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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 16032/2026

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posto da: FRII0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 6/6/2025 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 5/11/2024 dal Tribunale di Crotone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che l'imputato propone ricorso per cassazione, contestando l'insufficienza della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, così da risultare assente un adeguato percorso argomentativo.

Ancora, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con vizio di motivazione e misura eccessiva della pena.

La difesa ha depositato memoria il 24/3/2026, dunque tardivamente quale memoria, limitandosi a contestare l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale.

3. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello - richiamati i non contestati esiti istruttori - ha congruamente ritenuto escluso l'uso personale di quanto in sequestro, sottolineando le modalità di detenzione dello stupefacente (occultato in involucri di non piccola dimensione), il possesso di bilancini di precisione e la differente natura delle sostanze.

Queste, peraltro, erano state rinvenute in quantitativi significativi, idonei al confezionamento di circa 120 dosi singole di eroina, e di 64 dosi singole di hashish.

Emerge, pertanto, una motivazione tutt'altro che "assente o insufficiente a supportare la decisione", come genericamente contestato nel ricorso, ma una struttura argomentativa del tutto solida e fondata su obiettivi elementi di indagine, si ribadisce estranei ad ogni richiamo nel ricorso.

5. Rilevato, di seguito, quanto al trattamento sanzionatorio, che il vizio motivazionale non può essere riscontrato.

Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, ancora con motivazione del tutto adeguata e priva di vizi, ha sottolineato la natura organizzata dalla condotta ed i precedenti penali a carico, con evidente portata impeditiva; la indicata collaborazione dell'imputato, peraltro, è stata ritenuta irrilevante al riguardo, atteso che lo stesso si era limitato ad ammettere la detenzione di stupefacente, indicandone il luogo di occultamento, appena prima della perquisizione ed accortosi della presenza di unità cinofile della Polizia.

Quanto, poi, alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è stata evidenziata l'assenza di una qualunque indicazione valutabile.

Infine, ,quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha ribadito il carattere professionale della condotta illecita, peraltro evidenziando che l'imputato era stato arrestato in costanza di applicazione della misura, ancora per reato in materia di stupefacenti, in epoca di poco successiva a quella di cui al giudizio in corso.

Così da giustificare anche il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, peraltro estranea a specifica doglianza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: FRII0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 6/6/2025 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 5/11/2024 dal Tribunale di Crotone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che l'imputato propone ricorso per cassazione, contestando l'insufficienza della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, così da risultare assente un adeguato percorso argomentativo. Ancora, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con vizio di motivazione e misura eccessiva della pena. La difesa ha depositato memoria il 24/3/2026, dunque tardivamente quale memoria, limitandosi a contestare l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale. 3. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello - richiamati i non contestati esiti istruttori - ha congruamente ritenuto escluso l'uso personale di quanto in sequestro, sottolineando le modalità di detenzione dello stupefacente (occultato in involucri di non piccola dimensione), il possesso di bilancini di precisione e la differente natura delle sostanze. Queste, peraltro, erano state rinvenute in quantitativi significativi, idonei al confezionamento di circa 120 dosi singole di eroina, e di 64 dosi singole di hashish. Emerge, pertanto, una motivazione tutt'altro che "assente o insufficiente a supportare la decisione", come genericamente contestato nel ricorso, ma una struttura argomentativa del tutto solida e fondata su obiettivi elementi di indagine, si ribadisce estranei ad ogni richiamo nel ricorso. 5. Rilevato, di seguito, quanto al trattamento sanzionatorio, che il vizio motivazionale non può essere riscontrato. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, ancora con motivazione del tutto adeguata e priva di vizi, ha sottolineato la natura organizzata dalla condotta ed i precedenti penali a carico, con evidente portata impeditiva; la indicata collaborazione dell'imputato, peraltro, è stata ritenuta irrilevante al riguardo, atteso che lo stesso si era limitato ad ammettere la detenzione di stupefacente, indicandone il luogo di occultamento, appena prima della perquisizione ed accortosi della presenza di unità cinofile della Polizia. Quanto, poi, alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è stata evidenziata l'assenza di una qualunque indicazione valutabile. Infine, ,quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha ribadito il carattere professionale della condotta illecita, peraltro evidenziando che l'imputato era stato arrestato in costanza di applicazione della misura, ancora per reato in materia di stupefacenti, in epoca di poco successiva a quella di cui al giudizio in corso. Così da giustificare anche il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, peraltro estranea a specifica doglianza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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