CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05862/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratta a giudizio per rispondere di omicidio colposo stradale (art. 589-bis, co. 1 e 7 cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda della quale si sono occupati i giudici di merito attiene al sinistro stradale occorso il 16 maggio 2016, verso le ore 00,35, nel territorio del Comune di Milano. Dopo aver percorso [OSCURATO:PERSONA] lungo la carreggiata centrale, il motociclista [OSCURATO:PERSONA] superava l'intersezione con Corso XII marzo, presidiata da impianto semaforico che in quel momento dava luce gialla, e investiva la Valenti mentre questa stava percorrendo l'attraversamento pedonale nonostante avesse il segnale rosso. Dopo l'impatto con il pedone il motociclo percorreva ancora qualche metro poi si destabilizzava e il guidatore rovinava a terra, riportando lesioni che ne cagionavano la morte. [OSCURATO:PERSONA] era stato imputato di aver cagionato il decesso del Camassa violando le prescrizioni dell'art. 146 C.d.s. nonché per negligenza, imprudenza ed imperizia. All'inverso, i giudici di merito hanno ritenuto che il motociclo non avesse perso l'assetto regolare a causa dell'impatto con il corpo della donna ma per lo scivolamento sulla rotaia del tram, avvenuto a circa dieci metri dal punto dell'investimento. Pertanto hanno escluso che potesse essere affermata con certezza la esistenza della relazione causale tra il comportamento della Valenti e l'evento luttuoso. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, articolando un unico motivo con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 41, co. 2 cod. pen. La Corte di appello avrebbe errato perché alla luce di alcuni passi della sentenza di primo grado emerge che per evitare l'impatto con la Valenti il Camassa aveva dapprima attuato una manovra di emergenza, svoltando verso sinistra e invadendo l'opposta corsia di marcia, e poi aveva frenato, ciò non di meno senza riuscire ad evitare l'investimento del pedone. Pertanto, in assenza della condotta colposa dell'imputata, l'evento morte non si sarebbe verificato in quanto il motociclista non avrebbe dovuto né svoltare a sinistra né frenare, slittando poi sulle rotaie poste a soli dieci metri dal punto di impatto con la Valenti. La caduta del motociclista non costituisce uno sviluppo anomalo, eccezionale e imprevedibile della condotta colposa del pedone ma, anzi, la condotta del Camassa antecedente, concomitante e successiva all'impatto con la donna è concretizzazione dei rischi introdotti dalla condotta colposa della Valenti, come dimostrano le manovre emergenziali poste in essere dal motociclista, il fatto che l'impatto con il pedone certamente influì sulla lucidità e capacità di governo del motociclo, la brevissima distanza tra punto di collisione e punto di slittamento sulle rotaie. La Corte di appello ha omesso di svolgere un adeguato apprezzamento di tali circostanze ai fini dell'accertamento del nesso causale. 4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 40 e 41, co. 2 cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare specifici motivi di appello. Dopo aver rammentato alcuni principi formulati da questa Corte in tema di interruzione di causalità, la ricorrente sostiene, a riguardo della condotta della Valenti, che "proprio perché viene ad inserirsi in una situazione di pericolo colpevolmente determinata, il comportamento imprudente di altri utenti (compresa la stessa vittima) non esclude il nesso di causalità". I giudici di merito non hanno spiegato quali siano i caratteri di anomalia, eccezionalità e imprevedibilità della condotta del Camassa; non hanno considerato che la presunta condotta negligente di quest'ultimo trovava genesi nella condotta della Valenti. La Corte di appello non ha considerato che "l'impatto con il pedone non può essere considerata circostanza neutra rispetto alla successiva irregolare condotta di marcia del motociclista" ed hanno omesso il giudizio controfattuale relativo al comportamento del pedone. 5. Ha proposto ricorso infine [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore. Con un primo motivo ha lamentato il vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 41, co. 2 cod. pen. Con l'appello era stato evidenziato come il motociclista fosse stato costretto dal comportamento del pedone ad eseguire una svolta a sinistra, ad invadere la corsia di marcia opposta alla propria e a frenare bruscamente; in altri termini, egli aveva deviato dalla propria direttrice di marcia unicamente per schivare la Valenti ed era stato costretto da questa ad una frenata che ne aveva compromesso l'assetto; deviazione che lo aveva portato sulla traiettoria delle rotaie del tram. La Corte di appello ha omesso di considerare simili rilievi. Inoltre, è stata omessa la motivazione in ordine al giudizio controfattuale, posto che i giudici hanno formulato un erroneo quesito, non essendosi chiesti se il fatto specifico dello scarto a sinistra sarebbe avvenuto anche senza l'attraversamento del pedone.Con un secondo motivo si è denunciata la erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., conseguente ai vizi già descritti con il precedente motivo. Infatti, si censura che la Corte di appello abbia attribuito la qualifica di causa sopravvenuta ad un fatto, quale la caduta del motociclista provocata dallo slittamento sulle rotaie, che non ha i requisiti di eccezionalità, indipendenza ed autonomia richiesti. 6. Il 19.5.2021 e poi ancora il 7.10.2021 sono pervenute a questa Corte 'Memorie difensive' pressocchè coincidenti, redatte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. E' pervenuta anche Memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si sono ribadite alcune delle argomentazioni già prospettate con i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito precisati. Essi propongono, con sfumature e sottolineature diverse, la medesima censura, ovvero l'erronea impostazione del giudizio causale. Per tale ragione se ne farà una trattazione unitaria. 1.1. In primo luogo va rilevato che i temi della necessaria valutazione e della concreta incidenza causale della deviazione del motociclista dalla traiettoria originaria già prima dell'urto con il pedone erano stati oggetto di specifico rilievo sia nell'atto unitario di appello delle parti civili oggi ricorrenti, sia del Procuratore generale. La Corte di appello è rimasta però del tutto silente al riguardo. 1.2. La dinamica del sinistro, nel suo complessivo sviluppo, non è in discussione; essa è stata già descritta nella superiore parte narrativa. Il primo giudice era giunto alla pronuncia assolutoria osservando che era risultata dubbia "la riconducibilità del decesso del motociclista alla azione colpevole del pedone, che indubbiamente attraversava nonostante la luce rossa ..."; e ciò perché il motociclista non era caduto a terra a causa dell'impatto con il pedone e "la circostanza che ,..., il motociclo manteneva il proprio assetto per oltre 10 metri dall'impatto con il pedone, sta ad attestare l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputata e la caduta del motociclista, che perdeva la vita con ogni probabilità a causa della caduta provocata dallo slittamento sulle rotaie del motociclo". La Corte di appello non ha significativamente accresciuto l'apparato motivazionale a sostegno della pronuncia assolutoria, salvo che nella dimostrazione delle violazioni stradali commesse dal Camassa; ha ribadito che il motociclista non aveva mutato traiettoria dopo l'impatto con il pedone e che la perdita di aderenza al suolo del motociclo era stata determinata dalla forte velocità e dalle rotaie del tram. Di talché, è stata la conclusione della corte distrettuale, sussistono seri e fondati dubbi circa la sussistenza di un concreto rapporto di causalità tra il comportamento pur negligente del pedone e l'evento. Tale motivazione tradisce l'erronea applicazione dei principi in tema di accertamento della causalità. Nel caso di specie, si è reso necessario stabilire se la condotta del pedone avesse causato la caduta del motociclista; i giudici di merito lo hanno escluso considerando che dopo il contatto tra la moto e il pedone la prima non aveva mutato traiettoria. Ma tale valutazione non considera che il pedone ed il motociclista hanno interagito tra loro già prima dell'impatto. Nella sentenza di primo grado si dà conto del fatto che "una volta superata l'intersezione e scongiurata la potenziale interferenza con il flusso veicolare dalle vie trasversali, il motociclista decideva di accelerare e superare il pedone passandogli davanti, anziché rallentare e fermarsi (...), passando nello spazio libero a destra del pedone". Da tale affermazione emerge il giudizio di una condotta di guida del motociclista determinata dalla presenza del pedone sulla propria traiettoria. Non è in discussione il carattere a sua volta colposo della condotta del centauro, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito. Ma del tutto arbitrariamente i giudici di merito hanno operato il giudizio tenendo presente solo il segmento successivo all'impatto e non anche l'intera condotta del motociclista indotta dal pedone; quindi, anche la scelta di una traiettoria che ha portato il motociclista a contatto con la rotaia. A tale riguardo assume rilievo che, come rammenta la Corte di appello, non vi sia stato un cambio di direzione della moto dopo il contatto con il pedone. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché operi un nuovo giudizio in tema di causalità, il quale deve considerare la complessiva dinamica della interrelazione tra la condotta della imputata e quella della persona offesa nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quale si determinò il sinistro descritto nell'imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera d