CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 23995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20897 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono domiciliate; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat o e difes a dall’avvocatoAlberto Caltabiano, domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.907/2020 depositat a il 3 giugno 2020 del la Corte di appello di Catania. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 20897/2020 camera di consiglio10.7.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con sentenza emessa il 3 febbraio 2012 il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di insinuazione tardiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]Manzo per il credito di lire 250.000.000 lire da lui vantato nei confronti dell’amministrazione straordinaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: credito relativo al compenso per le prestazioni eseguite in base all’incarico ricevuto dei commissari straordinari con lettera del 10 settembre 1996.Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di parte resistente relativa all’invalidità del contratto e ha nondimeno rigettato la domanda di insinuazione rilevando che l’attività svolta con riferimentoalla predisposizione della relazione di cui all’art. 33 l. fall. costituiva attività strettamente personale dei commissari straordinari, mentre vi era l’impossibilità di accertare il compensoper la redazione del pareresulle cause del dissesto, stante la mancata produzione del relativo documento. 2. ― Il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale etneo è stato respinto dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 3 giugno 2020:sentenza resa nei confronti del fallimento della società, che è stato dichiarato nelle more. [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione ha in sintesi rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente svoltoattività di coadiutore ex art. 32 l. fall., secondo quanto pure ritenuto dal Tribunale, e che tale conclusionenon trovava ostacolo nella « mancata qualificazione formale da parte dell’amministrazione straordinaria»; non poteva condividersi l’affermazione del ricorrente secondo cui al commissario o al curatore competeva il ruolo di «semplice prestatore della relazione di cui all’art. 33 l. fall.»: tale atto aveva natura strettamente personale e non era suscettibile di delega, dovendosi quindi escludere che a Manzo potesse essere stato implicitamente conferito l’incarico di redigere tale relazione; la pattuizione relativa al compenso contenuta nella lettera di incarico era da ritenersinulla, «per palese violazionedei parametri normativi» (quelli individuati dalla l. n. Sez. I–RG 20897/2020 camera di consiglio10.7.2023 319/1980, oggi dal d.P.R. n. 115/2002); il compenso andava liquidato in euro 20.152,68 e nulla competeva all a parte appellante, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già incassato dallaprocedura un acconto di euro 25.882,84. 3. ― Ricorrono per cassazione, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto. Resiste con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─Il primo motivo oppone la violazion e dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c..Ci si lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato ex officio la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la determinazione del compenso, nonostante lo stesso Giudice distrettuale avesse dato atto del giudicato formatosi sulla validità dell’accordo negoziale documentato dalla lettera di incarico. Col secondo mezzo è denunciata la violazione dell’art. 32 l. fall. e degli artt. 2222 e 2229 c.c.. La censura investe l’affermazione dell a Corte di merito per cui, avendo riguardo alla tipologia e alla natura delle prestazioni affidate a Manzo, doveva credersi che a costui fosse stato conferito l’incarico di coadiutoreex art. 32 l. fall.. Si sostiene che le attività richieste al predetto Manzo «non avevano nulla a che fare con le attività complementari e strumentali del curatore ma trovavano origine nella necessità di coadiuvare i commissari in una serie di attività accertativee/o di assistenza contabile e/o di consulenza non rientranti nelle normali attività istituzionali di amministrazione straordinaria». Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 32 l. fall.. Ci si duole che la Corte di appello abbia attribuito all’appellante la qualità di coadiutore in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale . Si deduce, altresì, la violazione dell’art. 2697 c.c.. A tale riguardo si sostiene che non competeva a ll’appellante dar prova della mancanza dell’autorizzazione prescritta dall’art. 32,comma 2, l. fall.. Sez. I–RG 20897/2020 camera di consiglio10.7.2023 2. ─ Il primo motivo appare fondato. Come accennato, il Tribunale ha respinto la domanda di insinuazione ma ha al contempo respinto l’eccezione di invalidità del contratto di conferimento dell’incarico a Manzo. Tale eccezione aveva ad oggetto la nullità e annullabilità del contrattoda cui si originava la pretesa del dante causa delle odierne ricorrenti (pag. 2 della sentenza di appello); è precisato nel ricorso (pag. 17) che i profili di nullità fatti valere concernevano la contrarietàalla legge del contratto in quanto lo stesso avrebbe attribuito al ricorrente compiti riservati dall’art. 32 l. fall. ai commissarie perché concluso dai commissari straordinari sulla base di motivi illeciti comuni alle parti. Il Tribunale ha dunque disatteso un’eccezione di nullità totale del contrattoper cui è causa. Afronte del rigetto dell’eccezione di nullità totale del contratto, rispetto alla quale non era stata proposta impugnazione (la sentenza impugnata ha infatti escluso che il tema della nullità potesse essere stato veicolato ex art. 346 c.p.c. in appello dalla riproposizione della relativa eccezione), la Corte di appello non avrebbeperò potuto rilevare d’ufficio una nullità parziale del negozio. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 1 2 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, par. 7.3), se il giudice manca di rilevare d’ufficio una data nullità contrattualee rigetta la domanda di impugnativa negoziale e segnatamente quella di adempimento ─ cui può assimilarsi quella di insinuazione al passivo ─si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui la decisione non risulti fondata sulla cd. ragione più liquida: infatti, l 'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale quaestio nullitatis postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto. E’ evidenteche ove, al contrario , il giudice di primo grado abbia respinto Sez. I–RG 20897/2020 camera di consiglio10.7.2023 la domanda disattendendo espressamente un’eccezionedi nullità, abbia a formarsi il giudicato sulla validità del contratto, salvo che il giudice stesso non abbia rilevato una nullità diversa (la cornice in cui si colloca tale enunciato è, ovviamente, quella descritta dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite, secondo cui la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, sempre obbligatoria, sempre che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida, va intesa come indicazione alle parti di tale vizio). La fattispecie è presa in considerazione dalle Sezioni Unite nelle decisioni predette, ove si legge che se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento), il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio. D iversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il giudicato sulla validità del contratto si formi nel caso in cui il giudice d ia per presupposta la validità del contratto, ma non nell’ipotesi in cui l’accerti espressamente , disattendendo un’eccezione di nullità: ciò che appare palesemente irragionevole. L’effetto di un accertamento della insussistenza della nullità totale del contratto oggetto di eccezione non può essere, d’altro canto,diverso rispetto all’effetto che si correla a quell’accertamento quando esso sia provocato da una domanda dinullità. Come rilevano Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 citt. , se i l giudice rigetta la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità negoziale, l 'accertamento della non nullità del contratto è idone o al passaggio in giudicato; ne consegue che, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.L’effetto del positivo accertamento dell’insussistenza della nullità totale del negozio si riassume dunque , ai fini che qui interessano,nella proposizione per cui il disconoscimento di tale nullità Sez. I–RG 20897/2020 camera di consiglio10.7.2023 preclude il successivo accertamento della nullità parziale (Cass.15 febbraio 2016, n. 2910; Cass. 14 aprile 2023, n. 9979 ). Tale effetto consegue al potere - dovere del giudice di rilevare , quand'anche non dedotta, la nullità parziale del contratto posto a fondamento della pretesa azionata. Ebbene, non ha senso, sul piano logico e su quello giuridico,distinguere, ai fini di causa e come anticipato , il caso in cui la nullità sia fatta valere in via di azione da quello in cui la nullità sia dedottain via di eccezione: se il giudice accerta che la nullità totale non ricorre e non rileva(come in suo potere-dovere) altra causa di nullità parziale,la conseguenza che si determina è pertanto proprio quella d i un accertamento, con effetto di giudicato (interno) , sulla validità del contratto; enon conta , al riguardo, che il tema della nullità sia stato introdotto nel giudizioda una domanda dell’attore o da un’eccezione del convenuto. 3. ― Vanno accolti anche il secondo e il terzo motivo. Le ricorrenti hanno affermato, con la nota di deposito del 19 maggio 2023 e con la successiva memoria, che sulla natura giuridica dell’incarico conferito a [OSCURATO:PERSONA] è caduto il giudicato. Hanno dedotto e documentato che la Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 maggio 2015,ha pronunciato sulla quali ficazione giuridica del rapportointercorso tra i commissari straordinari e il suddetto Manzo : rapporto che, per l’ampiezza delle attività di cui il professionista era stato officiato, detta Corte ha ritenuto present asse gli indici della parasubordinazione.L’impugnazione della suddetta sentenza del 2015 è stata dichiarata poi inammissibile con ordinanza n. 14578 del 9 maggio 2022 di questa Corte. Riguardo a tutto ciònulla è stato dedotto dall’odierna parte controricorrente. Nellasentenza del 2015 è effettivamente presente l’ accertamento richiamato nella nota di deposito e nella memoria di cui sopra;in altro giudiziotrattato nell’odierna camera di consiglio (R.G. 25986 dell’anno 2016) ― pure avente ad oggetto compensi professionali maturati da Sez. I–RG 20897/2020 camera di consiglio10.7.2023 [OSCURATO:PERSONA] sulla base della lettera di incarico del 10 settembre 1996 ― si è del resto dato atto di come , nel giudizio in cui è stata pronuncia ta la detta sentenza(quella del 2015 , appunto) , risult i irr e trattabilmente accertatanon solo la validità del rapporto intercorso tra il professionista e i commissari straordinari,ma anche la peculiare natura del rapporto stesso, rispetto al qualel’operato di Manzo è da apprezzare come una collaborazione coordinata e continuativa rientrante nel paradigma dell’art. 409, n. 3, c.p.c.. Ciò posto, la richiamata qualificazione in termini di parasubordinazione, che il Collegio reputa cop erta da giudicato (esterno) ― in consonanza con quanto stabilito nell’altro giudizio trattatonell’odierna adunanza camerale ― , è chiaramente incompatibile con la veste di coadiutore che la sentenza impugnata ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA].Il che comporta la fondatezza altresì dei due motivi in esame. 4. ─ In accoglimento dei tre motivi di ricorso l a sentenza impugnataè dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania,che giudicherà in diversa composizione e che statu i rà pure sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa a