CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 aprile 2023
Cassazione n. 49216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 24 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla partecipazione con funzione apicale ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti oltre a tre reati-fine ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. in ordine alle eccezionali esigenze cautelar', di cui è mancata la indicazione e delle quali si deduce l'insussistenza, essendo quelle poste a base del provvedimento impugnato riferite alle stesse esigenze poste a base della ordinanza di cui è stata dichiarata la perdita di efficacia e non essendone state individuate diverse e più gravi. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. avendo il Tribunale omesso di considerare la condotta del ricorrente per oltre un anno e mezzo, dopo il suo rientro in Italia a seguito del suo arresto a Malta, condotta volta a recidere qualsiasi rapporto con attività illecite inerenti il traffico di stupefacente, di cui è principale elemento la sua dichiarazione autoaccusatoria. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Deve essere condiviso l'orientamento secondo il quale, in tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653); da ultimo, è stato affermato che le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022 Cc., dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039 - 02), precisandosi che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura. 3. Ritiene la Corte che il provvedimento impugnato si è posto nell'alveo di legittimità richiamato quando ha ritenuto sussistenti le eccezionali esigenze cautelarí con la probabilità prossima alla certezza del pericolo di reiterazione del reato in ragione delle non comuni capacità organizzative di viaggi finalizzati al rifornimento dello stupefacente, anche al di fuori del territorio nazionale, per quantitativi molto elevati, con contatti con la criminalità siciliana, da parte di un soggetto, quale il ricorrente, dirigente e organizzatore nell'ambito associativo che controllava diverse piazze del territorio calabrese e puntualmente soccorso dalla compagine associativa a seguito del suo arresto a Malta nel maggio 2021 (per la detenzione illecita di cinque chili di cocaina). Quanto alla dedotta sopravvenienza, la pertinente censura costituisce una inaccessibile prospettazione in fatto in costanza della correlativa ineccepibile valutazione della non dirimenza da parte del Tribunale delle allegazioni difensive riguardanti l'assenza di violazioni per il periodo successivo all'arresto in flagranza avvenuto a Malta, in costanza dello spessore degli eccezionali indici di pericolosità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Devono esser disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com