CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 44895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Venezia che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il pubblico ministero per i delitti cui agli artt. 624 bis e 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod pen., commessi in Venezia-Mestre il 27 maggio 2022. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto un unico motivo di ricorso, sottoscritto personalmente, con il quale ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, at:tenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delile ammende. Così deciso in Roma, il 03/10/2023 r,e estensor