CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato le Amministrazioni convenute all’avviamento delle procedure di mobilità di cui all’art. 2, comma 2-bis della legge regionale n. 25/1993 secondo le procedure di cui allegato 12 al CCNL 2011/2013 e dell’art. 26 ed aveva rigettato le domande relative al Fondo di garanzia, ha rigettato la domanda proposta dagli originari ricorrenti. 2. La Corte territoriale, dopo avere osservato che la legge regionale n. 25/1993 sancisce una mera facoltà, in capo all’Assessore regionale per il lavoro la previdenza sociale la formazione professionale e l’emigrazione, di attuare i processi di mobilità, ha evidenziato che l’art. 26 punto B CCNL 1994/1997 prevede un percorso strutturato, finalizzato al riassorbimento e/o alla fuoriuscita del personale in esubero dal quale non si desume alcun diritto giuridicamente azionabile nei confronti dell’Amministrazione regionale. 3. Ha rilevato che la suddetta Amministrazione aveva preso parte alle intese raggiunte tra le parti sociali come mera coordinatrice, ma non rientrava tra le parti stipulanti; ha pertanto ritenuto che non fosse destinataria di alcun obbligo giuridico derivante dal medesimo accordo collettivo, dovendo al più qualificarsi come soggetto politicamente tenuto a fornire soluzioni per il ricollocamento nel quadro degli interventi di politica sociale ai quali la Regione è istituzionalmente chiamata. 4. Ha aggiunto che i processi di mobilità vanno attivati nell’esercizio delle incoercibili potestà pubblicistiche e devono innanzitutto rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario sanzionati dall’art. 97 Cost., ed ha pertanto escluso la sussistenza di un diritto soggettivo azionabile da parte dei lavoratori nei confronti della Regione Siciliana. 5. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustratoda memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. DIRITTO 1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia la violazione dell’art. 9, comma quarto, legge n. 845/78, dell’art. 2, comma 2 - bis, della legge regionale n. 25/1993, artt. 34 e 35 del CCNL 2011/2013 degli operatori della formazione professionale nonché dell’allegato 12, seconda parte, comma 1, al medesimo CCNL, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Sostieneche avendo l’art. 2 bis della legge regionale n. 25/1993 riconos ciuto all’Assessore competente l’autorizzazione a porre in essere la procedura pattizia, ha individuato un diritto alla mobilità in capo ai dipendenti degli enti della formazione professionale rimasti privi d’incarico ed un correlativo obbligo di attuazione da parte dell’Amministrazione regionale. Richiamale disposizioni del CCNL 2011/2013 degli operatori della formazione professionale, nonché la Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e la circolare dell’Assessorato del Lavoro, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Emigrazione n. 10/94/IIFP del 5.10.1994. 2. Il ricorso è inammissibile, dovendo ritenersi assorbente la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui i processi di mobilità vanno attivati nell’esercizio delle incoercibili potestà pubblicistiche che devono innanzitutto rispondere agli obiettivi di efficienza, imparzialità ed equilibrio finanziario sanzionati dall’art. 97 Cost.; per tali ragioni la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza di un diritto soggettivo azionabile da parte dei lavoratori nei confronti della Regione Siciliana. Inoltre, il ricorso non si confronta con l a statuizione secondo cui l’Amministrazione regionale non ha partecipato alle intese raggiunte tra le parti sociali, e sollecita un giudizio di merito attraverso l’interpretazione di documenti (Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e la circolare dell’Assessorato del Lavoro, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Emigrazione n. 10/94/IIFP del 5.10.1994). 3.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese di lite, in quanto le Amministrazioni convenute non hanno svolto alcuna attività difensiva. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per le parti ricorrent i , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per le partiricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi