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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00623/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 18 novembre 2016, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 19 giugno 2013, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L.F., commesso alla data del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Srl. di cui era amministratore unico. 2.

All' uopo, tramite il difensore, con un solo motivo, denuncia la viola- zione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale reso una motivazione apparente a corredo del diniego delle circostanze attenuanti ge- neriche, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo al precedente penale fi- gurante a suo carico e alla complessiva entità della condotta realizzata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è aspecifico, perché articola un rilievo che non è correlato al te- nore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Con il giustificare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo leva sull'inesistenza di ulteriori elementi suscettibili di deporre favorevolmente per una mitigazione della pena, già contenuta, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto secondo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'impu- tato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sic- ché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno posi- tivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, Rv. 275640).

Ne viene che l'articolata doglianza è affetta da conclamata genericità, poi- ché, al di là della mera enunciazione, non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale in merito al trattamento sanzionatorio, ma neppure indica quale elemento positivo, in tesi pretermesso, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a diverse conclusioni.

Del resto, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve ne- cessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore- voli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supe- rati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).4.

Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 5-1\AAAA limi,t„9\AM4444,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 18 novembre 2016, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 19 giugno 2013, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L.F., commesso alla data del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Srl. di cui era amministratore unico. 2. All' uopo, tramite il difensore, con un solo motivo, denuncia la viola- zione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale reso una motivazione apparente a corredo del diniego delle circostanze attenuanti ge- neriche, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo al precedente penale fi- gurante a suo carico e alla complessiva entità della condotta realizzata. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è aspecifico, perché articola un rilievo che non è correlato al te- nore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Con il giustificare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo leva sull'inesistenza di ulteriori elementi suscettibili di deporre favorevolmente per una mitigazione della pena, già contenuta, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto secondo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'impu- tato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sic- ché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno posi- tivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, Rv. 275640). Ne viene che l'articolata doglianza è affetta da conclamata genericità, poi- ché, al di là della mera enunciazione, non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale in merito al trattamento sanzionatorio, ma neppure indica quale elemento positivo, in tesi pretermesso, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a diverse conclusioni. Del resto, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve ne- cessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore- voli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supe- rati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).4. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 5-1\AAAA limi,t„9\AM4444,
Sentenza Cassazione n. 00623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris