CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e con secondo motivo il diniego delle circostanze generiche. Con memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato, con delega al deposito e autentica di firma da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva tuttavia che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista ( Sez.4, n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695) essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez.3, n.11126 del 25/01/2021, Rv.281475). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023.