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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 ottobre 2022

Cassazione n. 11789/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.11.2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16.11.2022 il Tribunale di Napoli ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 31.10.2022, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA], già deferito all'autorità giudiziaria per plurimi reati ricompresi tra quelli enucleati dall'art. 6 primo comma lett. c) L. 401/1989, e colto in data 23.10.2020 nel compimento di atti devastazione in occasione di una manifestazione anti Covid nel centro della città di Napoli, il divieto per la durata di sette anni di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra dell'S.S.C.

Napoli, secondo le tempistiche specificamente indicate.

Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza a giustificazione della misura 2) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida del provvedimento del Questore emessa in data 15.11.2022, ovverosia il giorno seguente all'eseguita notifica, e depositata il successivo 16.11.2022 senza indicazione di orario, carenza questa che non consente di comprendere se sia stato o meno rispettato il termine di 48 ore [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il secondo motivo, di natura preliminare in quanto afferente al rispetto del contraddittorio, assorbente.

La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341).

Nella specie, il provvedimento del Questore risulta notificato il 14.11.2022 alle ore 10.00 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 16.11.2022, senza indicazione dell'ora, risultando peraltro redatta il giorno prima, ovverosia il 15.11.2022.

Non potendosi per effetto dell'omessa attestazione dell'orario verificare il compiuto decorso del termine dilatorio prescritto dall'art.6, comma 3° legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.401 rispetto al deposito del provvedimento, atto per effetto del quale lo stesso diventa pubblico e perciò conoscibile (ma la conclusione non cambierebbe ove si facesse riferimento alla data di redazione, addirittura di un giorno antecedente), si è in presenza di una incertezza sulla tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che necessariamente comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione, in applicazione del principio affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite secondo il quale "in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, qual è quella in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari" (Sez.

U. n.4441 del 29.11.2005, Zito, Rv. 232711).

Si impone, quindi, un annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con contestuale dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 31.10.2022, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, con i conseguenti adempimenti a carico della Cancelleria P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 31.10.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.11.2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16.11.2022 il Tribunale di Napoli ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 31.10.2022, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA], già deferito all'autorità giudiziaria per plurimi reati ricompresi tra quelli enucleati dall'art. 6 primo comma lett. c) L. 401/1989, e colto in data 23.10.2020 nel compimento di atti devastazione in occasione di una manifestazione anti Covid nel centro della città di Napoli, il divieto per la durata di sette anni di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra dell'S.S.C. Napoli, secondo le tempistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza a giustificazione della misura 2) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida del provvedimento del Questore emessa in data 15.11.2022, ovverosia il giorno seguente all'eseguita notifica, e depositata il successivo 16.11.2022 senza indicazione di orario, carenza questa che non consente di comprendere se sia stato o meno rispettato il termine di 48 ore [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il secondo motivo, di natura preliminare in quanto afferente al rispetto del contraddittorio, assorbente. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore risulta notificato il 14.11.2022 alle ore 10.00 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 16.11.2022, senza indicazione dell'ora, risultando peraltro redatta il giorno prima, ovverosia il 15.11.2022. Non potendosi per effetto dell'omessa attestazione dell'orario verificare il compiuto decorso del termine dilatorio prescritto dall'art.6, comma 3° legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.401 rispetto al deposito del provvedimento, atto per effetto del quale lo stesso diventa pubblico e perciò conoscibile (ma la conclusione non cambierebbe ove si facesse riferimento alla data di redazione, addirittura di un giorno antecedente), si è in presenza di una incertezza sulla tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che necessariamente comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione, in applicazione del principio affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite secondo il quale "in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, qual è quella in tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari" (Sez. U. n.4441 del 29.11.2005, Zito, Rv. 232711). Si impone, quindi, un annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con contestuale dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 31.10.2022, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, con i conseguenti adempimenti a carico della Cancelleria P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 31.10.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente