CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1982
Cassazione n. 30013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/05/1982 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • /r )--\ 9..»;s•N`• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata rapina, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento dell'equivalenza della già concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto a tutte le aggravanti contestate. Rilevato che i due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a questi ascritto, e ne invocano una diversa qualificazione giuridica, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dal lineare racconto della persona offesa, peraltro ampiamente riscontrato, e come la vicenda dovesse ricondursi nell'alveo della tentata rapina impropria, a nulla rilevando la presenza di uno iato temporale tra la sottrazione e la minaccia, essendo stata in ogni caso quest'ultima realizzata per conseguire l'impunità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell