è contraddistinta da un percorso motivazionale esaustivo e coerente, che dà conto, anche attraverso il richiamo operato al contenuto del provvedimento applicativo della misura cautelare reale di cui si discute, delle ragioni che giustificano il sequestro preventivo.

Dagli atti di indagine, infatti, costituiti in massima parte dagli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, è emerso che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e D'Apote erano i reali amministratori dello "[OSCURATO:PERSONA] SRL", originariamente riconducibile al coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Particolarmente significativo al riguardo, tra i numerosi indici rivelatori della reale riconducibilità dello "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." al [OSCURATO:PERSONA] e al D'Apote, appare il contenuto della conversazione telefonica oggetto di captazione, del 13.8.2018, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], interloquendo con [OSCURATO:PERSONA], al quale proponeva di rilevare le quote dello "[OSCURATO:PERSONA]", affermava testualmente che "i soci effettivi dello studio" erano lui e il D'Apote (cfr. pp. 7-8 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

Attraverso il suddetto studio, operante nel settore di attività proprio degli studi odontoiatrici, il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Apote avevano perseguito i propri scopi criminosi, rendendo la menzionata società beneficiaria di una serie di condotte distrattive, consistenti in illeciti trasferimenti di somme di denaro da parte di una serie di società fallite, a titolo di controprestazione per prestazioni di beni e/o di servizi in loro favore, in realtà inesistenti, da parte dello "[OSCURATO:PERSONA]".

In questo contesto si inserisce il Gandini, indicato come una delle "teste di legno" utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal D'Apote per occultare chi fossero gli amministratori effettiva della società da loro controllata.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, vengono trasferite in data 16.7.2019, significativamente dopo l'inizio dell'attività di indagine e il fallimento delle società edili cui si riferiscono le attività distrattive in contestazione, proprio le quote sociali possedute dalle precedenti "teste di legno" Ferrara e [OSCURATO:PERSONA].

Il carattere fittizio dell'operazione risulta dimostrato, ad avviso del tribunale del riesame, che sul punto richiama l'informativa della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], anche dalla circostanza che il Gandini, ad ulteriore riprova della sua effettiva qualità di "testa di legno", risultava nel 2018 essere un semplice laureato in giurisprudenza, dipendente di un supermercato, appartenente al "Gruppo PAM", con redditi percepiti pari a euro 17.279,29.

Egli, dunque, non sarebbe stato in grado di produrre un reddito tale da consentirgli l'acquisto del 46% delle quote sociali, in considerazione del loro valore effettivo, ben superiore al loro complessivo valore nominale di 10.000,00 euro, in considerazione del fatto che lo "[OSCURATO:PERSONA]" nell'ultimo bilancio di esercizio (2018) aveva indicato ricavi per 384.330,00 euro, non potendo vantare, inoltre, nemmeno una precedente esperienza imprenditoriale nello specifico settore in cui operava la menzionata società.

Al riguardo i rilievi del ricorrente appaiono di natura meramente fattuale, e, comunque, assolutamente generici.

Ed invero il rogito notarile, allegato al ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, relativo alla vendita dell'immobile che giustificherebbe, nell'ottica difensiva, la capienza economica del Gandini, risale al 30.10.2019, dunque a un periodo successivo a quello in cui avvenne la cessione delle quote dello "[OSCURATO:PERSONA]" in suo favore , mentre i bonifici, del pari allegati al ricorso, effettuati, peraltro, non dal solo Gandini, ma anche da [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di 26,04 e di 717,69 euro, in qualità di socio a titolo di pagamento della rata di un finanziamento intestato allo "[OSCURATO:PERSONA]", nessun contributo significativo forniscono (come del reato la fideiussione da lui prestata in relazione a un finanziamento per 30.000,00 euro in favore sempre dello stesso studio, richiamata dal ricorrente) a supporto della tesi difensiva, volta a dimostrare che il ricorrente aveva la necessaria dotazione economica e le competenze professionali per diventare socio di maggioranza della suddetta società.

Né va taciuto che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (cfr., ex pluirimis, Cass., Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, Rv. 278152).

Tali elementi sono stati presi specificamente in considerazione dal tribunale del riesame nel delineare le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del D'Apote, mentre i rilievi articolati al riguardo dal ricorrente, oltre che attinenti a profili squisitamente motivazionali, appaiono del tutto generici.

In conclusione il rigetto della richiesta di riesame da parte del tribunale di Monza deve ritenersi conforme, sotto un duplice aspetto, ai principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, ai fini dell'accertamento della sussistenza del "periculum" di cui all'art. 321, c.p.p., la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Rv. 240573).

Dall'altro, è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminos/a, 16v poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori), spettano al custode designato in sede penale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21810 del 13/04/2004, Rv. 228101).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto, come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] dopo breve illustrazione dei motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, adito ex art. 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Gandini, in qualità di terzo interessato, estraneo al reato. Il ricorrente, premesso che il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale sorto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, mendacio bancario, falsa fatturazione e associazione a delinquere e che nessun reato è stato a lui contestato, articola tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione lamenta vizio di motivazione, essendo errato l'assunto accusatorio, secondo cui lo "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sia coinvolto nelle condotte illecite addebitate al rag. [OSCURATO:PERSONA] e al dott. D'Apote. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e di presunzioni gravi, precise e concordanti, rilevando come sia fallace l'assunto fatto proprio dal giudice dell'impugnazione cautelare, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Apote, a far data dagli anni 2017 e 2018, sono subentrati a [OSCURATO:PERSONA], compagno di [OSCURATO:PERSONA], nella gestione e titolarità dello "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui essi sarebbero i reali domini, legittimando di conseguenza il sequestro di tutte le quote sociali della suddetta società, ivi comprese quelle intestate al ricorrente, in quanto non appartenenti ai soci formali, ma ai suddetti [OSCURATO:PERSONA] e D'Apote, soci effettivi. In particolare il ricorrente eccepisce la mancata considerazione da parte del tribunale del riesame della ricostruzione dei fatti fornita al riguardo dal Ferrara e di quanto riferito dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e D'Apote, elementi alla luce dei quali questi ultimi appaiono nella loro veste effettiva di semplici consulenti dello "[OSCURATO:PERSONA] SRL". Il ricorrente, inoltre, sostiene di essere dotato delle necessarie competenze professionali per diventare socio di maggioranza dello "[OSCURATO:PERSONA]", nonché di avere ereditato un cespite dal suo genitore defunto, da lui poi venduto, consentendogli di conseguire risorse economiche da investire nel suddetto studio, giungendo anche a prestare fidejussione in favore della società in questione, consentendole di ottenere un finanziamento chirografario per 30.000,00 euro, e ad effettuare due bonifici in favore sempre dello studio dell'importo di euro 717, 69 e 26,04 euro. Con il terzo motivo di impugnazione il Gandini lamenta vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto il tribunale del riesame non ha preso in considerazione la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, in ordine a come ha conosciuto il [OSCURATO:PERSONA]; al valore dei propri titoli professionali; alla propria capacità economica, in relazione al valore delle quote oggetto di cessione in suo favore; al tipo di apporto professionale fornito; e, ancora, alla nascita della società e alle vicende che ne hanno segnato l'attività, in uno con le difficoltà emotive e personali che hanno colpito il Ferrara. 2.1. Con requisitoria scritta del 3.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Ed invero non può non rilevarsi come tutti i motivi articolati dal ricorrente siano versati in fatto, in quanto con essi il Gandini deduce vizi di motivazione, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Orbene nel caso in esame l'impugnata ordinanza è contraddistinta da un percorso motivazionale esaustivo e coerente, che dà conto, anche attraverso il richiamo operato al contenuto del provvedimento applicativo della misura cautelare reale di cui si discute, delle ragioni che giustificano il sequestro preventivo. Dagli atti di indagine, infatti, costituiti in massima parte dagli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, è emerso che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e D'Apote erano i reali amministratori dello "[OSCURATO:PERSONA] SRL", originariamente riconducibile al coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Particolarmente significativo al riguardo, tra i numerosi indici rivelatori della reale riconducibilità dello "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." al [OSCURATO:PERSONA] e al D'Apote, appare il contenuto della conversazione telefonica oggetto di captazione, del 13.8.2018, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], interloquendo con [OSCURATO:PERSONA], al quale proponeva di rilevare le quote dello "[OSCURATO:PERSONA]", affermava testualmente che "i soci effettivi dello studio" erano lui e il D'Apote (cfr. pp. 7-8 dell'ordinanza oggetto di ricorso). Attraverso il suddetto studio, operante nel settore di attività proprio degli studi odontoiatrici, il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Apote avevano perseguito i propri scopi criminosi, rendendo la menzionata società beneficiaria di una serie di condotte distrattive, consistenti in illeciti trasferimenti di somme di denaro da parte di una serie di società fallite, a titolo di controprestazione per prestazioni di beni e/o di servizi in loro favore, in realtà inesistenti, da parte dello "[OSCURATO:PERSONA]". In questo contesto si inserisce il Gandini, indicato come una delle "teste di legno" utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal D'Apote per occultare chi fossero gli amministratori effettiva della società da loro controllata.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, vengono trasferite in data 16.7.2019, significativamente dopo l'inizio dell'attività di indagine e il fallimento delle società edili cui si riferiscono le attività distrattive in contestazione, proprio le quote sociali possedute dalle precedenti "teste di legno" Ferrara e [OSCURATO:PERSONA]. Il carattere fittizio dell'operazione risulta dimostrato, ad avviso del tribunale del riesame, che sul punto richiama l'informativa della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], anche dalla circostanza che il Gandini, ad ulteriore riprova della sua effettiva qualità di "testa di legno", risultava nel 2018 essere un semplice laureato in giurisprudenza, dipendente di un supermercato, appartenente al "Gruppo PAM", con redditi percepiti pari a euro 17.279,29. Egli, dunque, non sarebbe stato in grado di produrre un reddito tale da consentirgli l'acquisto del 46% delle quote sociali, in considerazione del loro valore effettivo, ben superiore al loro complessivo valore nominale di 10.000,00 euro, in considerazione del fatto che lo "[OSCURATO:PERSONA]" nell'ultimo bilancio di esercizio (2018) aveva indicato ricavi per 384.330,00 euro, non potendo vantare, inoltre, nemmeno una precedente esperienza imprenditoriale nello specifico settore in cui operava la menzionata società. Al riguardo i rilievi del ricorrente appaiono di natura meramente fattuale, e, comunque, assolutamente generici. Ed invero il rogito notarile, allegato al ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, relativo alla vendita dell'immobile che giustificherebbe, nell'ottica difensiva, la capienza economica del Gandini, risale al 30.10.2019, dunque a un periodo successivo a quello in cui avvenne la cessione delle quote dello "[OSCURATO:PERSONA]" in suo favore , mentre i bonifici, del pari allegati al ricorso, effettuati, peraltro, non dal solo Gandini, ma anche da [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di 26,04 e di 717,69 euro, in qualità di socio a titolo di pagamento della rata di un finanziamento intestato allo "[OSCURATO:PERSONA]", nessun contributo significativo forniscono (come del reato la fideiussione da lui prestata in relazione a un finanziamento per 30.000,00 euro in favore sempre dello stesso studio, richiamata dal ricorrente) a supporto della tesi difensiva, volta a dimostrare che il ricorrente aveva la necessaria dotazione economica e le competenze professionali per diventare socio di maggioranza della suddetta società. Né va taciuto che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (cfr., ex pluirimis, Cass., Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, Rv. 278152). Tali elementi sono stati presi specificamente in considerazione dal tribunale del riesame nel delineare le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del D'Apote, mentre i rilievi articolati al riguardo dal ricorrente, oltre che attinenti a profili squisitamente motivazionali, appaiono del tutto generici. In conclusione il rigetto della richiesta di riesame da parte del tribunale di Monza deve ritenersi conforme, sotto un duplice aspetto, ai principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, ai fini dell'accertamento della sussistenza del "periculum" di cui all'art. 321, c.p.p., la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Rv. 240573). Dall'altro, è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminos/a, 16v poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori), spettano al custode designato in sede penale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21810 del 13/04/2004, Rv. 228101). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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