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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 16396/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7532/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].DIR.

TORRE 4 PI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] CALAB, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 333/2022depositata il 25/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] srl propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego dal Comune opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Ici versata - nell’anno 2011 - per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'Ici chiesta in rimborso era stata dalla società versata sulla base di una rendita catastale da essa proposta il 3 novembre 2008 con procedura Docfa (D.M. 701/94), mai rettificata dall'Ufficio; il 19 ottobre 2016 la società aveva presentato, per gli stessi immobili, una denuncia di variazione Docfa proponendo rendite catastali sensibilmente più basse (fatte oggetto di un avviso di rettifica notificato in corso di causa) e, il 21 novembre 2016, aveva chiesto il rimborso dell'Ici pagata sulle maggiori rendite inizialmente proposte, con istanza che il Comune aveva respinto; - conformemente a quanto affermato dai primi giudici, la rettifica operata dalla società, nel 2016, delle rendite dalla stessa proposte nel 2008 non poteva avere effetto retroattivo, dal momento che tale effetto non poteva derivare dalla anteriorità della situazione catastale rappresentata; - come anche varie volte affermato dalla S.C.: l'efficacia delle rendite decorre dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'amministrazione ; - il processo di attribuzione della rendita proposta con la variazione docfa 2016, ancora in corso perché sub judice, una volta definito avrà valore retroattivo a far data dal 2016, ma non ulteriormente anteriore.

Ne consegue anche la irricevibilità della richiesta di sospensione, atteso che (…) l'esito giudiziario ancora pendente disporrà efficacia a far data dal 2016 .

Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2 Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza 4 aprile 2023 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le stesse parti sulla stessa questione, con riguardo ad altre annualità di imposta.

Con istanza 7.5.2024 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl ha chiesto che venga dichiarata la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio relativo alle rendite catastali dei medesimi fabbricati gravati da Ici/Imu di cui al n. di R.G. 6527/2024 ed i giudizi (tra i quali il presente) riguardanti i tributi ICI e IMU (numeri di R.G. 22328/2020, 28957/2022, 7532/2022, 30256/2022 e 12422/2023), chiedendo – al contempo – che venga altresì disposto il rinvio dell’adunanza in camera di consiglio già fissata per il giorno 28.5.2024 .

La società ha inoltre depositato (seconda) memoria 17.5.2024 ex art. 380-bis.1 cod.proc.civ., richiamando la suddetta istanza di sospensione/rinvio e comunque insistendo nelle già svolte argomentazioni e conclusioni.

Considerato che § 1.3 Non sussistono i presupposti né per la sospensione del presente giudizio di legittimità, né per dare corso all’istanza di rinvio della decisione.

Va infatti rilevato che il ricorso pendente al n. 6527/24 rg ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n.

RC0133336/2017 notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale l’Ufficio ha proceduto alla Nuova determinazione di classamento e rendita catastale , a seguito delle dichiarazioni DOCFA presentate dalla società in data 19.10.2016 a rettifica di quelle (asseritamente erronee) proposte nel 2008.

Ora, il punto nodale di causa –come meglio si dirà in prosieguo – attiene alla efficacia (asseritamente retroattiva) della rendita di cui alla Docfa di rettifica del 2016 rispetto alle annualità di imposta pregresse, fatte oggetto degli altri giudizi chiamati alla stessa camera di consiglio, tra i quali il presente.

Premesso che si tratta di aspetto di natura strettamente tecnico- interpretativa delle norme giuridiche che presiedono alla materia catastale ed alla procedura Docfa, come tale insuscettibile di divenire oggetto di un accertamento preclusivo per forza di giudicato, è dirimente rilevare che l’eventuale esito favorevole (alla società) della lite di cui al ricorso n. 6527/24 rg, con definitiva validazione delle rendite di cui alla Docfa rettificativa del 2016, non potrebbe comunque sortire effetto retroattivo – sulla base del fermo indirizzo di legittimità in materia – oltre l’annualità di sua presentazione, così da risultare ininfluente sull’annualità oggetto del presente ricorso.

Il che equivale ad osservare (al di là dell’ulteriore questione ostativa costituita dalla decadenza dal diritto al rimborso) come faccia qui oggettivamente difetto quel nesso di condizionamento che dovrebbe imporre, secondo la ricorrente, la sospensione del giudizio o quantomeno il suo opportuno differimento fin visto l’esito del ricorso menzionato.

Infatti lasospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio); evenienza che non ricorre nel caso in esame. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360 , co. 1^ , n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale del terzo chiamato in giudizio, posto che in materia catastale, pur dopo l’incorporazione degli uffici, il potere di rappresentanza processuale dell'amministrazione spettava all'ufficio provinciale del territorio in persona del direttore e non all'ufficio dell'agenzia delle entrate (artt. 10 segg. d.lgs. n. 546/92, art. 21-septies legge 241/90, art. 23-quaterd.l. 95/2012 conv. legge 135/2012). § 2.2Il motivo è infondato.

L’incorporazione dell’agenzia del territorio nell’agenzia delle entrate è stata disposta ex art. 23-quaterd.l . n.95/2012 conv. c on m od . in l.135/12, secondo cui: 1.L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4 .

Il co. 2^ stabilisce poi che: 2.Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate .

Il co. 7^ prescrive inoltre che: [OSCURATO:PERSONA] incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo.

Si legge infine nella medesima disposizione da ultimo citata (co. 7^) che: Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. .

Si è dunque verificato un fenomeno di fusione per incorporazione in unica agenzia fiscale, con subentro ex lege dell’Agenzia delle Entrate nelle posizioni attive e passive, sostanziali e processuali, già facenti capo alla incorporata Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], la quale è così divenuta mera articolazione organizzativa interna della prima.

Consegue che, per effetto dell’incorporazione, sussisteva la legittimazione di Agenzia delle Entrate nel processo in questione, a nulla giovando alla società ricorrente il richiamo a taluni precedenti di questa Corte (Cass.n. 36086/21 e n. 6713/20) che hanno sì affermato il permanere della legittimazione, anche processuale, dell’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] pur dopo il 2012, ma ciò non ad esclusione dell’incorporante Agenzia delle Entrate e, soprattutto, con solo riguardo ai processi a quella data pendenti (per tale ragione insuscettibili di interruzione) ed in forza del disposto transitorio di cui al co. 7^ dell’art. 23 quater cit..

In tal senso, della protrazione dell’attività anche processuale da parte delle ‘preesistenti’ agenzie del territorio solo in via temporanea e fino a completamento delle operazioni di integrazione, deponevano anche la Circolare AE 5.2.2013 ed il provvedimento direttoriale 30.11.2012.

Né la società ricorrente potrebbe fondatamente eccepire, sotto altro profilo, il difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate per assenza di delega del funzionario sottoscrittore degli atti processuali, ricorrendo in proposito il costante indirizzo interpretativo secondo cui (v.

Cass. 2138/19; n. 27570/18): Nei gradi di merito del processotributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia daldirettore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stessodelegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere. .

Eccezione qui neppure opposta. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 , co. 1^ , n. 3,cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92.

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di quello di impugnazione della rettifica della Docfa 2016 relativa ai medesimi fabbricati.

Giudizio, quest’ultimo, nel quale la società aveva chiesto la dichiarazione di retroattività dal 2008 delle rendite proposte nel 2016. § 3.2 La doglianza è infondata, risultando corretto il convincimento posto dal giudice di appello a base della mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cit., atteso che –come già anticipato in reiezione della analoga istanza ripresentata dalla società anche in sede di legittimità - il giudicato sulla docfa 2016 (quand’anche in ipotesi favorevole alla società) non potrebbe espletare effetto se non, appunto, a partire dal 2016, mentre nel presente giudizio si controverte di annualità anteriore.

E neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l’altro giudizio sarebbe pregiudicante sol perché avente (anche) ad oggetto proprio la questione della retroattività, anche per gli anni antecedenti al 2016, delle rendite accertate, vertendosi infatti – sotto questo profilo - non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod.civ. - ma di questione di pura interpretazione giuridica, come tale insuscettibile di sortire effetto preclusivo in diverso giudizio. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 , co. 1^ , n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/92, 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ..

Per avere la Commissione tributaria regionale reso una motivazione lacunosa nella ricostruzione dei fatti di causa, dello svolgimento del processo e delle istanze delle parti (art. 112 cod.proc.civ.).

Segnatamente per quanto concerne la deduzione della effettiva erroneità per eccesso delle rendite del 2008 e la correttezza di quelle proposte nel 2016, anche in ragione del fatto che gli immobili non avevano subito medio tempore delle modificazioni e che la proposta 2016 si basava sui Prontuari nel frattempo (ottobre 2016) adottati dall’[OSCURATO:PERSONA], proprio a riprova della erroneità dei parametri pregressi. § 4.2Il motivo è infondato.

Lungi da essere venuta meno all’obbligo della compiuta ricostruzione dei fatti di causa e della disamina di tutte le domande ed eccezioni di parte, la sentenza impugnata si connota per un’adeguata ricostruzione di tali aspetti e, al contempo, per la concisa ma non per questo equivoca o sfuggente esposizione della ragione decisoria adottata sul cuore della lite.

Ragione incentrata sul principio (più volte stabilito in sede di legittimità, come dalla Corte territoriale osservato) per cui, fermo restando il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento, mediante la procedura docfa, la rivisitazione e la rettifica delle rendite assegnate perché ritenute non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto, l'attribuzione così disposta delle nuove rendite non può che prendere effetto dalla annualità successiva, salva l'ipotesi - qui non rilevata - in cui la rettifica sia stata necessitata da un errore dell'ufficio, ovvero da una richiesta dello stesso contribuente costituente però il risultato di un induzione ad errore da parte dell'amministrazione medesima (nel qual caso soltanto si produce un effetto retroattivo volto a ripristinare l'esatta rendita catastale a far data dal recepimento della originaria rendita erronea).

E’ del resto evidente che – su questo presupposto di ritenuta irretroattività – a nulla rilevava a fini decisori il ‘merito’ delle rendite del 2008 (asseritamente eccessive e fuori mercato), così come lo stato degli immobili nell’annualità oggetto di richiesta di rimborso, ovvero la sopravvenienza o meno di mutamenti dello stato di fatto, ovvero ancora la maggior congruità delle rendite sostitutivamente proposte nel 2016.

La sentenza si connota pertanto per aver esattamente colto l’essenza della controversia, e per averla risolta espungendo dalla motivazione tutti quei profili di merito che, per quanto ampiamente dibattuti in corso di causa, risultavano tuttavia completamente ininfluenti in rapporto all’adottato principi di diritto (irretroattività).

Per il resto, la doglianza persegue anche nella presente sede di legittimità lo stesso fuorviante obiettivo di rimettere in discussione il merito di rendite (quelle dalla società proposte nel 2008) ormai definitive ed intangibili, se non eventualmente a valere per il periodo successivo al 2016. § 5.1Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360 , co. 1^ , n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per mancata dichiarazione di inammissibilità di produzione documentale effettuata dal Comune soltanto con la memoria illustrativa in appello 24.10.21, dunque non nel rispetto del termine perentorio di venti giorni di legge. § 5.2Il motivo è inammissibile perché si limita, in pratica, a sostenere la radicale nullità della sentenza in ragione di una asserita violazione di norma processuale relativa al regime di preclusione probatoria, senza però specificare in che termini da tale violazione (ove effettivamente riscontrabile) sarebbe scaturito un reale e concreto pregiudizio alla parte.

Nulla viene infatti specificato sulla natura del documento o dei documenti tardivamente prodotti dal Comune (poi da quest’ultimo, in controricorso, individuati in sentenze e visure catastali già a conoscenza della controparte), sulla loro decisività ai fini di causa, sul fatto che il giudice di appello (che nulla riporta in proposito) proprio su tali documenti abbia fondato il proprio convincimento.

Va dunque qui ribadito (Cass. n. 26419/20 e molte altre) che: La denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio delprocesso, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito . § 6.1Con il quinto motivo di ricorso si deduce – ex art.360 , co. 1^ , n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per insufficiente ed inadeguata valutazione degli atti processuali e per difetto di motivazione e violazione del minimo costituzionale .

Per non avere la Commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni della sentenza di primo grado così come censurate in appello dalla società, così da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si era inoltre acriticamente basata sulla regola di efficacia delle rendite definitive solo a decorrere dall’anno successivo, ma in ciò non si era accorta che nel caso di specie nessuna rendita catastale è divenuta definitiva per mancata impugnazione . § 6.2 Valgono, a sostegno della inaccoglibilità di questo motivo, le considerazioni già precedentemente svolte in ordine alla piena congruità motivazionale della sentenza impugnata.

Ciò nel senso che si è qui ben lontani dalle ipotesi di nullità della sentenza per mera apparenza, perplessità, contraddittorietà o inconcludenza della motivazione.

Basterà richiamare in proposito la copiosissima giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito del noto intervento di cui in Cass.

SSUU n. 8053/14 sul ‘minimo costituzionale’ quale requisito necessario e sufficiente per escludere la nullità della sentenza, la cui motivazione non è più oggi altrimenti censurabile, in sede di legittimità, per mera incompletezza o insufficienza.

Nella specie, la sentenza di appello –che si sostituisce in toto a quella di primo grado –ha dato sinteticamente ma compiutamente conto, come si è già osservato, del percorso logico-giuridico che ha condotto al decisum, sicché ad essa in realtà si rimprovera di non essersi adeguatamente soffermata su aspetti del tutto inconferenti di causa, per le già indicate ragioni. § 7.1Con il sesto motivo di ricorso ci si duole – ex art. 360 , co. 1^ , n. 3 cod.proc.civ. – di violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento e dell’art. 10 legge 212/00.

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che le rendite proposte nel 2016 avevano natura meramente rettificativa-sostitutiva di quelle del 2008 (in un quadro fattuale immutato e con riferimento al biennio censuario ’88-‘89), e che l’ufficio aveva rettificato in aumento le minori rendite proposte nel 2016, ma non aveva modificato in diminuzione i maggiori valori indicati dalla società nel 2008, con conseguente violazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre che del precetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost. § 7.2 Il motivo dà per scontato ciò che non è, vale a dire che le rendite proposte nel 2008 fossero inficiate da errore indotto dall'amministrazione finanziaria, così come sarebbe poi stato ‘riconosciuto’ da quest'ultima con l'adozione del menzionato Prontuario.

Si tratta però di una ricostruzione fattuale del tutto soggettiva ed esattamente antitetica a quella invece accolta dal collegio regionale, il cui ragionamento (tra l’altro involgente risvolti di fatto non rivedibili in questa sede) non dà spazio alcuno alla tesi sostenuta sul punto dalla società, così da senz’altro riaffermare nel caso concreto l’operatività della suddetta regola generale (efficacia della rendita rettificata a far data dall’annualità successiva).

Ebbene, l'erroneità del presupposto fattuale dal quale muove la doglianza in esame ne inficia irrimediabilmente anche le conseguenze in diritto.

Corretta risulta infatti l'applicazione normativa resa (in coerenza con quell’accertamento fattuale) dal giudice di appello, il quale – come detto - ha in ciò fatto proprio un orientamento già espresso da questa Corte di legittimità in un caso del tutto sovrapponibile al presente, nel quale si è affermato (Cass. n. 20463/17): « il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte - secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a ‘correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente’ (18023/2004; Cass.n.15560/2009, Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui l’errore di fatto sia compiuto dall'Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr.Cass.n.3168/2015), invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti (…) ».

Già Corte di Cassazione n. 16241/15 aveva in effetti stabilito che, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass.n. 7745/19.

Dunque, ferma l'insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la dedotta violazione normativa va esclusa sul presupposto che le nuove proposte dell'ottobre 2016 - siccome volte a far emergere ed a rimediare a talune lacune riscontrabili nella originaria proposta Docfa, a far constare talune modificazioni dello stato di fatto e, comunque, siccome non ascrivibili al comportamento dell'amministrazione finanziaria, neppure attraverso l'adozione del più volte menzionato prontuario - non potevano avere efficacia retroattiva, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso dell'Ici corrisposta nell’annualità in oggetto dalla società in conformità alle prime rendite da essa dichiarate (del resto recepite dall'ufficio che mai le aveva contestate).

Né potrebbe qui darsi ingresso ad una differente valutazione del ‘Prontuario’ al punto da farlo coincidere con un sostanziale ‘riconoscimento’ di errore da parte dell’Amministrazione, risultando del resto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui si verte di un atto di natura meramente orientativa e non di carattere cogente e costitutivo di rendita.

Inconferente è poi anche il richiamo alla violazione, da parte dell’Ufficio, degli obblighi di collaborazione e buona fede, dal momento che l’affidamento della società non aveva ragione di fondarsi, nella specie, su nessun particolare atteggiamento negli anni positivamente tenuto (ad effetto decettivo) dall’Amministrazione; che tale atteggiamento certo non potrebbe individuarsi nel non aver rettificato le rendite proposte dalla stessa società nel 2008; che, quand’anche in ipotesi riscontrabile, una siffatta violazione potrebbe al più rilevare sul piano sanzionatorio (estraneo alla lite), non di sicuro su quello – invece qui dedotto – della debenza dell’imposta e, per converso, del diritto al suo rimborso. §

8. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida: - a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito; - a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in euro 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , d .P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7532/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].DIR. TORRE 4 PI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] CALAB, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 333/2022depositata il 25/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] srl propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego dal Comune opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Ici versata - nell’anno 2011 - per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'Ici chiesta in rimborso era stata dalla società versata sulla base di una rendita catastale da essa proposta il 3 novembre 2008 con procedura Docfa (D.M. 701/94), mai rettificata dall'Ufficio; il 19 ottobre 2016 la società aveva presentato, per gli stessi immobili, una denuncia di variazione Docfa proponendo rendite catastali sensibilmente più basse (fatte oggetto di un avviso di rettifica notificato in corso di causa) e, il 21 novembre 2016, aveva chiesto il rimborso dell'Ici pagata sulle maggiori rendite inizialmente proposte, con istanza che il Comune aveva respinto; - conformemente a quanto affermato dai primi giudici, la rettifica operata dalla società, nel 2016, delle rendite dalla stessa proposte nel 2008 non poteva avere effetto retroattivo, dal momento che tale effetto non poteva derivare dalla anteriorità della situazione catastale rappresentata; - come anche varie volte affermato dalla S.C.: l'efficacia delle rendite decorre dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'amministrazione ; - il processo di attribuzione della rendita proposta con la variazione docfa 2016, ancora in corso perché sub judice, una volta definito avrà valore retroattivo a far data dal 2016, ma non ulteriormente anteriore. Ne consegue anche la irricevibilità della richiesta di sospensione, atteso che (…) l'esito giudiziario ancora pendente disporrà efficacia a far data dal 2016 . Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2 Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 4 aprile 2023 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le stesse parti sulla stessa questione, con riguardo ad altre annualità di imposta. Con istanza 7.5.2024 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl ha chiesto che venga dichiarata la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio relativo alle rendite catastali dei medesimi fabbricati gravati da Ici/Imu di cui al n. di R.G. 6527/2024 ed i giudizi (tra i quali il presente) riguardanti i tributi ICI e IMU (numeri di R.G. 22328/2020, 28957/2022, 7532/2022, 30256/2022 e 12422/2023), chiedendo – al contempo – che venga altresì disposto il rinvio dell’adunanza in camera di consiglio già fissata per il giorno 28.5.2024 . La società ha inoltre depositato (seconda) memoria 17.5.2024 ex art. 380-bis.1 cod.proc.civ., richiamando la suddetta istanza di sospensione/rinvio e comunque insistendo nelle già svolte argomentazioni e conclusioni. Considerato che § 1.3 Non sussistono i presupposti né per la sospensione del presente giudizio di legittimità, né per dare corso all’istanza di rinvio della decisione. Va infatti rilevato che il ricorso pendente al n. 6527/24 rg ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. RC0133336/2017 notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale l’Ufficio ha proceduto alla Nuova determinazione di classamento e rendita catastale , a seguito delle dichiarazioni DOCFA presentate dalla società in data 19.10.2016 a rettifica di quelle (asseritamente erronee) proposte nel 2008. Ora, il punto nodale di causa –come meglio si dirà in prosieguo – attiene alla efficacia (asseritamente retroattiva) della rendita di cui alla Docfa di rettifica del 2016 rispetto alle annualità di imposta pregresse, fatte oggetto degli altri giudizi chiamati alla stessa camera di consiglio, tra i quali il presente. Premesso che si tratta di aspetto di natura strettamente tecnico- interpretativa delle norme giuridiche che presiedono alla materia catastale ed alla procedura Docfa, come tale insuscettibile di divenire oggetto di un accertamento preclusivo per forza di giudicato, è dirimente rilevare che l’eventuale esito favorevole (alla società) della lite di cui al ricorso n. 6527/24 rg, con definitiva validazione delle rendite di cui alla Docfa rettificativa del 2016, non potrebbe comunque sortire effetto retroattivo – sulla base del fermo indirizzo di legittimità in materia – oltre l’annualità di sua presentazione, così da risultare ininfluente sull’annualità oggetto del presente ricorso. Il che equivale ad osservare (al di là dell’ulteriore questione ostativa costituita dalla decadenza dal diritto al rimborso) come faccia qui oggettivamente difetto quel nesso di condizionamento che dovrebbe imporre, secondo la ricorrente, la sospensione del giudizio o quantomeno il suo opportuno differimento fin visto l’esito del ricorso menzionato. Infatti lasospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio); evenienza che non ricorre nel caso in esame. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360 , co. 1^ , n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale del terzo chiamato in giudizio, posto che in materia catastale, pur dopo l’incorporazione degli uffici, il potere di rappresentanza processuale dell'amministrazione spettava all'ufficio provinciale del territorio in persona del direttore e non all'ufficio dell'agenzia delle entrate (artt. 10 segg. d.lgs. n. 546/92, art. 21-septies legge 241/90, art. 23-quaterd.l. 95/2012 conv. legge 135/2012). § 2.2Il motivo è infondato. L’incorporazione dell’agenzia del territorio nell’agenzia delle entrate è stata disposta ex art. 23-quaterd.l . n.95/2012 conv. c on m od . in l.135/12, secondo cui: 1.L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4 . Il co. 2^ stabilisce poi che: 2.Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate . Il co. 7^ prescrive inoltre che: [OSCURATO:PERSONA] incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Si legge infine nella medesima disposizione da ultimo citata (co. 7^) che: Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. . Si è dunque verificato un fenomeno di fusione per incorporazione in unica agenzia fiscale, con subentro ex lege dell’Agenzia delle Entrate nelle posizioni attive e passive, sostanziali e processuali, già facenti capo alla incorporata Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], la quale è così divenuta mera articolazione organizzativa interna della prima. Consegue che, per effetto dell’incorporazione, sussisteva la legittimazione di Agenzia delle Entrate nel processo in questione, a nulla giovando alla società ricorrente il richiamo a taluni precedenti di questa Corte (Cass.n. 36086/21 e n. 6713/20) che hanno sì affermato il permanere della legittimazione, anche processuale, dell’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] pur dopo il 2012, ma ciò non ad esclusione dell’incorporante Agenzia delle Entrate e, soprattutto, con solo riguardo ai processi a quella data pendenti (per tale ragione insuscettibili di interruzione) ed in forza del disposto transitorio di cui al co. 7^ dell’art. 23 quater cit.. In tal senso, della protrazione dell’attività anche processuale da parte delle ‘preesistenti’ agenzie del territorio solo in via temporanea e fino a completamento delle operazioni di integrazione, deponevano anche la Circolare AE 5.2.2013 ed il provvedimento direttoriale 30.11.2012. Né la società ricorrente potrebbe fondatamente eccepire, sotto altro profilo, il difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate per assenza di delega del funzionario sottoscrittore degli atti processuali, ricorrendo in proposito il costante indirizzo interpretativo secondo cui (v. Cass. 2138/19; n. 27570/18): Nei gradi di merito del processotributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia daldirettore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stessodelegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere. . Eccezione qui neppure opposta. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 , co. 1^ , n. 3,cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di quello di impugnazione della rettifica della Docfa 2016 relativa ai medesimi fabbricati. Giudizio, quest’ultimo, nel quale la società aveva chiesto la dichiarazione di retroattività dal 2008 delle rendite proposte nel 2016. § 3.2 La doglianza è infondata, risultando corretto il convincimento posto dal giudice di appello a base della mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cit., atteso che –come già anticipato in reiezione della analoga istanza ripresentata dalla società anche in sede di legittimità - il giudicato sulla docfa 2016 (quand’anche in ipotesi favorevole alla società) non potrebbe espletare effetto se non, appunto, a partire dal 2016, mentre nel presente giudizio si controverte di annualità anteriore. E neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l’altro giudizio sarebbe pregiudicante sol perché avente (anche) ad oggetto proprio la questione della retroattività, anche per gli anni antecedenti al 2016, delle rendite accertate, vertendosi infatti – sotto questo profilo - non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod.civ. - ma di questione di pura interpretazione giuridica, come tale insuscettibile di sortire effetto preclusivo in diverso giudizio. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 , co. 1^ , n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/92, 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.. Per avere la Commissione tributaria regionale reso una motivazione lacunosa nella ricostruzione dei fatti di causa, dello svolgimento del processo e delle istanze delle parti (art. 112 cod.proc.civ.). Segnatamente per quanto concerne la deduzione della effettiva erroneità per eccesso delle rendite del 2008 e la correttezza di quelle proposte nel 2016, anche in ragione del fatto che gli immobili non avevano subito medio tempore delle modificazioni e che la proposta 2016 si basava sui Prontuari nel frattempo (ottobre 2016) adottati dall’[OSCURATO:PERSONA], proprio a riprova della erroneità dei parametri pregressi. § 4.2Il motivo è infondato. Lungi da essere venuta meno all’obbligo della compiuta ricostruzione dei fatti di causa e della disamina di tutte le domande ed eccezioni di parte, la sentenza impugnata si connota per un’adeguata ricostruzione di tali aspetti e, al contempo, per la concisa ma non per questo equivoca o sfuggente esposizione della ragione decisoria adottata sul cuore della lite. Ragione incentrata sul principio (più volte stabilito in sede di legittimità, come dalla Corte territoriale osservato) per cui, fermo restando il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento, mediante la procedura docfa, la rivisitazione e la rettifica delle rendite assegnate perché ritenute non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto, l'attribuzione così disposta delle nuove rendite non può che prendere effetto dalla annualità successiva, salva l'ipotesi - qui non rilevata - in cui la rettifica sia stata necessitata da un errore dell'ufficio, ovvero da una richiesta dello stesso contribuente costituente però il risultato di un induzione ad errore da parte dell'amministrazione medesima (nel qual caso soltanto si produce un effetto retroattivo volto a ripristinare l'esatta rendita catastale a far data dal recepimento della originaria rendita erronea). E’ del resto evidente che – su questo presupposto di ritenuta irretroattività – a nulla rilevava a fini decisori il ‘merito’ delle rendite del 2008 (asseritamente eccessive e fuori mercato), così come lo stato degli immobili nell’annualità oggetto di richiesta di rimborso, ovvero la sopravvenienza o meno di mutamenti dello stato di fatto, ovvero ancora la maggior congruità delle rendite sostitutivamente proposte nel 2016. La sentenza si connota pertanto per aver esattamente colto l’essenza della controversia, e per averla risolta espungendo dalla motivazione tutti quei profili di merito che, per quanto ampiamente dibattuti in corso di causa, risultavano tuttavia completamente ininfluenti in rapporto all’adottato principi di diritto (irretroattività). Per il resto, la doglianza persegue anche nella presente sede di legittimità lo stesso fuorviante obiettivo di rimettere in discussione il merito di rendite (quelle dalla società proposte nel 2008) ormai definitive ed intangibili, se non eventualmente a valere per il periodo successivo al 2016. § 5.1Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360 , co. 1^ , n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per mancata dichiarazione di inammissibilità di produzione documentale effettuata dal Comune soltanto con la memoria illustrativa in appello 24.10.21, dunque non nel rispetto del termine perentorio di venti giorni di legge. § 5.2Il motivo è inammissibile perché si limita, in pratica, a sostenere la radicale nullità della sentenza in ragione di una asserita violazione di norma processuale relativa al regime di preclusione probatoria, senza però specificare in che termini da tale violazione (ove effettivamente riscontrabile) sarebbe scaturito un reale e concreto pregiudizio alla parte. Nulla viene infatti specificato sulla natura del documento o dei documenti tardivamente prodotti dal Comune (poi da quest’ultimo, in controricorso, individuati in sentenze e visure catastali già a conoscenza della controparte), sulla loro decisività ai fini di causa, sul fatto che il giudice di appello (che nulla riporta in proposito) proprio su tali documenti abbia fondato il proprio convincimento. Va dunque qui ribadito (Cass. n. 26419/20 e molte altre) che: La denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio delprocesso, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito . § 6.1Con il quinto motivo di ricorso si deduce – ex art.360 , co. 1^ , n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per insufficiente ed inadeguata valutazione degli atti processuali e per difetto di motivazione e violazione del minimo costituzionale . Per non avere la Commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni della sentenza di primo grado così come censurate in appello dalla società, così da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si era inoltre acriticamente basata sulla regola di efficacia delle rendite definitive solo a decorrere dall’anno successivo, ma in ciò non si era accorta che nel caso di specie nessuna rendita catastale è divenuta definitiva per mancata impugnazione . § 6.2 Valgono, a sostegno della inaccoglibilità di questo motivo, le considerazioni già precedentemente svolte in ordine alla piena congruità motivazionale della sentenza impugnata. Ciò nel senso che si è qui ben lontani dalle ipotesi di nullità della sentenza per mera apparenza, perplessità, contraddittorietà o inconcludenza della motivazione. Basterà richiamare in proposito la copiosissima giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito del noto intervento di cui in Cass. SSUU n. 8053/14 sul ‘minimo costituzionale’ quale requisito necessario e sufficiente per escludere la nullità della sentenza, la cui motivazione non è più oggi altrimenti censurabile, in sede di legittimità, per mera incompletezza o insufficienza. Nella specie, la sentenza di appello –che si sostituisce in toto a quella di primo grado –ha dato sinteticamente ma compiutamente conto, come si è già osservato, del percorso logico-giuridico che ha condotto al decisum, sicché ad essa in realtà si rimprovera di non essersi adeguatamente soffermata su aspetti del tutto inconferenti di causa, per le già indicate ragioni. § 7.1Con il sesto motivo di ricorso ci si duole – ex art. 360 , co. 1^ , n. 3 cod.proc.civ. – di violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento e dell’art. 10 legge 212/00. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che le rendite proposte nel 2016 avevano natura meramente rettificativa-sostitutiva di quelle del 2008 (in un quadro fattuale immutato e con riferimento al biennio censuario ’88-‘89), e che l’ufficio aveva rettificato in aumento le minori rendite proposte nel 2016, ma non aveva modificato in diminuzione i maggiori valori indicati dalla società nel 2008, con conseguente violazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre che del precetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost. § 7.2 Il motivo dà per scontato ciò che non è, vale a dire che le rendite proposte nel 2008 fossero inficiate da errore indotto dall'amministrazione finanziaria, così come sarebbe poi stato ‘riconosciuto’ da quest'ultima con l'adozione del menzionato Prontuario. Si tratta però di una ricostruzione fattuale del tutto soggettiva ed esattamente antitetica a quella invece accolta dal collegio regionale, il cui ragionamento (tra l’altro involgente risvolti di fatto non rivedibili in questa sede) non dà spazio alcuno alla tesi sostenuta sul punto dalla società, così da senz’altro riaffermare nel caso concreto l’operatività della suddetta regola generale (efficacia della rendita rettificata a far data dall’annualità successiva). Ebbene, l'erroneità del presupposto fattuale dal quale muove la doglianza in esame ne inficia irrimediabilmente anche le conseguenze in diritto. Corretta risulta infatti l'applicazione normativa resa (in coerenza con quell’accertamento fattuale) dal giudice di appello, il quale – come detto - ha in ciò fatto proprio un orientamento già espresso da questa Corte di legittimità in un caso del tutto sovrapponibile al presente, nel quale si è affermato (Cass. n. 20463/17): « il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte - secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a ‘correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente’ (18023/2004; Cass.n.15560/2009, Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui l’errore di fatto sia compiuto dall'Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr.Cass.n.3168/2015), invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti (…) ». Già Corte di Cassazione n. 16241/15 aveva in effetti stabilito che, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass.n. 7745/19. Dunque, ferma l'insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la dedotta violazione normativa va esclusa sul presupposto che le nuove proposte dell'ottobre 2016 - siccome volte a far emergere ed a rimediare a talune lacune riscontrabili nella originaria proposta Docfa, a far constare talune modificazioni dello stato di fatto e, comunque, siccome non ascrivibili al comportamento dell'amministrazione finanziaria, neppure attraverso l'adozione del più volte menzionato prontuario - non potevano avere efficacia retroattiva, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso dell'Ici corrisposta nell’annualità in oggetto dalla società in conformità alle prime rendite da essa dichiarate (del resto recepite dall'ufficio che mai le aveva contestate). Né potrebbe qui darsi ingresso ad una differente valutazione del ‘Prontuario’ al punto da farlo coincidere con un sostanziale ‘riconoscimento’ di errore da parte dell’Amministrazione, risultando del resto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui si verte di un atto di natura meramente orientativa e non di carattere cogente e costitutivo di rendita. Inconferente è poi anche il richiamo alla violazione, da parte dell’Ufficio, degli obblighi di collaborazione e buona fede, dal momento che l’affidamento della società non aveva ragione di fondarsi, nella specie, su nessun particolare atteggiamento negli anni positivamente tenuto (ad effetto decettivo) dall’Amministrazione; che tale atteggiamento certo non potrebbe individuarsi nel non aver rettificato le rendite proposte dalla stessa società nel 2008; che, quand’anche in ipotesi riscontrabile, una siffatta violazione potrebbe al più rilevare sul piano sanzionatorio (estraneo alla lite), non di sicuro su quello – invece qui dedotto – della debenza dell’imposta e, per converso, del diritto al suo rimborso. § 8. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida: - a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito; - a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in euro 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , d .P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012
Sentenza Cassazione n. 16396/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris