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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25922/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la sussistenza della condotta oppositiva di cui all'art. 337 cod. pen. risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come quella di Spinelli costituisse condotta violenta e minacciosa tesa ad impedire il controllo degli operanti inconciliabile con la dedotta mera disobbedienza; rilevato che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura rispetto alla parte della decisione che ha messo in risalto come la quantificazione della pena fosse adeguata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., mentre i reiterati precedenti penali erano significativi della prosecuzione di un percorso delinquenziale e, pertanto, mitigata attraverso le riconosciute circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la sussistenza della condotta oppositiva di cui all'art. 337 cod. pen. risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come quella di Spinelli costituisse condotta violenta e minacciosa tesa ad impedire il controllo degli operanti inconciliabile con la dedotta mera disobbedienza; rilevato che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura rispetto alla parte della decisione che ha messo in risalto come la quantificazione della pena fosse adeguata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., mentre i reiterati precedenti penali erano significativi della prosecuzione di un percorso delinquenziale e, pertanto, mitigata attraverso le riconosciute circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris