CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/08/2022 del Tribunale della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia ha convalidato il provvedimento impositivo del 29 luglio 2022 emesso dal Questore della Spezia a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo all'Autorità di polizia per cinque anni in coincidenza, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, di ogni incontro di calcio della compagine della SSC Napoli. 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando al riguardo un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata lamentata violazione del diritto di difesa in quanto la convalida era intervenuta anteriormente al termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente del provvedimento del Questore. Detto termine doveva per contro essere integralmente osservato, al fine di consentire l'effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa. In tal modo la parte privata era stata invece privata della possibilità di depositare ulteriori memorie e documentazione a sostegno delle proprie ragioni. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso, atteso che nelle more tra la notifica del provvedimento e la convalida l'interessato aveva formulato deduzioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al motivo di censura, dalla lettura dell'ordinanza impugnata e degli atti del procedimento emerge che il provvedimento impositivo del 29 luglio 2022 del Questore della Spezia è stato notificato all'interessato il 2 agosto 2022 alle ore 15, mentre l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia è stata adottata il giorno 4 agosto 2022 alle ore 12. Atteso ciò, tra notifica del provvedimento e deposito dell'ordinanza di convalida non può quindi ritenersi decorso il termine di quarantotto ore. In proposito, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte di legittimità che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (cfr. ad es. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769). Infatti la convalida del provvedimento del Questore, impositivo del richiamato obbligo, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341). Al riguardo è stato invero precisato che, quanto al diritto di difesa, il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore.4.1.1. Ciò complessivamente posto, in specie l'interessato ha prodotto deduzioni difensive, specificamente confutate dal provvedimento impugnato (non vi è questione in proposito). 4.1.2. Al riguardo, è stato così segnalato che, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza - ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi (Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785). 4.1.3. A questo proposito, il ricorrente ha lamentato che gli è stata impedita la possibilità di depositare ulteriori memorie e documentazione. 4.1.4. La doglianza non ha pregio. Vero è, infatti, che, se la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (in specie era stato così rilevato che il ricorrente, il quale prima della convalida aveva fatto pervenire note scritte alla cognizione del giudice, non aveva allegato il concreto pregiudizio derivato dall'inosservanza del ternnine)(Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, dep. 2020, Belviso, Rv. 280796). Ed è quanto accaduto in specie, laddove il ricorrente ha inteso formulare le proprie deduzioni difensive, alle quali l'ordinanza impugnata ha risposto senza che in proposito il ricorrente abbia replicato alcunché (v. supra), limitandosi a sostenere che la convalida, intervenuta entro il termine delle 48 ore, gli aveva impedito la possibilità di depositare ulteriori memorie e documentazioni. Va da sé che, in tal modo, alcun concreto pregiudizio risulta in effetti allegato, dopo che le facoltà difensive erano state comunque esercitate e vagliate dal Giudice. 5. Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione, col rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso