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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 14976/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10485/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat e e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrent i - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1309/2020 della CORTE d’APPELLOdell’AQUILA, depositata il giorno 8 ottobre 2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del14 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] – sul presupposto che, con contratto del 1° giugno 2016, aveva concesso in locazione ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una villa situata in Francavilla al Mare e che le conduttrici avevano omesso di pagareil canone mensile dal settembre 2017 – promosse intimazione di sfratto per morosità dinanzi al Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona , e otten n e, oltre alla convalida dellosfratto, decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni maturati e di quelli successivi sino al rilascio dell’immobile.

2. Il decreto ingiuntivo fu opposto dalle conduttrici che domandarono, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale di Eu r o 6.000 ,00, il rimborso delle spese sostenute per le migliorie e gli adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento dell’autorizzataattività di b ed and b reakf ast , il risarcimento del danno all’immagine per la muffa presente sulle pareti dell’immobile equello dei pregiudiziderivanti dalla violazione delle pattuizioni contrattuali in ordine all’utilizzo del vialetto di accesso alla villa, da liquidarsi in via equitativa; chiesero altresì la compensazione del credito risarcitorio, non anche di quello restitutorio, con il credito vantato dalla locatrice per i canoni scaduti.3.

Con sentenza n.46 del 2019, i l Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, revocò il decreto ingiuntivo in accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale proposta dalle conduttrici e dispose la compensazione di tale credito restitutorio con quello vantato dalla locatrice all’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni.

4. Con sentenza 8 ottobre 2020, n. 1309, la Corte d’appello dell’Aquila, nel rigettare l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermatola statuizione del primo giudice e ha espressamenteprovveduto sui capi di domanda aventi ad oggetto il rimborso delle spese di miglioria e il risarcimento dei danni, reputandoli infondati. 5.Per la cassazione della sentenza della Corte abruzzese ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il pubblico ministero presso la Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Le sole ricorrenti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione«di norme di diritto in specie dell’art. 1372 c.c. in riferimento alla clausola contenuta a pag. 5 del contratto di locazione(clausola 10) il deposito cauzionale non potrà mai essere imputabile in conto pigioni e sarà produttivo di interessi legali».Le ricorrenti si dolgono della reiezione del motivo di appello con cui avevano censurato la statuizionedel primo giudice che, nell’accogliere la loro domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, aveva poi officiosamente disposto la compensazione tra questo credito restitutorio e quello della locatrice al pagamento dei canoni scaduti e non versati, oggetto del decreto ingiuntivoopposto. 1.a.

Da un l a to , contestano l’interpretazione data dalla Corte d’appello al la clausola de l cont r atto di locazione che aveva escluso l’imputabilitàdel deposito cauzionale “ in conto pigioni ”. 1.b.Dall’altro lato, richiamano l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che subordina il trattenimento del deposito cauzionale, da parte del locatore,al terminedel rapporto, alla proposizione di specifica domandagiudiziale per l’attribuzione dello stess o , in tutto o in parte , a copertura di pretese non soddisfatte.

1.1. Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambe le doglianze in cui si articola. 1.1.a.

Nell’interpretare la clausola contrattuale apposta al contratto di locazione, la Corte d’appello ha plausibilmente ritenuto che la sua operatività fosse circoscritta al periodo in cui il rapporto aveva avuto corso, non potendo impedire l’estinzione, per la parte corrispondente, delle reciproche obbligazioni liquide ed esigibili delle parti, una volta che lo stesso fosse cessato.

Tale plausibile risultato interpretativo, costituendo il frutto di una valutazione di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. 1.1.b.

Anche l a specifica doglianza con cui si evidenzia la mancanza, nella disposta compensazione , del presupposto della domanda (o dell’eccezione) della locatricedirettaall’attribuzione totale o parziale del deposito cauzionale a copertura di specifiche pretese risarcitorieo adempitive restate insoddisfatte , è inammissibile.L’ammissibilità di questa censura , prima ancora che la sua fondatezza, avrebbe infatti postulato– oltre al rilievo della circostanza processuale che, al cospetto della domanda riconvenzionale delle conduttrici di restituzione del detto deposito, formulata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la locatrice non aveva a sua volta domandato, reconventione reconventionis, l’attribuzione, in tutto o in parte,dello stesso a copertura degli importi impagati, né sollevato, in proposito, l’eccezione di compensazione – l’evidenziazione dell’ulteriore circostanza che le ricorrenti avevanoimpugnato in appello la statuizione di primo grado di compensazione tra i due crediti reciprocamente azionati anche per violazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla necessità della detta domanda od eccezione , oltreche per cattiva interpretazione della clausola contrattuale di non imputabilità del deposito cauzionale a pigioni.

Nessuna di tali circostanze risulta dallasentenza d’ appello, l a quale si è limitata a dare atto cheera sceso il giudicato sia sulla sussistenza del credito della locatrice ai canoni non versati, sia sulla sussistenza del credito delleconduttrici alla restituzione del deposito cauzionale.

Ai sensi dell’art.366 n.6 cod. proc. civ., pertanto, le ricorrenti avevano – oltre l’onere di indicare la parte della sentenza di primo grado in cui si dava atto della mancata domanda reconventione reconventionisdella locatrice – l’ulteriore specifico onere di indicare (trascrivendoo riportando il relativo passo dell’atto d’appello) il motivo di gravame con cui era stataimpugnata la statuizione della s entenza sulla compensazione del credito vantato dall’attrice con quello restitutorio azionat o in riconvenzionale dalle convenute , non solo perchéin contrasto con la volontà delle parti oggettivata nella clausola del contratto di locazione, maanche perché e m essa in violazione del principio giurisprudenzialepreclusivo della compensazione officiosa .La mancata indicazione, mediante riproduzionediretta o indiretta, del contenuto del predett o att o processual e , in funzione della necessaria evidenziazione delle circostanze costituenti i necessari presupposti della censura veicolata con il motivo in esame, implica la sanzione di inammissibilità del motivo medesimo per violazione del disposto dell'art.366 n.6 cod. proc. civ.. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione«di norme di diritto in specie dell’art. 1362 c.c. in o r dine alla qualifica del contratto come contratto di locazione ad uso abitativo anziché di locazione commerciale».

Le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale – nel rigettare il motivo d’appello con cui esse avevano censurato la statuizione del primo giudice di rigetto della loro domanda di rimborso delle migliorie e delle spese per certificazioni tecniche , nonché di risarcimento dei danni –abbia reputato che il contratto di locazione concluso tra loro e [OSCURATO:PERSONA] avesse natura abitativa, senz a considerare che, all’art.3 di detto contratto, era stato invece sta b i l ito che «la locatrice presta il consenso all’eventualità che le conduttricisvolgano … l’attività di bed and breakfast»; osservano che la natura del contratto avreb be dovuto desumersi dal concreto « svolgimento del rapporto locatizio », avutoriguardo all’incontroversa circostanza che esse avevano sempre svolto la predetta attività. 2.1.Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.1.a.

Lo è , in primo luogo – atteso il carattere assertorio e generico della doglianza con esso veicolata –per difetto del requisito di specificità in relazione al tenore della statuizione impugnata; tale requisito – ha affermato questa Corte con dictum successivamente ribadito anche nel suo massimo consesso: Cass. 04/03/2005, n.4741;Cass., Sez.

Un., n.7074 del 2017 – costituisce di retta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il difetto di specificità del motivo di ricorso, traducendosi nella mancata assoluzione dell’onere della parte di indicare i passaggi processuali idonei ad individuare l'errore della sentenza impugnata, ne implica l’inammissibilità. 2.1.b.

Non può poi sottacersi che, diversamente da quanto supposto dalle ricorrenti, la clausola di cui all’art.3 del contratto di locazione non è sfuggita all’esame del giudice del merito, il quale ha motivatamente ritenuto che essa non incidesse sulla natura del contratto, quale locazione ad uso abitativo.

Al riguardo va, ancora,osservato che talequalificazione costituisce, nella impalcatura argomentativa della sentenza impugnata, una delle diverserationes d ella st atuizione di rigetto della domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le migliorie e gli adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento dell’autorizzata attività di bed and b reakfast , a cui si era aggiunta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno all’immagine per la muffa presente sulle pareti dell’immobile, nonché dei pregiudizi derivanti dalla violazione delle pattuizioni contrattuali in ordine all’utilizzo del vialetto di accesso alla villa.

Detta statuizione si fonda, infatti, oltre che sulla qualificazione del contratto come locazione ad uso abitativo, anche sulla ritenuta applicabilità dell’art. 1592 cod. civ., non censurata dalle ricorrenti(che subordina il diritto all’indennizzo per i miglioramenti al consenso del locatore), nonché, più in generale , sulla manca nza della prova (e, prima ancora, della stessa allegazione), non solo della sussistenza dell’espresso consenso scritto del locatore, ma anche di quella degli asseritimiglioramenti e del risultato utile da essi determinato in termini di «aumento della produttività /redditività dell’immobile e/o del suo valore di mercato» (p.5 della sentenza impugnata).

Quanto al rigetto della domanda risarcitoria, esso trova il suo fondamento nel rilievo – pure questo non specificamente censurato – della mancata allegazione e dimostrazione dei danni subìti nel loro preciso ammontare e nell’esclusione di specificheviolazioni dellaregola contrattuale da parte della locatrice.

Trova dunque applicazione il principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.14/08/2020, n. 17182). 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte d’appello dell’Aquila del 10 novembre 2020 , versata in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 –non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez.

Un.,20 febbraio 2020, n. 4315). 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Esse non vanno poste a carico dell’Erario ma restano solidamente a carico delle parti soccombenti, non rilevando in senso contrario la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] risulti ammessa a patrocinio a spese dello Stato, in quanto tale ammissione, nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche lespese che la parte ammessa siacondannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass.19/06/2012, n. 10053; Cass. 31/03/2017, n. 8388; Cass.13/11/2020, n. 25653).

5. La circostanza che l a parte ricorrente risulti ammess a al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.

“raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinioa spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez.

U,Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198 - 06; Cass., Sez.3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146 - 01).

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dientrambe le ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti , in solido tra loro, a rimborsare al la controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10485/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat e e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrent i - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1309/2020 della CORTE d’APPELLOdell’AQUILA, depositata il giorno 8 ottobre 2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del14 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] – sul presupposto che, con contratto del 1° giugno 2016, aveva concesso in locazione ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una villa situata in Francavilla al Mare e che le conduttrici avevano omesso di pagareil canone mensile dal settembre 2017 – promosse intimazione di sfratto per morosità dinanzi al Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona , e otten n e, oltre alla convalida dellosfratto, decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni maturati e di quelli successivi sino al rilascio dell’immobile. 2. Il decreto ingiuntivo fu opposto dalle conduttrici che domandarono, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale di Eu r o 6.000 ,00, il rimborso delle spese sostenute per le migliorie e gli adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento dell’autorizzataattività di b ed and b reakf ast , il risarcimento del danno all’immagine per la muffa presente sulle pareti dell’immobile equello dei pregiudiziderivanti dalla violazione delle pattuizioni contrattuali in ordine all’utilizzo del vialetto di accesso alla villa, da liquidarsi in via equitativa; chiesero altresì la compensazione del credito risarcitorio, non anche di quello restitutorio, con il credito vantato dalla locatrice per i canoni scaduti.3. Con sentenza n.46 del 2019, i l Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, revocò il decreto ingiuntivo in accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale proposta dalle conduttrici e dispose la compensazione di tale credito restitutorio con quello vantato dalla locatrice all’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni. 4. Con sentenza 8 ottobre 2020, n. 1309, la Corte d’appello dell’Aquila, nel rigettare l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermatola statuizione del primo giudice e ha espressamenteprovveduto sui capi di domanda aventi ad oggetto il rimborso delle spese di miglioria e il risarcimento dei danni, reputandoli infondati. 5.Per la cassazione della sentenza della Corte abruzzese ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Le sole ricorrenti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione«di norme di diritto in specie dell’art. 1372 c.c. in riferimento alla clausola contenuta a pag. 5 del contratto di locazione(clausola 10) il deposito cauzionale non potrà mai essere imputabile in conto pigioni e sarà produttivo di interessi legali».Le ricorrenti si dolgono della reiezione del motivo di appello con cui avevano censurato la statuizionedel primo giudice che, nell’accogliere la loro domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, aveva poi officiosamente disposto la compensazione tra questo credito restitutorio e quello della locatrice al pagamento dei canoni scaduti e non versati, oggetto del decreto ingiuntivoopposto. 1.a. Da un l a to , contestano l’interpretazione data dalla Corte d’appello al la clausola de l cont r atto di locazione che aveva escluso l’imputabilitàdel deposito cauzionale “ in conto pigioni ”. 1.b.Dall’altro lato, richiamano l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che subordina il trattenimento del deposito cauzionale, da parte del locatore,al terminedel rapporto, alla proposizione di specifica domandagiudiziale per l’attribuzione dello stess o , in tutto o in parte , a copertura di pretese non soddisfatte. 1.1. Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambe le doglianze in cui si articola. 1.1.a. Nell’interpretare la clausola contrattuale apposta al contratto di locazione, la Corte d’appello ha plausibilmente ritenuto che la sua operatività fosse circoscritta al periodo in cui il rapporto aveva avuto corso, non potendo impedire l’estinzione, per la parte corrispondente, delle reciproche obbligazioni liquide ed esigibili delle parti, una volta che lo stesso fosse cessato. Tale plausibile risultato interpretativo, costituendo il frutto di una valutazione di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. 1.1.b. Anche l a specifica doglianza con cui si evidenzia la mancanza, nella disposta compensazione , del presupposto della domanda (o dell’eccezione) della locatricedirettaall’attribuzione totale o parziale del deposito cauzionale a copertura di specifiche pretese risarcitorieo adempitive restate insoddisfatte , è inammissibile.L’ammissibilità di questa censura , prima ancora che la sua fondatezza, avrebbe infatti postulato– oltre al rilievo della circostanza processuale che, al cospetto della domanda riconvenzionale delle conduttrici di restituzione del detto deposito, formulata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la locatrice non aveva a sua volta domandato, reconventione reconventionis, l’attribuzione, in tutto o in parte,dello stesso a copertura degli importi impagati, né sollevato, in proposito, l’eccezione di compensazione – l’evidenziazione dell’ulteriore circostanza che le ricorrenti avevanoimpugnato in appello la statuizione di primo grado di compensazione tra i due crediti reciprocamente azionati anche per violazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla necessità della detta domanda od eccezione , oltreche per cattiva interpretazione della clausola contrattuale di non imputabilità del deposito cauzionale a pigioni. Nessuna di tali circostanze risulta dallasentenza d’ appello, l a quale si è limitata a dare atto cheera sceso il giudicato sia sulla sussistenza del credito della locatrice ai canoni non versati, sia sulla sussistenza del credito delleconduttrici alla restituzione del deposito cauzionale. Ai sensi dell’art.366 n.6 cod. proc. civ., pertanto, le ricorrenti avevano – oltre l’onere di indicare la parte della sentenza di primo grado in cui si dava atto della mancata domanda reconventione reconventionisdella locatrice – l’ulteriore specifico onere di indicare (trascrivendoo riportando il relativo passo dell’atto d’appello) il motivo di gravame con cui era stataimpugnata la statuizione della s entenza sulla compensazione del credito vantato dall’attrice con quello restitutorio azionat o in riconvenzionale dalle convenute , non solo perchéin contrasto con la volontà delle parti oggettivata nella clausola del contratto di locazione, maanche perché e m essa in violazione del principio giurisprudenzialepreclusivo della compensazione officiosa .La mancata indicazione, mediante riproduzionediretta o indiretta, del contenuto del predett o att o processual e , in funzione della necessaria evidenziazione delle circostanze costituenti i necessari presupposti della censura veicolata con il motivo in esame, implica la sanzione di inammissibilità del motivo medesimo per violazione del disposto dell'art.366 n.6 cod. proc. civ.. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione«di norme di diritto in specie dell’art. 1362 c.c. in o r dine alla qualifica del contratto come contratto di locazione ad uso abitativo anziché di locazione commerciale». Le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale – nel rigettare il motivo d’appello con cui esse avevano censurato la statuizione del primo giudice di rigetto della loro domanda di rimborso delle migliorie e delle spese per certificazioni tecniche , nonché di risarcimento dei danni –abbia reputato che il contratto di locazione concluso tra loro e [OSCURATO:PERSONA] avesse natura abitativa, senz a considerare che, all’art.3 di detto contratto, era stato invece sta b i l ito che «la locatrice presta il consenso all’eventualità che le conduttricisvolgano … l’attività di bed and breakfast»; osservano che la natura del contratto avreb be dovuto desumersi dal concreto « svolgimento del rapporto locatizio », avutoriguardo all’incontroversa circostanza che esse avevano sempre svolto la predetta attività. 2.1.Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.1.a. Lo è , in primo luogo – atteso il carattere assertorio e generico della doglianza con esso veicolata –per difetto del requisito di specificità in relazione al tenore della statuizione impugnata; tale requisito – ha affermato questa Corte con dictum successivamente ribadito anche nel suo massimo consesso: Cass. 04/03/2005, n.4741;Cass., Sez. Un., n.7074 del 2017 – costituisce di retta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il difetto di specificità del motivo di ricorso, traducendosi nella mancata assoluzione dell’onere della parte di indicare i passaggi processuali idonei ad individuare l'errore della sentenza impugnata, ne implica l’inammissibilità. 2.1.b. Non può poi sottacersi che, diversamente da quanto supposto dalle ricorrenti, la clausola di cui all’art.3 del contratto di locazione non è sfuggita all’esame del giudice del merito, il quale ha motivatamente ritenuto che essa non incidesse sulla natura del contratto, quale locazione ad uso abitativo. Al riguardo va, ancora,osservato che talequalificazione costituisce, nella impalcatura argomentativa della sentenza impugnata, una delle diverserationes d ella st atuizione di rigetto della domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le migliorie e gli adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento dell’autorizzata attività di bed and b reakfast , a cui si era aggiunta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno all’immagine per la muffa presente sulle pareti dell’immobile, nonché dei pregiudizi derivanti dalla violazione delle pattuizioni contrattuali in ordine all’utilizzo del vialetto di accesso alla villa. Detta statuizione si fonda, infatti, oltre che sulla qualificazione del contratto come locazione ad uso abitativo, anche sulla ritenuta applicabilità dell’art. 1592 cod. civ., non censurata dalle ricorrenti(che subordina il diritto all’indennizzo per i miglioramenti al consenso del locatore), nonché, più in generale , sulla manca nza della prova (e, prima ancora, della stessa allegazione), non solo della sussistenza dell’espresso consenso scritto del locatore, ma anche di quella degli asseritimiglioramenti e del risultato utile da essi determinato in termini di «aumento della produttività /redditività dell’immobile e/o del suo valore di mercato» (p.5 della sentenza impugnata). Quanto al rigetto della domanda risarcitoria, esso trova il suo fondamento nel rilievo – pure questo non specificamente censurato – della mancata allegazione e dimostrazione dei danni subìti nel loro preciso ammontare e nell’esclusione di specificheviolazioni dellaregola contrattuale da parte della locatrice. Trova dunque applicazione il principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.14/08/2020, n. 17182). 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte d’appello dell’Aquila del 10 novembre 2020 , versata in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 –non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un.,20 febbraio 2020, n. 4315). 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Esse non vanno poste a carico dell’Erario ma restano solidamente a carico delle parti soccombenti, non rilevando in senso contrario la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] risulti ammessa a patrocinio a spese dello Stato, in quanto tale ammissione, nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche lespese che la parte ammessa siacondannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass.19/06/2012, n. 10053; Cass. 31/03/2017, n. 8388; Cass.13/11/2020, n. 25653). 5. La circostanza che l a parte ricorrente risulti ammess a al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinioa spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198 - 06; Cass., Sez.3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146 - 01). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dientrambe le ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti , in solido tra loro, a rimborsare al la controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Decreto Cassazione n. 14976/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris