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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19978/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24476/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo , sito in Roma, corso Trieste, 87 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rurale e artigiana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodel secondo, sito in Roma, piazza S. Andrea della Valle, 3 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , n. 1349 /201 7 , depositatail 14 settembre 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Oggetto:intermediazione finanziaria Corte di appello di Brescia, depositatail 14 settembre 2017 e notificata il giorno successivo, di reiezione del suo appello principale, nonché dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] rurale e artigiana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto lesue domand e per la declaratoria di nullità o, in subordine, di risoluzione per inadempimento dell’acquisto di obbligazioni emesse dallo Repubblica argentin a , effettuato congiuntamente al de cuius [OSCURATO:PERSONA], e di condanna della banca alla restituzione della sommaimpiegata nell’operazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento dei danni; - la Corte ha disatteso il gravame del ricorrente evidenziando che: il contratto di negoziazione era stato validamente concluso, attes a l’idoneità della modalità prescelta dello scambio di corrispondenza;la testimonianza resa dal rag. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dipendente della banca, era ammissibile e il suo contenuto attendibile; la banca aveva assolto ai suoi obblighi informativi attivi e passivi; l’operazione era adeguata, avuto riguardo all’assenza di consapevolezza, all’epoca della sua conclusione, della rischiosità dell’investimento, al prezzo applicato e alla natura dei titoli; non sussisteva la dedotta situazione di conflitto di interessi dell’intermediario, il quale non possedeva iltitolo ordinatoe lo aveva dovut o reperire sul mercato; non sussisteva, infine, la violazione dell’obbligo di informativa sull’andamento del titolo, atteso che sull’intermediario non incombeva un onere di gestion e del patrimonio del cliente e che, comunque, l’investitore non aveva indicato quando l’obbligo informativo asseritamente non assolto sarebbe sorto, quale ne fosse l’oggetto e come avesse inciso sulla sua sfera patrimoniale; -ha, altresì, respinto il gravame incidentale dell’intermediario vertente sulla riconosciuta qualifica di cliente dell’investitore e sulla titolarità in capo a quest’ultimo del rapporto controverso, quale erede dell’originaria parte contrattuale;-il ricorso è affidato a quattro motivi ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] rurale e artigiana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.; - ciascuna delle part i deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 28, secondo comma, reg.

Consob1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’intermediario avesse assolto all’onere di fornire informazioni adeguate in ordine allaspecifica operazione in oggetto, benché avesse omesso di renderlo edotto in ordine alle modalità di emissione del titolo, al le informazioni contenute nell’offering circular, al basso rating assegnato e alle notizie diffuse dall’autorità di regolazioneche indicavano i gravi rischi correlati agli investimenti in tali titoli; - sottolinea che l’informa tiva resa dall’intermediario per il tramite del funzionario preposto fosse del tutto generica e non specifica, in quanto limitata alla illustrazione delle ragioni dell’alto rendimento dell’investimento, individuate nel maggior rischio dell’operazione, in relazione allo stato dell’economia e della politica dello Stato emittente; -il motivo è fondato; - la Corte di appello ha accertato che l’intermediario ha consegnato all’investitore il documento contenente l’attestazione sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, illustrandone il contenuto, e, con riferimento al titolo poi acquistato, ha evidenziato che «pur trattandosi di titoli emessi da uno stato sovrano avevano dei rischi legati alla economia e alla politica che si potevano dedurre dall’elevato rendimento»; - ha aggiunto che l’investitore si era rifiutato di fornire le richieste informazioni in ordine alla sua esperienza in investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e allasua propensione al rischio; - ha, quindi, concluso che, sulla base di tali circostanze di fatto, l’intermediario avesse assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti; -orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21, d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg.

Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi); -con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, oggetto della doglianza in esame, si rammenta che l’art. 28 reg.

Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis , stabilisce che gli intermediari autorizzati non possonoeffettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione «se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o delservizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»; - ai sensi del l'art. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998 , grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiestae, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, irischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; - pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver forni to al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (così, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153); -l’assolvimento di tali obblighi impone all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619); - ciò posto , la consegna del do cumento sui rischi generali di investimento e la generica informativa de l titol o acquistat o come caratterizzato da un profilo di rischio desumibile dall’elevato rendimento e rappresentato dalla situazione economica e politica dello Stato emittente, non consente di ritenere soddisfatto l’obbligo informativo in esame, in assenza di una informazione puntual e in ordine a elementi rivelatori della loroconcreta ed effettiva rischiosità , quali quelli, allegati, dal ricorrente, relativi al ratingassegnato al titolo e al contenuto dell’informativa della Consob in cui si sarebbero evidenziate prospettive negative sul titolo in ragione della situazione interna dello Stato emittente e, conseguentemente, la possibilità che i titoli emessi da tale Stato non sarebbero stationorati; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 21, d.lgs. n. 58 del 1998, e 29, reg.

Consob n. 11522 del 1998, per aver la Corte di appello ritenuto che l’operazione fosse adeguata e, in quanto tale, non soggetta all’obbligo della preventiva segnalazione di inadeguatezza; -evidenzia, in proposito, che la valutazione dell’adeguatezza era stata compiuta con esclusivo riferimento ai parametri del prezzo e della natura dell’operazione, senza considerare che la somma investita avesse assorbito l’intera somma all’epoca affidata all’intermediario nell’ambito del rapporto in essere e senza tener conto del rating del titolo, nonché della circostanza che lo stesso era stato emesso all’estero, era privo del prospetto della Consob, era regolato da legge straniera ed era negoziabile solo fuori mercato; -il motivo è inammissibile; - l’invocato art. 29 stabilisce che « Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazion i non adeguate pertipologia, oggetto, frequenza o dimensione»; - tenuto conto del profilo di rischio dell’investitore, così come dalle informazioni da questi rese, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata, in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione, mentre il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l'entità dell'investimento edil portafoglio del cliente( cfr. Cass. 24 aprile 2018, n. 10111; Cass. 25 agosto 2016, n. 17353); - orbene, quanto alla contestata affermazione della Corte di appello secondo cui l’importo dell’investimento non evidenziava l’inadeguatezza dell’operazione, si osserva che la doglianza sul punto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito, il qualeha, nella sostanza, escluso che, in relazione al parametro della dimensione dell’investimento, la somma investita non fosse coerente con il profilo di rischio del cliente, valutato alla luce della composizione del suo portafoglio; - una siffatta doglianza non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa(cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla lamentata mancata considerazione delle caratteristiche e dell’oggetto del titolo, in quanto la censura si risolve in una contestazione dell’accertamento fattuale operato dalla Corte di appello la quale ha escluso che il titolo suscitava « quanto meno all’epoca, ragioni di preoccupazione particolare», escludendo, in tal modo, che le caratteristiche dello strumento finanziario ordinato presentasse un profilo di rischio non consono con il profilo soggettivo dell’investitore; -con il terzo motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per incomprensibilità della motivazione nella parte in cui ha escluso che ricorresse una situazione di conflitto di interessi dell’intermediario, nonché l’omessa pronuncia sul punto; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che ricorresse una situazione di conflitto di interessi, in ragione del fatto che l’intermediario non possedeva titoli del tipo richiesto dall’investitore e ha eseguito l’ordine ricevuto previo acquisto sul mercato non regolamentato; -una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; - sotto il dive rso aspetto dedotto, la sentenza ha pre so in esame il motivo di gravame proposto dall’appellante e lo ha respi nto , evidenziando che –diversamente da quanto allegato dall’investitore – non ricorresse una situazione di conflitto di interessi; -con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 21 e 23, d.lgs. n. 58 del 1998, e 1175, 1337, 1338, 1374 e 1375 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che, eseguita l’operazione, l’intermediario non fosse tenuto ad avvisare l’investitore del progressivo aumento del livello di rischio dell’investimento effettuato; -il motivo è infondato; -gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e diconsulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vistadell'investimento e si esauriscono con esso (cfr. Cass., ord., 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112); - pertanto, l'intermediario che – come nel caso in esame – abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione non è assoggettato a d un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato ( così, Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10112); - infatti, la previsione di un'informazione post - contrat tuale, collocata cioènella fase esecutiva del rapporto, ricorre solo nel caso delcontratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, trovando giustificazione nel fatto stesso dell'affidamento da parte del cliente all'intermediario del governo del proprio patrimonio mobiliare, come desumibile dall’art. 28, reg.

Consob n. 11522 del 1998, il quale fissa l'obbligo di dare pronta notizia per iscritto di perdite effettive o potenziali pari o superiori al 50% nel caso diinvestimento in strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura, in ragione, evidentemente, della particolare rischiosità dell'investimento in derivati; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24476/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo , sito in Roma, corso Trieste, 87 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rurale e artigiana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodel secondo, sito in Roma, piazza S. Andrea della Valle, 3 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , n. 1349 /201 7 , depositatail 14 settembre 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Oggetto:intermediazione finanziaria Corte di appello di Brescia, depositatail 14 settembre 2017 e notificata il giorno successivo, di reiezione del suo appello principale, nonché dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] rurale e artigiana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto lesue domand e per la declaratoria di nullità o, in subordine, di risoluzione per inadempimento dell’acquisto di obbligazioni emesse dallo Repubblica argentin a , effettuato congiuntamente al de cuius [OSCURATO:PERSONA], e di condanna della banca alla restituzione della sommaimpiegata nell’operazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento dei danni; - la Corte ha disatteso il gravame del ricorrente evidenziando che: il contratto di negoziazione era stato validamente concluso, attes a l’idoneità della modalità prescelta dello scambio di corrispondenza;la testimonianza resa dal rag. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dipendente della banca, era ammissibile e il suo contenuto attendibile; la banca aveva assolto ai suoi obblighi informativi attivi e passivi; l’operazione era adeguata, avuto riguardo all’assenza di consapevolezza, all’epoca della sua conclusione, della rischiosità dell’investimento, al prezzo applicato e alla natura dei titoli; non sussisteva la dedotta situazione di conflitto di interessi dell’intermediario, il quale non possedeva iltitolo ordinatoe lo aveva dovut o reperire sul mercato; non sussisteva, infine, la violazione dell’obbligo di informativa sull’andamento del titolo, atteso che sull’intermediario non incombeva un onere di gestion e del patrimonio del cliente e che, comunque, l’investitore non aveva indicato quando l’obbligo informativo asseritamente non assolto sarebbe sorto, quale ne fosse l’oggetto e come avesse inciso sulla sua sfera patrimoniale; -ha, altresì, respinto il gravame incidentale dell’intermediario vertente sulla riconosciuta qualifica di cliente dell’investitore e sulla titolarità in capo a quest’ultimo del rapporto controverso, quale erede dell’originaria parte contrattuale;-il ricorso è affidato a quattro motivi ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] rurale e artigiana di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.; - ciascuna delle part i deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 28, secondo comma, reg. Consob1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’intermediario avesse assolto all’onere di fornire informazioni adeguate in ordine allaspecifica operazione in oggetto, benché avesse omesso di renderlo edotto in ordine alle modalità di emissione del titolo, al le informazioni contenute nell’offering circular, al basso rating assegnato e alle notizie diffuse dall’autorità di regolazioneche indicavano i gravi rischi correlati agli investimenti in tali titoli; - sottolinea che l’informa tiva resa dall’intermediario per il tramite del funzionario preposto fosse del tutto generica e non specifica, in quanto limitata alla illustrazione delle ragioni dell’alto rendimento dell’investimento, individuate nel maggior rischio dell’operazione, in relazione allo stato dell’economia e della politica dello Stato emittente; -il motivo è fondato; - la Corte di appello ha accertato che l’intermediario ha consegnato all’investitore il documento contenente l’attestazione sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, illustrandone il contenuto, e, con riferimento al titolo poi acquistato, ha evidenziato che «pur trattandosi di titoli emessi da uno stato sovrano avevano dei rischi legati alla economia e alla politica che si potevano dedurre dall’elevato rendimento»; - ha aggiunto che l’investitore si era rifiutato di fornire le richieste informazioni in ordine alla sua esperienza in investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e allasua propensione al rischio; - ha, quindi, concluso che, sulla base di tali circostanze di fatto, l’intermediario avesse assolto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti; -orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21, d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi); -con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, oggetto della doglianza in esame, si rammenta che l’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis , stabilisce che gli intermediari autorizzati non possonoeffettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione «se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o delservizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»; - ai sensi del l'art. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998 , grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiestae, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, irischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; - pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver forni to al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (così, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153); -l’assolvimento di tali obblighi impone all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619); - ciò posto , la consegna del do cumento sui rischi generali di investimento e la generica informativa de l titol o acquistat o come caratterizzato da un profilo di rischio desumibile dall’elevato rendimento e rappresentato dalla situazione economica e politica dello Stato emittente, non consente di ritenere soddisfatto l’obbligo informativo in esame, in assenza di una informazione puntual e in ordine a elementi rivelatori della loroconcreta ed effettiva rischiosità , quali quelli, allegati, dal ricorrente, relativi al ratingassegnato al titolo e al contenuto dell’informativa della Consob in cui si sarebbero evidenziate prospettive negative sul titolo in ragione della situazione interna dello Stato emittente e, conseguentemente, la possibilità che i titoli emessi da tale Stato non sarebbero stationorati; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 21, d.lgs. n. 58 del 1998, e 29, reg. Consob n. 11522 del 1998, per aver la Corte di appello ritenuto che l’operazione fosse adeguata e, in quanto tale, non soggetta all’obbligo della preventiva segnalazione di inadeguatezza; -evidenzia, in proposito, che la valutazione dell’adeguatezza era stata compiuta con esclusivo riferimento ai parametri del prezzo e della natura dell’operazione, senza considerare che la somma investita avesse assorbito l’intera somma all’epoca affidata all’intermediario nell’ambito del rapporto in essere e senza tener conto del rating del titolo, nonché della circostanza che lo stesso era stato emesso all’estero, era privo del prospetto della Consob, era regolato da legge straniera ed era negoziabile solo fuori mercato; -il motivo è inammissibile; - l’invocato art. 29 stabilisce che « Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazion i non adeguate pertipologia, oggetto, frequenza o dimensione»; - tenuto conto del profilo di rischio dell’investitore, così come dalle informazioni da questi rese, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata, in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione, mentre il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l'entità dell'investimento edil portafoglio del cliente( cfr. Cass. 24 aprile 2018, n. 10111; Cass. 25 agosto 2016, n. 17353); - orbene, quanto alla contestata affermazione della Corte di appello secondo cui l’importo dell’investimento non evidenziava l’inadeguatezza dell’operazione, si osserva che la doglianza sul punto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito, il qualeha, nella sostanza, escluso che, in relazione al parametro della dimensione dell’investimento, la somma investita non fosse coerente con il profilo di rischio del cliente, valutato alla luce della composizione del suo portafoglio; - una siffatta doglianza non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa(cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla lamentata mancata considerazione delle caratteristiche e dell’oggetto del titolo, in quanto la censura si risolve in una contestazione dell’accertamento fattuale operato dalla Corte di appello la quale ha escluso che il titolo suscitava « quanto meno all’epoca, ragioni di preoccupazione particolare», escludendo, in tal modo, che le caratteristiche dello strumento finanziario ordinato presentasse un profilo di rischio non consono con il profilo soggettivo dell’investitore; -con il terzo motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per incomprensibilità della motivazione nella parte in cui ha escluso che ricorresse una situazione di conflitto di interessi dell’intermediario, nonché l’omessa pronuncia sul punto; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che ricorresse una situazione di conflitto di interessi, in ragione del fatto che l’intermediario non possedeva titoli del tipo richiesto dall’investitore e ha eseguito l’ordine ricevuto previo acquisto sul mercato non regolamentato; -una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; - sotto il dive rso aspetto dedotto, la sentenza ha pre so in esame il motivo di gravame proposto dall’appellante e lo ha respi nto , evidenziando che –diversamente da quanto allegato dall’investitore – non ricorresse una situazione di conflitto di interessi; -con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 21 e 23, d.lgs. n. 58 del 1998, e 1175, 1337, 1338, 1374 e 1375 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che, eseguita l’operazione, l’intermediario non fosse tenuto ad avvisare l’investitore del progressivo aumento del livello di rischio dell’investimento effettuato; -il motivo è infondato; -gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e diconsulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vistadell'investimento e si esauriscono con esso (cfr. Cass., ord., 27 agosto 2020, n. 17949; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112); - pertanto, l'intermediario che – come nel caso in esame – abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione non è assoggettato a d un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato ( così, Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10112); - infatti, la previsione di un'informazione post - contrat tuale, collocata cioènella fase esecutiva del rapporto, ricorre solo nel caso delcontratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, trovando giustificazione nel fatto stesso dell'affidamento da parte del cliente all'intermediario del governo del proprio patrimonio mobiliare, come desumibile dall’art. 28, reg. Consob n. 11522 del 1998, il quale fissa l'obbligo di dare pronta notizia per iscritto di perdite effettive o potenziali pari o superiori al 50% nel caso diinvestimento in strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura, in ragione, evidentemente, della particolare rischiosità dell'investimento in derivati; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e rige
Sentenza Cassazione n. 19978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris