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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1990

Cassazione n. 38345/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1990 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16090/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ..enté di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'accertament respon- sabilità penale a titolo di concorrente e in ordine al riconoscimento chs Ile circo- stanze aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 3 cod. pen.

In particolare, il i icorrente ritiene non sufficiente motivata l'esclusione della circostanza aggravant , :! dell'art. 625 n. 3 cod. pen. dal momento che, avendo il giudice (:onsideratd il re ato di cui al capo b) fattispecie autonoma di reato, l'applicazione & tale circostanz i al reato di furto comporta una illegittima duplicazione del trattamento sanz onatorio.

Con i restanti motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione cli legi;ie e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato: in parti mlare, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genei riche alla de- terminazione complessiva della pena finale - ritenuta la continuazio trs i reati di cui al capo a) e al capo b) - e alla conferma della misura di sicurezza cell'espul- sione dal territorio nazionale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza in:pugnata.

In data 27/9/2024 è stata depositata memoria a firma del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] via Verrico, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'amm ssibil tà del ri- corso e l'accoglimento dello stesso.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sed a di 1gittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sca -iditilla neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base deHa decisione irm: ugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifIcanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugmato (s ul conte-1 nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 3700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G,s Itelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi alche :31 ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con a mctivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corre :ta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame de! merito - da qui la manifesta infonda ezza dei primi tre motivi di ricorso - hanno dato infatti conto con motivazione lo jica E congrua degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato tito ID di con- corso nel reato di furto sulla base del contributo agevolativo alla p .epanizione ed alla esecuzione del reato: più concretamente, l'ispezione preventiv abitacolo N. 16090/2024 R.G. finalizzata alla individuazione di oggetti di interesse da trafugare, il determi- nante nella scelta dell'oggetto da trafugare, il ruolo d "palo" pe r assicurare al complice una rapida via di fuga.

Una volta accertata la responsabilità dell'imputato in qualità li coricorrente, la Corte distrettuale ha riconosciuto sussistente anche a circostar za aqgravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (consistita neda forzatura della porta de furgone) dal momento che la stessa è da considerarsi circostanza "oggettiva", e r: unque, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, c rd. pen., si co- munica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o igno rata )er colpa.

Correttamente motivato dalla Corte di appello è altresì il ricon scirnanto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. sul presup postc che l'art.625, comma 1, n. 3 cod. pen. - che prevede come ipotesi aggrava a de delitto di furto la circostanza delta realizzazione dell'impossessamanto della cosa altrui per mano di persona armata - stabilisce, infatti, solo che la condotta bi furi o sia rea- lizzata da persona che detenga un'arma, senza esigere altresì che a delenzione o il porto di quest'ultima siano illegali, con la conseguenza che dev am nettersi il concorso tra il delitto di furto commesso da persona armata e il -eato di illecita detenzione di arma o di porto ingiustificato di assa, a nulla valendo l'invc cato prin- cipio dell'assorbimento poiché non sussiste identità di elementi costituti•ii tra l'ag- gravante in questione ed il reato in tema di armi, dato che l'aggravant2 non po- stula illiceità della detenzione o del porto dell'arma e, pertanto, nOn pu dirsi co- stituita da un fatto, di per sé, integrante altro reato. (Sez. 5, n. :7212 del 28/04/2017).

4. I restanti tre motivi di ricorso afferiscono al tratzamento benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla de.termina- zione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27628ft-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai finL della determin izione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la congruità della pena ihflitta in primo grado.

Allo stesso modo, in motivazione, hanno dato conto del loro dinie di con- cessione delle circostanze attenuanti generiche valutando la mancanza r: i elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del dostarte dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini d olvimento N. 16090/2024 R.G. dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessi ne celle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda In conside -azior ie tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d agli ,E tti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rìtenuti decisivi o comunqud rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (.:osì !ez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui lEi Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivatd, con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al nega- tivo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'artk olo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla

I. :4.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idona da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a clare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fir e (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; 3ez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf.

SE Z. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

In ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione da territorio nazionale, i giudici di merito, con motivazione corretta in punto di fatto c di diritto, hanno accertato in concreto la pericolosità sociale del reo sulla ba3e deiseguenti numerosi elementi: l'assenza di stabili legami con il territorio, la cordizione di irregolare presenza in Italia dovuta alla mancanza di un valido titolo di 5oggiorno, l'impossibilità di procurarsi lecitamente mezzi di sussistenza, i precedenti di poli- zia, la trasgressione da part dell'imputato delle prescrizioni dell'or ginat ìa cautela dell'obbligo di presentazione.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 :od. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causà di i sammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricArrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarmanto delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1990 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16090/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ..enté di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'accertament respon- sabilità penale a titolo di concorrente e in ordine al riconoscimento chs Ile circo- stanze aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 3 cod. pen. In particolare, il i icorrente ritiene non sufficiente motivata l'esclusione della circostanza aggravant , :! dell'art. 625 n. 3 cod. pen. dal momento che, avendo il giudice (:onsideratd il re ato di cui al capo b) fattispecie autonoma di reato, l'applicazione & tale circostanz i al reato di furto comporta una illegittima duplicazione del trattamento sanz onatorio. Con i restanti motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione cli legi;ie e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato: in parti mlare, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genei riche alla de- terminazione complessiva della pena finale - ritenuta la continuazio trs i reati di cui al capo a) e al capo b) - e alla conferma della misura di sicurezza cell'espul- sione dal territorio nazionale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza in:pugnata. In data 27/9/2024 è stata depositata memoria a firma del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] via Verrico, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'amm ssibil tà del ri- corso e l'accoglimento dello stesso. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sed a di 1gittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sca -iditilla neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base deHa decisione irm: ugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifIcanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugmato (s ul conte-1 nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 3700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G,s Itelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi alche :31 ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con a mctivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corre :ta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame de! merito - da qui la manifesta infonda ezza dei primi tre motivi di ricorso - hanno dato infatti conto con motivazione lo jica E congrua degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato tito ID di con- corso nel reato di furto sulla base del contributo agevolativo alla p .epanizione ed alla esecuzione del reato: più concretamente, l'ispezione preventiv abitacolo N. 16090/2024 R.G. finalizzata alla individuazione di oggetti di interesse da trafugare, il determi- nante nella scelta dell'oggetto da trafugare, il ruolo d "palo" pe r assicurare al complice una rapida via di fuga. Una volta accertata la responsabilità dell'imputato in qualità li coricorrente, la Corte distrettuale ha riconosciuto sussistente anche a circostar za aqgravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. (consistita neda forzatura della porta de furgone) dal momento che la stessa è da considerarsi circostanza "oggettiva", e r: unque, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, c rd. pen., si co- munica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o igno rata )er colpa. Correttamente motivato dalla Corte di appello è altresì il ricon scirnanto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. sul presup postc che l'art.625, comma 1, n. 3 cod. pen. - che prevede come ipotesi aggrava a de delitto di furto la circostanza delta realizzazione dell'impossessamanto della cosa altrui per mano di persona armata - stabilisce, infatti, solo che la condotta bi furi o sia rea- lizzata da persona che detenga un'arma, senza esigere altresì che a delenzione o il porto di quest'ultima siano illegali, con la conseguenza che dev am nettersi il concorso tra il delitto di furto commesso da persona armata e il -eato di illecita detenzione di arma o di porto ingiustificato di assa, a nulla valendo l'invc cato prin- cipio dell'assorbimento poiché non sussiste identità di elementi costituti•ii tra l'ag- gravante in questione ed il reato in tema di armi, dato che l'aggravant2 non po- stula illiceità della detenzione o del porto dell'arma e, pertanto, nOn pu dirsi co- stituita da un fatto, di per sé, integrante altro reato. (Sez. 5, n. :7212 del 28/04/2017). 4. I restanti tre motivi di ricorso afferiscono al tratzamento benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla de.termina- zione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27628ft-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai finL della determin izione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la congruità della pena ihflitta in primo grado. Allo stesso modo, in motivazione, hanno dato conto del loro dinie di con- cessione delle circostanze attenuanti generiche valutando la mancanza r: i elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del dostarte dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini d olvimento N. 16090/2024 R.G. dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessi ne celle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda In conside -azior ie tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d agli ,E tti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rìtenuti decisivi o comunqud rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (.:osì !ez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui lEi Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivatd, con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'artk olo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. :4.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idona da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a clare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fir e (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; 3ez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. SE Z. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). In ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione da territorio nazionale, i giudici di merito, con motivazione corretta in punto di fatto c di diritto, hanno accertato in concreto la pericolosità sociale del reo sulla ba3e deiseguenti numerosi elementi: l'assenza di stabili legami con il territorio, la cordizione di irregolare presenza in Italia dovuta alla mancanza di un valido titolo di 5oggiorno, l'impossibilità di procurarsi lecitamente mezzi di sussistenza, i precedenti di poli- zia, la trasgressione da part dell'imputato delle prescrizioni dell'or ginat ìa cautela dell'obbligo di presentazione. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 :od. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causà di i sammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricArrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarmanto delle spese processuali