CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 8 agosto 1985; avverso la ordinanza n. 438P/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini sia in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente sia in ordine ad uno dei reati fine perpetrati in seno a tale associazione sia, infine, ad un altro reato connesso al traffico degli stupefacenti, la cui perpetrazione è, tuttavia, antecedente alla data di contestata costituzione della predetta associazione. Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai predetti reati ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 3 motivi di impugnazione. Con i primi due motivi di ricorso ci si duole della carenza motivazionale della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ordine e al reato associativo e al reato-fine nonché al terzo dei reati in provvisoria contestazione. Quanto al primo aspetto si segnala, in particolare, come fosse impossibile per il [OSCURATO:PERSONA], il quale è residente in Sicilia, partecipare alla associazione per delinquere di cui alla imputazione, operante a decorrere dal 2021, ove si ponga attenzione al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], i cui contatti con il Caracciolo, promotore della detta associazione sono limitati al periodo fra il marzo e l'ottobre del 2018, si trova ristretto, sempre in territorio siciliano, fra arresti domiciliari e custodia carceraria dal 7 ottobre 2019 al 14 luglio 2025 (data quest'ultima nella quale è stata data esecuzione al presente titolo cautelare). • Non è dato, pertanto, comprendere né in che modo né con quali modalità il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere dato il proprio apporto partecipativo alla predetta associazione per delinquere. 2Ciò tanto più ove si rifletta sul fatto che anche la asserita partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui alla imputazione sub 7) della provvisoria contestazione non tiene conto del fatto che al momento in cui sarebbe avvenuto lo scambio di sostanze stupefacenti fra il Caracciolo e gli altri concorrenti di questo giunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, il [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto agli arresti domiciliari in località Riposto distante oltre 50 km rispetto alla città di Catania ove, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto lo scambio delle sostanze stupefacenti. Il Tribunale, con argomentazione del tutto ipotetica e priva di riscontri, ha, al riguardo, affermato che la condizione di detenzione domiciliare, peraltro presidiata dagli strumenti di controllo a distanza, del [OSCURATO:PERSONA] non era tale da escludere la sua partecipazione al reato in questione, posto che gli strumenti di cui sopra possono avere avuto un malfunzionamento ovvero la loro efficacia poteva essere stata oggetto di elusione. Trascura altresì il Tribunale di valutare, ed il dato aveva formato oggetto di ricorso in sede di riesame, come il contenuto delle conversazioni intercorse nell'occasione fra il Caracciolo e la convivente del [OSCURATO:PERSONA], e non con questo, siano logicamente incompatibili con un incontro avvenuto fra i due. Ad avviso del ricorrente anche la motivazione della ordinanza in relazione alla contestazione provvisoria avente ad oggetto l'introduzione di un carico di marijuana del peso di circa 800 kg dall'Albania all'Italia sia il frutto esclusivamente di una intercettazione ambientale in cui due soggetti - diversi dal [OSCURATO:PERSONA] - cioè il Caracciolo ed un altro associato, tale Centonze, vantavano, attribuendola al [OSCURATO:PERSONA], questa impresa, ammantandola di particolare palesemente inverosimili, tali da rendere inattendibile il contenuto della intercettazione; in relazione a tale ultimo episodio la ricorrente difesa osserva come, in ogni caso, non vi sarebbe alcun elemento concreto che possa fare ritenere ricorrere nella fattispecie la circostanza aggravante della ingente quantità. Il terzo motivo di impugnazione riguarda l'insussistenza dell'esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, desumibile: dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], detenuto dal 2019, non aveva dato adito, in tale periodo, a rilievi di sorta; dall'assenza di contatti coi coindagati; dall'ampiezza del cosiddetto "tempo silente". Si osserva, in particolare che la ordinanza del Tribunale reggino, onde dimostrare la persistenza del pericolo di reiterazione, ha dato rilevanza a 3comportamenti tenuti, in particolare, dal Caracciolo, estendendole il significato alche al [OSCURATO:PERSONA]. Significativo è anche il dato che, proprio il 14 luglio 2025, data di esecuzione della misura cautelare ora in discussione, la Corte di appello di Catania, acquisite presso i CC di Riposto le informazioni sul comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] durante la precedente detenzione cautelare, aveva disposto la sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di presentazione alla Pg. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal ricorrente è, in buona parte, fondato è, pertanto, lo stesso deve essere ora accolto per quanto di ragione. Va ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto, in data 14 luglio 2025, da misura cautelare custodiale, emessa il precedente 26 giugno 2025 dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una provvisoria imputazione avente ad oggetto: per un verso la sua adesione, in veste di partecipante, ad una articolata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, nell'ambito della quale, in qualità di rappresentante della cosiddetta "ala catanese", egli si adoperava per l'acquisto continuativo di sostanze stupefacenti presso altri sodali operanti in [OSCURATO:PERSONA] nonché per la importazione dall'estero di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti da immettere nel mercato clandestino siciliano; per altro verso, connesso al precedente, in relazione ad un acquisto e contestuale cessione di due distinte partite di sostanze stupefacenti, quella acquistata trasportata dalla [OSCURATO:PERSONA] verso la Sicilia, precisamente a Catania, del tipo marijuana, mentre quella, nella medesima occasione ceduta dal [OSCURATO:PERSONA] quale contropartita della prima è rimasta di tipologia e quantità imprecisata; infine a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata altra vicenda, non immediatamente connessa alle precedenti, avente ad oggetto l'avvenuta importazione, in concorso con uno dei soggetti poi implicati nella ricordata associazione per delinquere di cui innanzi, di 800 kg di sostanza stupefacente, del tipo marijuana trasferita dalla Albania verso il territorio nazionale. Il titolo cautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA], per come emerge dal tenore testuale della ordinanza impugnata, è stato spiccato sia in relazione al pericolo di reiterazione delle condotte criminose per cui si procede o, quanto meno, per condotte criminose della stessa specie, sia in relazione alla esistenza del pericolo di inquinamento probatorio. 4Con riferimento al primo profilo il Tribunale reggino ha, in particolare, evidenziato il fatto che la rete di relazioni personali fra fornitori e clienti abituali della sostanza stupefacente trattata dal sodalizio criminoso era talmente fitta da avere consentito ad esso di continuare ad operare anche dopo la sottoposizione del Caracciolo, che ne era il capo, agli arresti domiciliari, essendo continuati i contatti, verosimilmente non solo telefonici, fra i sodali calabresi e quelli catanesi anche dopo tale evento; particolare rilievo è stato attribuito dal Tribunale del riesame al contenuto di una conversazione telefonica intercorsa in data 3 luglio 2025, fra il Caracciolo, all'epoca sottoposto a misura privativa della libertà personale, e due sue congiunte nel corso della quale il primo, oltre a prospettare alle altre due la possibilità di conseguire un finanziamento pubblico a fondo perduto di assai dubbia legittimità, chiede loro di metterlo in contatto con altra persona (si tratta di un altro degli originari sodali) cui doveva spiegare, nel corso di altra programmata chiamata telefonica, le modalità di svolgimento di una altro lavoro da cui quelle avrebbero potuto trarne un qualche guadagno. A tali elementi, denotanti la perdurante vitalità della associazione, i giudici del riesame cautelare aggiungono, con particolare riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che questi non si era fatto scrupolo di perpetrare condotte delittuose anche nel periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, "non curandosi del monitoraggio del braccialetto elettronico", essendo questo un "elemento che denota una personalità del tutto refrattaria al rispetto dei provvedimenti giudiziari" fattore questo che escluderebbe la idoneità di una misura cautelare meno intensa di quella intramuraria. A tale quadro il Tribunale ha aggiunto, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, come questo fosse una diretta conseguenza della strutturazione della associazione per delinquere, adusa ad avvalersi di espedienti tali da distorcere il materiale investigativo, anche attraverso l'utilizzo di condotte minatorie, rese ancora più efficaci dal fatto che i vari associati si avvalessero di armi nella realizzazione delle loro condotte aggressive ed intimidatorie. Tanto considerato osserva, a questo punto, il Collegio come - secondo la imputazione provvisoriamente contestata al [OSCURATO:PERSONA] - la associazione per delinquere di cui al capo 2 del libello accusatorio avrebbe operato dal settembre 2021 sino, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui è stata applicata a suo carico la misura cautelare di cui ora si tratta; per ciò che 5attiene al reato-fine per la cui commissione il [OSCURATO:PERSONA] è attualmente indagato, esso sarebbe stato commesso in data 3 ottobre 2021. Ciò posto rileva il Collegio come il Tribunale del riesame - il quale ha valorizzato il fatto che fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Caracciolo siano stati documentati numerosi contatti risalenti all'anno 2018, cioè in un'epoca in relazione alla quale non risulta che la associazione per delinquere in ordine alla quale sono in corso le indagini già fosse stata istituita - abbia in sostanza del tutto trascurato di valutare la circostanza che, a decorrere dall'ottobre 2019 il [OSCURATO:PERSONA] sia stato, dapprima, detenuto negli istituti penitenziari di Catania e, poi, di Noto, per essere, successivamente, sottoposto al regime degli arresti domicilìari, e, quindi, riassociato al carcere di Catania, per poi, infine, essere nuovamente destinato agli arresti domiciliari eseguiti in Comune di Riposto, con il presidio del controllo elettronico. E' ben vero che tale dato - pacificamente in atto allorché si sarebbe verificato l'episodio delittuoso contestato al [OSCURATO:PERSONA] sub 7 dèlla provvisoria imputazione - è stato considerato dal Tribunale del riesame un fattore che, lungi dal giuocare in favore del [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe un elemento di riscontro della sua adesione al sodalizio, posto che in due intercettazioni i conversanti avevano fatto esplicito riferimento ad un soggetto che, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, aveva continuato a svolgere attività di spaccio; ma, rileva il Collegio - senza che una tale valutazione trasmodi in un apprezzamento di fatto riguardante il significato della conversazione - la identificazione di tale soggetto nel [OSCURATO:PERSONA] è, in assenza di qualsivoglia indicazione individualizzante, il frutto di una mera ipotetica congettura che supera esclusivamente il vaglio del "possibile" ma non perviene, in assenza di qualsivoglia elemento di contorno, neppure nel campo del "probabile". In particolare, poi, appare frutto di una mera petizione di principio - in parte smentita dalla stessa materialità dei delitti oggetto di contestazione - il fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (in sostanza del tutto svilendo la circostanza che nel periodo nel quale il [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari - in particolare ci si riferisce al periodo in cui si sarebbe verificato il fatto di cui alla imputazione di cui al capo n. 7 della provvisoria imputazione - in Comune di Riposto, che è considerevolmente distante da Catania, cioè dal luogo ove sarebbe avvenuto il doppio scambio di sostanze stupefacenti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Caracciolo, per di più con il presidio del cosiddetto "braccialetto elettronico", che non ha segnalato alcuno spostamento anomalo del [OSCURATO:PERSONA]) abbia sostenuto la tesi secondo la quale "sono frequenti i malfunzionamenti tecnici 6di tali dispositivi" e che non "può escludersi l'adozione da parte dell'indagato di tecniche per eludere le segnalazioni". Non può, infatti, non rilevarsi come tale possibile giustificazione del fatto che non sia stato segnalato dall'apparato elettronico (né altrimenti) l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo ove egli era agli arresti domiciliari rientra nell'ambito delle generiche ipotesi, prive di qualsivoglia argomento dimostrativo posto a suo sostegno (il Tribunale, infatti, si limita a fornire, in termini del tutto autoreferenziali, delle spiegazioni astrattamente possibili di un determinato fenomeno, senza che tali spiegazioni, che peraltro postulano l'esistenza di una sorta. di patologia nell'utilizzo di strumenti ordinariamente efficienti, abbiano, però, trovato un qualche riscontro effettivo; infatti, sostenere, in assenza di qualsivoglia documentazione, che i "braccialetti elettronici" sono strumenti frequentemente malfunzionanti è l'espressione di un giudizio che non solo non ha trovato alcun riscontro nella fattispecie ora in esame ma che, più in generale, appare frutto di quello che appare essere una forma di diffidenza rispetto ai predetti strumenti tecnici piuttosto che una valutazione argomentata su dati di fatto; così come il ritenere che non possa escludersi l'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di strumenti elusivi della efficienza dei dispositivi in questione appare il risultato non di una argomentata valutazione ma di quello che parrebbe essere un mero "pregiudizio"). Non risulta, infine sul punto, rilevante il dato secondo il quale la presenza del braccialetto elettronico non avrebbe impedito al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere l'attività delittuosa presso il luogo ove l'indagato si trovava agli arresti domiciliari, atteso che questa - pur astrattamente condivisibile - tesi mal si coniuga con la presenta fattispecie nella quale l'attività delittuosa sarebbe stata posta in essere a Catania, cioè a notevole distanza dal luogo ove il [OSCURATO:PERSONA] era in custodia domestica. Venendo ora all'esame delle censure riguardanti la motivazione sulle esigenze cautelari, sempre in relazione ai reati di cui alle prime due imputazioni provvisorie, osserva il Collegio che la motivazione in punto di pericolo di inquinamento probatorio - oltre a non essere chiara in relazione alla rilevanza che, quanto allo specifico profilo ora in questione, potrebbe avere l'elevato grado di organizzazione della associazione della quale avrebbe fatto parte anche il ricorrente - à, in relazione al fatto che gli associati abbiano tenuto in passato comportamenti aggressivi ed intimidatori, priva di riferimenti individualizzanti che possano far ritenere che anche il [OSCURATO:PERSONA] abbia 7tenuto, e possa pertanto, tenere anche per il futuro, tale genere di comportamenti tali da "distorcere il materiale investigativo". Per ciò che attiene al pericolo di reiterazione della condotte delittuose della medesima specie di quelle ora in discussione la motivazione della ordinanza impugnata recupera siffatto dato in ragione della prosecuzione delle attività delittuose da parte del Caracciolo, ma, va rilevato, anche in questo caso la motivazione della ordinanza censurata è esclusivamente riferita a condotte poste in essere dal Caracciolo - cioè da altro associato - che, alla luce di quanto in essa riportato, non hanno coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]. Né vale osservare - con specifico riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed alla esigenza di assicurare a questo quella diuturna sorveglianza che solo la custodia carceraria può assicurare - come fatto dal Tribunale reggino, che questi abbia dimostrato di avere "una personalità del tutto refrattaria al rispetto dei provvedimenti giudiziari" in quanto "solito svolgere attività di spaccio anche in regime di arresti domiciliari, addirittura non curandosi del monitoraggio del braccialetto elettronico"; invero la circostanza, che costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziario applicato dal Tribunale, che il [OSCURATO:PERSONA] suole svolgere attività di spaccio anche in regime di arresti domiciliari, non curandosi dell'avvenuta applicazione del braccialetto elettronico, è, quanto meno allo stato degli atti, il frutto, come dianzi rilevato, di una mera petizione di principio. Per ciò che, infine, attiene alla imputazione provvisoriamente contestata al capo 27-bis dell'editto accusatoria, che come segnalato è scissa rispetto alla contestata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere capeggiata dal Caracciolo - non foss'altro in quanto essa è riferita a condotte poste in essere nell'aprile del 2018, mentre l'associazione di cui ai restanti capi sarebbe stata costituita nel 2021 - osserva il Collegio che, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, essi sono ricavabili dal tenore della conversazione captata in data 4 febbraio 2022, nel corso della quale due associati, si tratta del Centonze e del Caracciolo, ebbero a rievocare un episodio delittuoso concernente un trasporto di ben 800 kg di sostanza stupefacente vegetale compiuto dal Centonze e dal [OSCURATO:PERSONA] dalla Albania all'Italia. Poco significato ha il segnalare l'apparente inverosimiglianza di alcuni aspetti dell'episodio in questione, ove si rifletta - tenuto conto della fase cautelare nella quale si trova per ora il procedimento, la quale non postula la presenza di elementi probatori di sicura valenza dimostrativa che richiede la semplice presenza di "gravi indizi di colpevolezza" - in primo luogo sulla 8circostanza che vi è un dato obbiettivo di riscontro dimostrativo della presenza sia del [OSCURATO:PERSONA] che del Centonze il 17 aprile del 2018 all'imbarco dei traghetti per l'Albania, ed in secondo luogo sul fatto che i due racconti del Centonze e del Caracciolo - i quali, ovviamente, nel contesto discorsivo nell'ambito del quale sono state eseguite le captazioni, non avevano alcun motivo, al di là di qualche comprensibile esagerazione "narraiva" per millantare imprese delittuose non reali - appaiono convergenti e, pertanto, reciprocamente riscontrantisi (sul reciproco riscontro delle dichiarazioni rese dai correi, in assenza di sospetti relativi a fraudolenti accordi intercorsi fra costoro o di reciproche suggestioni: Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 marzo 2021, n. 10561, rv 280741). Con riferimento alla impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale reggino in punto di conferma della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativa al reato di cui al capo 27 -bis, il ricorso va, pertanto rigettato. Riguardo, però, alla specifica imputazione va, altresì, osservato che, una volta collocato l'episodio ora in esame nell'aprile del 2018, la esistenza delle esigenze cautelari, profilo anch'esso oggetto di doglianza da parte del ricorrente, passa, evidentemente, attraverso la esclusione della rilevanza del cosiddetto "tempo silente", cioè del lasso di tempo intercorrente fra la realizzazione delle condotte per le quali è stata disposta la misura e la sua adozione (si tratta, in questo caso, di ben 7 anni). Nella presente fattispecie se si ritenesse la sussistenza degli elementi gravemente indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua adesione alla associazione per delinquere ed in relazione alla commissione di, almeno, un reato-fine, è chiaro che il "tempo silente" non sarebbe rintracciabile, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe occupato siffatto lasso di tempo commettendo altri illeciti, fattore che indubbiamente, sarebbe idoneo a far ritenere tuttora attuale e concreto il rischio di reiterazione criminosa; ma, come si è dianzi visto, allo stato degli atti la esistenza di citati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai restanti reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] non appare essere stata adeguatamente dimostrata nella fase del riesame cautelare. A causa, pertanto di tale ipostasi argomentativa, la ordinanza impugnata deve essere annullata anche in relazione al profilo della esistenza, allo stato, delle esigenze cautelari relative al reato provvisoriamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] sub 27 -bis. 9Conclusivamente: la ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale, sia in relazione alla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 7 oggetto di provvisoria contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla esistenza, riguardo ad essi, delle esigenze cautelari - legate alla possibile reiterazione di reati della stessa specie ed al possibile pericolo di inquinamento probatorio - ritenute dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari relative al reato di cui al capo 27-bis contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Va, invece, rigettato il ricorso per ciò che attiene alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tale ultima imputazione. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte, a cura della cancelleria, le comunicazione prescritte dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Vito [OSCURATO:PERSONA]) Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 1 3 MAG, 2026 9 71/4r.a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ssa 4rrabito1isabrU