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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11252/2026

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tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 5305/2024 depositata il 10/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza, delegatadalla Procura di [OSCURATO:PERSONA], presso l’impianto stradale [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.(insegna TotalErg), per il periodo 1.1.2015–9.9.2015.

Nel PVC delNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/202614.10.2015 furono rilevate: (i) discordanze tra giacenze effettive econtabili (deficienze pari a 415 litri benzina e 8.135 litri gasolio); (ii)manomissioni ai sigilli dell’erogatore multiprodotto e irregolarità nelcollegamento dei totalizzatori fiscali, idonee a consentirne il temporaneoscollegamento; (iii) una differenza complessiva tra carburante erogato eregistrato quantificata in 210.786,75 litri (132.374 litri benzina; 78.412litri gasolio), ritenuta vendita “in nero” con conseguenti ricavi noncontabilizzati e IVA dovuta.

Sulla scorta del PVC, l’Agenzia delle Entrateemise nei confronti della società (medio tempore fallita) l’avviso n.TF3020601228/2018 (IVA/II.DD. 2015) e, per trasparenza, gli avvisi aisoci n.

TF3010601405/2018 ([OSCURATO:PERSONA]) e n.

TF3010601408/2018([OSCURATO:PERSONA]).

I contribuenti opposero che il carburanteapparentemente “non contabilizzato” era stato acquistato da altri fornitoridi mercato (diversi da TotalErg) con regolare fatturazione, IVA e acciseassolte, richiamando anche il decreto di archiviazione del procedimentopenale.Riuniti i ricorsi, la CTP di Napoli – Sez. 9, con sentenza n. 1753/09/2019del 7.2.2019, accoglieva le impugnazioni, respinte le eccezioni preliminari,ritenendo plausibile e documentalmente supportata la ricostruzionealternativa dei contribuenti (acquisti presso terzi con regolareassolvimento d’imposta) e non dimostrata dall’Ufficio l’evasioneprospettata; seguiva l’appello dell’Agenzia, rigettato dalla CTR Campaniacon sentenza n. 5979/17/2020 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione deducendo, tral’altro, l’autonoma valutazione che il giudice tributario avrebbe dovutocompiere rispetto all’archiviazione penale e l’omesso esame di fatti decisivisui prezzi medi (1,699 €/l benzina; 1,499 €/l gasolio) ricavati dalgestionale aziendale.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2939/2023del 31.01.2023, accoglieva il ricorso, cassava e rinviava alla Corteregionale, precisando che la CTR aveva fatto “mero rimando” al decreto diNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/2026archiviazione senza un vaglio critico autonomo e non aveva esaminato ilfatto storico della determinazione dei prezzi, desumibile dal PVC e dalla“videata” del gestionale.Nel giudizio di rinvio, la CGT di secondo grado della Campania – Sez. 11,con sentenza n. 5305/11/24 del 10.09.2024, ha tuttavia rigettatonuovamente l’appello dell’Agenzia, affermando che la decisione di primogrado doveva essere confermata perché la soluzione alternativa deicontribuenti (acquisti regolari presso terzi, con fatture non contestate)rimaneva plausibile e idonea a escludere l’acquisto “in nero”; ha inoltreritenuto che l’assenza di un principio di diritto espresso consentisse unpieno riesame del merito.Avverso tale ultima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto nuovoricorso per cassazione incentrato su tre motivi.

I contribuenti sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.384 c.p.c. (error in procedendo), per violazione del dictum della Corte dicassazione: il giudice del rinvio avrebbe reiterato l’adesione all’esito delprocedimento penale e alla tesi difensiva dei contribuenti, senza svolgerel’autonomo apprezzamento critico delle risultanze penali “poste aconfronto” con gli altri elementi di prova (in specie, la manomissione deitotalizzatori e lo scarto di 210.786,75 litri), così disattendendo i canonitracciati dall’ordinanza n. 2939/2023.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente in relazione agli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. 546/1992, 132e 274 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.: la CGT avrebbe omesso di spiegareperché la sola produzione di fatture di terzi fornitori – qualificate comeNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/2026“mera documentazione formale” – sarebbe sufficiente a escluderel’acquisto in nero e, soprattutto, a dimostrare che tutti i corrispettividell’intero prodotto erogato siano stati dichiarati e che l’imposta sia stataversata, nonostante l’accertata manomissione dei contatori.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova: a fronte dellapretesa erariale fondata su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti(manomissioni, scarti di giacenze, prezzi medi ricavati dal gestionale), laprova contraria non potrebbe ridursi alla mera esibizione di fatture diacquisto presso terzi, dovendosi invece dimostrare l’integrale dichiarazionedei ricavi e il versamento dell’IVA su tutto il carburante erogato.All’esito dell’esame del fascicolo, emerge la necessità di acquisirechiarimenti in ordine alla regolarità della notifica dell’avviso diaccertamento n.

TF3020601228/2018, relativo all’anno d’imposta 2015,nei confronti del curatore del fallimento della società contribuente.L’Amministrazione ricorrente assume che tale avviso sia stato notificato il4 maggio 2018 al curatore fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 30/2018 del23 febbraio 2018.

Tuttavia, la prova documentale della notifica al curatorenon risulta agli atti, né mediante deposito della ricevuta PEC, né tramiterelata di notifica o altra documentazione idonea.La questione si presenta prodromica rispetto all’esame dei motivi diricorso, in quanto la corretta notificazione dell’atto impositivo al curatorefallimentare condiziona non soltanto la regolare instaurazione del rapportoprocessuale nei confronti della massa, ma anche la stessa legittimazioneprocessuale della società fallita ad impugnare per proprio conto l’attoimpositivo ai sensi dell’art. 43 L.fall.Sul punto, occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle SezioniUnite, sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023, secondo cui: «Qualora iNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/2026presupposti del rapporto tributario si siano formati prima delladichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito cui sia statonotificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., solo acondizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendoun comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia; l’insussistenza ditale inerzia determina, per il fallito, il difetto di legittimazione processuale,vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio».La verifica della effettività, data e modalità della notifica al curatore èdunque imprescindibile per stabilire se il giudizio sia stato correttamenteinstaurato; se ricorrano o meno le condizioni che consentono al fallito diconservare la legittimazione processuale.Per tali ragioni, si rende necessario consentire alle parti — e in particolareall’Agenzia delle Entrate — di interloquire e di depositare ladocumentazione comprovante l’avvenuta notifica al curatore, così daconsentire la valutazione del presupposto dell’inerzia dell’organoconcorsuale in parola.La causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, con invitoall’Amministrazione a produrre la documentazione richiesta.

P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle Entrate didocumentare l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento di cui inmotivazione al curatore del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di FelacoGiuliano C.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 5305/2024 depositata il 10/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza, delegatadalla Procura di [OSCURATO:PERSONA], presso l’impianto stradale [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.(insegna TotalErg), per il periodo 1.1.2015–9.9.2015. Nel PVC delNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/202614.10.2015 furono rilevate: (i) discordanze tra giacenze effettive econtabili (deficienze pari a 415 litri benzina e 8.135 litri gasolio); (ii)manomissioni ai sigilli dell’erogatore multiprodotto e irregolarità nelcollegamento dei totalizzatori fiscali, idonee a consentirne il temporaneoscollegamento; (iii) una differenza complessiva tra carburante erogato eregistrato quantificata in 210.786,75 litri (132.374 litri benzina; 78.412litri gasolio), ritenuta vendita “in nero” con conseguenti ricavi noncontabilizzati e IVA dovuta. Sulla scorta del PVC, l’Agenzia delle Entrateemise nei confronti della società (medio tempore fallita) l’avviso n.TF3020601228/2018 (IVA/II.DD. 2015) e, per trasparenza, gli avvisi aisoci n. TF3010601405/2018 ([OSCURATO:PERSONA]) e n. TF3010601408/2018([OSCURATO:PERSONA]). I contribuenti opposero che il carburanteapparentemente “non contabilizzato” era stato acquistato da altri fornitoridi mercato (diversi da TotalErg) con regolare fatturazione, IVA e acciseassolte, richiamando anche il decreto di archiviazione del procedimentopenale.Riuniti i ricorsi, la CTP di Napoli – Sez. 9, con sentenza n. 1753/09/2019del 7.2.2019, accoglieva le impugnazioni, respinte le eccezioni preliminari,ritenendo plausibile e documentalmente supportata la ricostruzionealternativa dei contribuenti (acquisti presso terzi con regolareassolvimento d’imposta) e non dimostrata dall’Ufficio l’evasioneprospettata; seguiva l’appello dell’Agenzia, rigettato dalla CTR Campaniacon sentenza n. 5979/17/2020 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione deducendo, tral’altro, l’autonoma valutazione che il giudice tributario avrebbe dovutocompiere rispetto all’archiviazione penale e l’omesso esame di fatti decisivisui prezzi medi (1,699 €/l benzina; 1,499 €/l gasolio) ricavati dalgestionale aziendale. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2939/2023del 31.01.2023, accoglieva il ricorso, cassava e rinviava alla Corteregionale, precisando che la CTR aveva fatto “mero rimando” al decreto diNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/2026archiviazione senza un vaglio critico autonomo e non aveva esaminato ilfatto storico della determinazione dei prezzi, desumibile dal PVC e dalla“videata” del gestionale.Nel giudizio di rinvio, la CGT di secondo grado della Campania – Sez. 11,con sentenza n. 5305/11/24 del 10.09.2024, ha tuttavia rigettatonuovamente l’appello dell’Agenzia, affermando che la decisione di primogrado doveva essere confermata perché la soluzione alternativa deicontribuenti (acquisti regolari presso terzi, con fatture non contestate)rimaneva plausibile e idonea a escludere l’acquisto “in nero”; ha inoltreritenuto che l’assenza di un principio di diritto espresso consentisse unpieno riesame del merito.Avverso tale ultima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto nuovoricorso per cassazione incentrato su tre motivi. I contribuenti sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.384 c.p.c. (error in procedendo), per violazione del dictum della Corte dicassazione: il giudice del rinvio avrebbe reiterato l’adesione all’esito delprocedimento penale e alla tesi difensiva dei contribuenti, senza svolgerel’autonomo apprezzamento critico delle risultanze penali “poste aconfronto” con gli altri elementi di prova (in specie, la manomissione deitotalizzatori e lo scarto di 210.786,75 litri), così disattendendo i canonitracciati dall’ordinanza n. 2939/2023.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente in relazione agli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. 546/1992, 132e 274 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.: la CGT avrebbe omesso di spiegareperché la sola produzione di fatture di terzi fornitori – qualificate comeNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/2026“mera documentazione formale” – sarebbe sufficiente a escluderel’acquisto in nero e, soprattutto, a dimostrare che tutti i corrispettividell’intero prodotto erogato siano stati dichiarati e che l’imposta sia stataversata, nonostante l’accertata manomissione dei contatori.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova: a fronte dellapretesa erariale fondata su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti(manomissioni, scarti di giacenze, prezzi medi ricavati dal gestionale), laprova contraria non potrebbe ridursi alla mera esibizione di fatture diacquisto presso terzi, dovendosi invece dimostrare l’integrale dichiarazionedei ricavi e il versamento dell’IVA su tutto il carburante erogato.All’esito dell’esame del fascicolo, emerge la necessità di acquisirechiarimenti in ordine alla regolarità della notifica dell’avviso diaccertamento n. TF3020601228/2018, relativo all’anno d’imposta 2015,nei confronti del curatore del fallimento della società contribuente.L’Amministrazione ricorrente assume che tale avviso sia stato notificato il4 maggio 2018 al curatore fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 30/2018 del23 febbraio 2018. Tuttavia, la prova documentale della notifica al curatorenon risulta agli atti, né mediante deposito della ricevuta PEC, né tramiterelata di notifica o altra documentazione idonea.La questione si presenta prodromica rispetto all’esame dei motivi diricorso, in quanto la corretta notificazione dell’atto impositivo al curatorefallimentare condiziona non soltanto la regolare instaurazione del rapportoprocessuale nei confronti della massa, ma anche la stessa legittimazioneprocessuale della società fallita ad impugnare per proprio conto l’attoimpositivo ai sensi dell’art. 43 L.fall.Sul punto, occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle SezioniUnite, sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023, secondo cui: «Qualora iNumero registro generale 3946/2025Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 11252/2026Data pubblicazione 27/04/2026presupposti del rapporto tributario si siano formati prima delladichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito cui sia statonotificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., solo acondizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendoun comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia; l’insussistenza ditale inerzia determina, per il fallito, il difetto di legittimazione processuale,vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio».La verifica della effettività, data e modalità della notifica al curatore èdunque imprescindibile per stabilire se il giudizio sia stato correttamenteinstaurato; se ricorrano o meno le condizioni che consentono al fallito diconservare la legittimazione processuale.Per tali ragioni, si rende necessario consentire alle parti — e in particolareall’Agenzia delle Entrate — di interloquire e di depositare ladocumentazione comprovante l’avvenuta notifica al curatore, così daconsentire la valutazione del presupposto dell’inerzia dell’organoconcorsuale in parola.La causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, con invitoall’Amministrazione a produrre la documentazione richiesta. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle Entrate didocumentare l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento di cui inmotivazione al curatore del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di FelacoGiuliano C.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente
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